Applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".(GU n.38 del 16-2-1993)
Vigente al: 16-2-1993
Ai signori presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale Ai signori presidenti delle prov- ince autonome di Trento e Bolzano Ai signori assessori delegati ai servizi caccia delle regioni e delle province autonome e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto Ai signori assessori all'agricoltura delle regioni e delle province autonome Ai commissari di Governo presso le regioni a statuto ordinario e speciale All'Istituto nazionale per la fauna selvatica Premessa. 1. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992, prevede, all'art. 1, l'integrale recepimento ed attuazione delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE del Consiglio, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, con i relativi allegati. Le direttive citate riguardano la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel territorio nazionale. Le specie inserite nell'allegato II (parte I e II) della direttiva 79/409/CEE sono comunque oggetto di "atti di caccia" per l'esplicito richiamo operato dall'art. 7, comma I, alle norme della legislazione nazionale in materia, in tutto il territorio agro-silvo-pastorale, inteso quale zona geografica, marittima e terrestre di applicazione della direttiva. Quanto alla specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo le direttive comunitarie e non incluse nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, possono essere interessate da un regime di deroga da parte dello Stato anche per quanto riguarda l'esercizio venatorio in presenza delle condizioni di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE. Procedimento di deroga. 2. La nuova legge venatoria n. 157/92 ha inteso, come si diceva sopra, dare integrale recepimento ed attuazione alle direttive sopra elencate, ed in particolare alla direttiva 79/409. L'art. 18, comma I, della legge sopracitata consente l'esercizio venatorio su esemplari di fauna selvatica anche delle seguenti spe- cie, elencate alla lettera a): passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); colino della Virginia (Colinus virginianus); nonche' alla lettera b): storno (Sturnus vulgaris); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); taccola (Corvus monedula); francolino di monte (Bonasia bonasia). Le specie nominativamente richiamate, non essendo comprese nell'allegato II (parte I e II) della direttiva 79/409/CEE, possono, dunque, essere oggetto di caccia solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni ed attuate le condizioni di deroga per cio' che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli ed i dati raccolti nell'esercizio venatorio. Su questa base, le regioni a statuto ordinario, nonche' quelle a statuto speciale e le province autonome, come ritenuto dal Consiglio di Stato, sez. II, con parere n. 1494 del 2 dicembre 1992, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, hanno la potesta', ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 157 del 1992, di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformita' alle direttive comunitarie, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica sulla specifica proposta di utilizzazione del prelievo e, quindi, anche della facolta' di deroga, come chiarito nel citato parere del Consiglio di Stato. Le deroghe alla disciplina della legislazione nazionale in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, possono essere adottate per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonche' per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di determinati esemplari delle specie consid- erate di uccelli in piccola quantita'. Il giudizio sulla nozione di "piccola quantita'" - basato sulla situazione delle singole aree geografiche interessate all'applicazione del regime di deroga - non puo', peraltro, rappresentare una valutazione "assoluta" e, cioe', precisa nel numero del contingente di uccelli, quanto una valutazione "relativa", rapportata a parametri circa la consistenza e la dinamica delle spe- cie, in rapporto agli esemplari oggetto di prelievo venatorio. Condizioni di deroga. 3. Nel caso che le amministrazioni regionali e provinciali intendano adottare il regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, sono tenute, d'altra parte, a fare riferimento alle condizioni specificate dallo stesso articolo, con la menzione tra l'altro: delle specie che formano oggetto delle deroghe; dei mezzi, degli impianti e dei metodi di cattura o di prelievo autorizzati; delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte; dei controlli che saranno effettuati. Si evidenzia, inoltre, che anche la cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo nella caccia da appostamento, secondo gli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, della legge n. 157 del 1992, e' consentita nel regime di deroga prescritto dall'art. 9, comma I, lettera c), della direttiva 79/409/CEE. Comunque, l'organo che deve essere previamente sentito in ordine all'applicazione delle deroghe e', si ricorda ancora, individuato nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Controlli. 4. In ogni caso, le amministrazioni regionali e provinciali, che consentono l'esercizio venatorio delle specie menzionate nel regime di deroga, sono tenute a predisporre annualmente una relazione informativa a consuntivo dell'arco temporale massimo indicato dall'art. 18, comma I, della legge n. 157 del 1992, che deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per conoscenza, sia al comitato tecnico faunistico venatorio nazionale che all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il 31 marzo di ciascun anno. Tale documentazione consentira' la definizione del quadro complessivo delle deroghe adottate sul territorio nazionale da inoltrare, tra l'altro, ai competenti uffici della Commissione delle Comunita' europee, per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo. Il Ministro: FONTANA