MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 29 gennaio 1993, n. 3 

  Applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante:  "Norme
per  la  protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio".
(GU n.38 del 16-2-1993)
 
 Vigente al: 16-2-1993  
 

                                   Ai signori presidenti delle giunte
                                  delle regioni a statuto ordinario e
                                  speciale
                                  Ai  signori  presidenti delle prov-
                                  ince autonome di Trento e Bolzano
                                  Ai signori  assessori  delegati  ai
                                  servizi   caccia  delle  regioni  e
                                  delle province autonome
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al    Ministero   dell'ambiente   -
                                  Gabinetto
                                  Ai        signori         assessori
                                  all'agricoltura   delle  regioni  e
                                  delle province autonome
                                  Ai commissari di Governo presso  le
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale
                                  All'Istituto nazionale per la fauna
                                  selvatica
 Premessa.
 1. La legge 11 febbraio 1992, n.  157,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del  25  febbraio 1992,
prevede, all'art. 1,  l'integrale  recepimento  ed  attuazione  delle
direttive  79/409/CEE  del  Consiglio  del  2 aprile 1979, 85/411/CEE
della Commissione del 25 luglio  1985  e  91/244/CEE  del  Consiglio,
concernenti  la conservazione degli uccelli selvatici, con i relativi
allegati.
  Le direttive citate riguardano la conservazione di tutte le  specie
di uccelli viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale
liberta' nel territorio nazionale.
  Le  specie inserite nell'allegato II (parte I e II) della direttiva
79/409/CEE sono comunque oggetto di "atti di caccia" per  l'esplicito
richiamo  operato dall'art. 7, comma I, alle norme della legislazione
nazionale in materia, in tutto  il  territorio  agro-silvo-pastorale,
inteso  quale  zona geografica, marittima e terrestre di applicazione
della direttiva.
  Quanto alla specie di uccelli oggetto  di  un  regime  generale  di
protezione   secondo   le   direttive   comunitarie   e  non  incluse
nell'allegato  II  della   direttiva   79/409/CEE,   possono   essere
interessate  da  un  regime  di deroga da parte dello Stato anche per
quanto riguarda l'esercizio venatorio in presenza delle condizioni di
cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.
Procedimento di deroga.
  2. La nuova legge venatoria n. 157/92 ha  inteso,  come  si  diceva
sopra,  dare integrale recepimento ed attuazione alle direttive sopra
elencate, ed in particolare alla
direttiva 79/409.
  L'art. 18, comma I, della legge  sopracitata  consente  l'esercizio
venatorio  su  esemplari di fauna selvatica anche delle seguenti spe-
cie, elencate alla lettera  a):  passero  (Passer  italiae);  passera
mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus);
colino della Virginia (Colinus virginianus); nonche' alla lettera b):
storno  (Sturnus  vulgaris);  fringuello (Fringilla coelebs); peppola
(Fringilla montifringilla);  corvo  (Corvus  frugilegus);  cornacchia
nera  (Corvus  corone);  cornacchia  grigia  (Corvus  corone cornix);
ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica);  taccola  (Corvus
monedula); francolino di monte (Bonasia bonasia).
  Le   specie   nominativamente   richiamate,  non  essendo  comprese
nell'allegato II (parte I e II) della direttiva 79/409/CEE,  possono,
dunque,  essere  oggetto  di  caccia  solo qualora siano puntualmente
osservate le ragioni ed attuate le condizioni di deroga per cio'  che
riguarda  i  mezzi,  i modi, i tempi, i luoghi, i controlli ed i dati
raccolti nell'esercizio venatorio.
  Su questa base, le regioni a statuto ordinario,  nonche'  quelle  a
statuto  speciale e le province autonome, come ritenuto dal Consiglio
di Stato, sez. II, con parere n. 1494 del 2 dicembre 1992, nei limiti
stabiliti  dai  rispettivi  statuti,  hanno  la  potesta',  ai  sensi
dell'art.  1,  comma 3, della legge n. 157 del 1992, di emanare norme
relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della  fauna
selvatica  in  conformita'  alle direttive comunitarie, previo parere
dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica  sulla  specifica
proposta  di  utilizzazione  del  prelievo  e,  quindi,  anche  della
facolta' di deroga, come chiarito nel citato parere del Consiglio  di
Stato.
  Le  deroghe alla disciplina della legislazione nazionale in materia
di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio,  possono
essere adottate per le seguenti ragioni:
    a)  nell'interesse  della  salute della sicurezza pubblica, della
sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame,
ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della  flora  e
della fauna;
    b)  ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e
della reintroduzione,  nonche'  per  l'allevamento  connesso  a  tali
operazioni;
    c)   allo   scopo   di   consentire,  in  condizioni  rigidamente
controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione  o  altro
sfruttamento giudizioso di determinati esemplari delle specie consid-
erate di uccelli in piccola quantita'.
  Il  giudizio  sulla  nozione  di "piccola quantita'" - basato sulla
situazione    delle    singole    aree    geografiche     interessate
all'applicazione   del   regime  di  deroga  -  non  puo',  peraltro,
rappresentare una valutazione "assoluta" e, cioe', precisa nel numero
del  contingente  di  uccelli,  quanto  una  valutazione  "relativa",
rapportata  a parametri circa la consistenza e la dinamica delle spe-
cie, in rapporto agli esemplari oggetto di prelievo venatorio.
Condizioni di deroga.
  3.  Nel  caso  che  le  amministrazioni  regionali  e   provinciali
intendano  adottare  il  regime  di deroga previsto dall'art. 9 della
direttiva 79/409/CEE, sono tenute, d'altra parte, a fare  riferimento
alle  condizioni  specificate  dallo stesso articolo, con la menzione
tra l'altro:
   delle specie che formano oggetto delle deroghe;
   dei  mezzi,  degli  impianti e dei metodi di cattura o di prelievo
autorizzati;
   delle condizioni di rischio e delle  circostanze  di  tempo  e  di
luogo in cui esse possono essere fatte;
   dei controlli che saranno effettuati.
  Si  evidenzia,  inoltre,  che  anche  la  cattura di uccelli per la
cessione a fini di richiamo nella caccia da appostamento, secondo gli
articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, della legge n. 157  del  1992,  e'
consentita  nel  regime  di  deroga  prescritto dall'art. 9, comma I,
lettera c), della direttiva 79/409/CEE.
  Comunque, l'organo che deve essere previamente  sentito  in  ordine
all'applicazione  delle  deroghe  e',  si ricorda ancora, individuato
nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Controlli.
  4. In ogni caso, le amministrazioni regionali  e  provinciali,  che
consentono  l'esercizio  venatorio delle specie menzionate nel regime
di deroga,  sono  tenute  a  predisporre  annualmente  una  relazione
informativa   a   consuntivo  dell'arco  temporale  massimo  indicato
dall'art. 18, comma I, della legge n. 157 del 1992, che  deve  essere
inviata   al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e,  per
conoscenza, sia al comitato tecnico  faunistico  venatorio  nazionale
che  all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il 31 marzo
di ciascun anno. Tale documentazione consentira' la  definizione  del
quadro complessivo delle deroghe adottate sul territorio nazionale da
inoltrare,  tra l'altro, ai competenti uffici della Commissione delle
Comunita' europee, per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  di
controllo.
                                                 Il Ministro: FONTANA