Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importate temporaneamente da Malta.(GU n.43 del 22-2-1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE D'INTESA CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici; Visto l'art. 10 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che ha modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente; Ritenuto che tra l'Italia e Malta si e' convenuto di pervenire ad una equivalenza degli oneri tributari che colpiscono i trasporti internazionali di merci tra i due Paesi; Decreta: Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente da Malta ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono soggetti, in Italia, al pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella misura di L. 3.000 per ogni tonnellata, o frazione, di merce trasportata per percorrenze in territorio italiano fino a 100 km e di L. 4.500 per ogni tonnellata, o frazione, di merce trasportata per percorrenza superiori a 100 km. Il trattamento di cui sopra e' subordinato alla reciprocita' di trattamento tributario. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 1993 Il Ministro delle finanze GORIA Il Ministro dei trasporti TESINI