MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
aziende
                                                              
1)  Mitem Sud S.p.a.;
(GU n.45 del 24-2-1993)

   Con decreto ministeriale 22 dicembre 1992:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Mitem Sud, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per  il
periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  14  gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ferroleghe, con sede in Milano e unita'  di  Avenza  (Massa
Carrara), per il periodo dal 21 ottobre 1992 al 13 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 14
luglio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  2
dicembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Societa' delle Fucine, con sede in Terni e unita' di Terni,
per il periodo dal 16 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 16
settembre 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.c. a r.l.  Frigomacello  Consortile  del  Molise,  con  sede  in
Campobasso e unita' di Campobasso, per il periodo dal 1› gennaio 1992
al 25 giugno 1992.
   Istanza  aziendale  presentata l'8 febbraio 1992 con decorrenza 1›
gennaio 1992;
   Con decreto ministeriale 22 dicembre 1992:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con
effetto dal 6 gennaio 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Boston,  con  sede  in Bollate (Milano) e unita' di Bollate
(Milano), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1992  con  decorrenza  6
luglio 1992;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 4 novembre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Rejna divisione Framtek (Gruppo Rejna), con sede in Milano e
unita' di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 4 maggio 1992
al 3 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 giugno 1992 con decorrenza 4
maggio 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Mario Valentino, con sede in Napoli e unita' di Napoli,  per
il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 4 agosto 1992 con decorrenza 10
agosto 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 3 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Castelli,  con sede in Bologna limitatamente alle unita' di
Bologna,  Ferentino  (Frosinone),  Imola  (Bologna),  Ozzano   Emilia
(Bologna), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1992 con decorrenza 3
agosto 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  7  ottobre  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Safi Conel, con sede in Cormano (Milano) e unita' di  Birone
di  Giussano (Milano), Cormano (Milano), per il periodo dal 5 ottobre
1992 al 4 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1992  con  decorrenza  5
ottobre 1992;
    6)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal  2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Officine meccaniche Bartiromo, con sede in Nocera Superiore
(Salerno) e unita' di Nocera Superiore (Salerno), per il periodo  dal
2 marzo 1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  20 marzo 1992 con decorrenza 2
marzo 1992;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unita' di  Caserta,
per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1992 con decorrenza 8
agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  2
dicembre  1992  con  effetto  dal  25  novembre  1991,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. O.Me.Ca, dal 31 dicembre 1991 Breda costruzioni ferroviarie,
con sede in Reggio Calabria, dal 31 dicembre 1991 Pistoia e unita' di
Reggio Calabria per il periodo dal 25  maggio  1992  al  24  novembre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 25
maggio 1992;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Fata European Group, con sede in Pianezza (Torino) e unita'
di Parma, Pianezza (Torino), Rivoli (Torino), per il  periodo  dal  7
agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Fata  Sud,  con  sede in San Marco Evangelista (Caserta) e
unita' di San Marco Evangelista  (Caserta),  per  il  periodo  dal  7
agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    11)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1992  con
effetto  dal  25  marzo  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Policolor  Sud,  con  sede in Cercola (Napoli) e unita' di
Cercola (Napoli), per il periodo dal 19 settembre 1992  al  24  marzo
1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1992 con decorrenza 3
agosto 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 21 ottobre 1992 con
effetto dal 7 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Regina  Ciclo,  con  sede  in  Olginate (Como) e unita' di
Pompiano (Brescia), per il periodo dal 7 agosto 1992  al  6  febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  13  ottobre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
novembre 1992  con  effetto  dal  1›  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Dalmine  tubi  speciali,  con  sede in Dalmine (Bergamo) e
unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1› luglio  1992
al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 1›
luglio 1992;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con
effetto dall'11 gennaio 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.c.  a  r.l.  Novacoop, con sede in Galliate (Novara) e unita' di
Biella-Ponderano (Vercelli), per il periodo dal 12 luglio 1992 all'11
gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con  decorrenza  12
luglio 1992;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  12  agosto  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. S.C.M., con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), e unita'
di Marcianise (Caserta), per il periodo dal  19  maggio  1992  all'11
agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 maggio 1992 con decorrenza 12
febbraio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  13  ottobre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
novembre 1992 con  effetto  dal  1›  novembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. FIAT Auto, con sede in Torino e unita' di Pomigliano d'Arco
(Napoli), per il periodo dal 1› maggio 1992 al 31 ottobre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 1›
maggio 1992.
   Con decreto ministeriale 22 dicembre 1992:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.a.s. Finaff, con sede in Pinerolo (Torino) e  unita'  di  Cirie'
(Torino), per il periodo dal 1› gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza 1›
gennaio 1992;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con
effetto dal 26 agosto 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.   ITLA  Industria  trafileria  laminazione  acciai  (Gruppo
Falck), con sede in Milano e unita' di Dolzago e Oggiono (Como),  per
il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza
24 agosto 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  26  agosto  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Acciaierie di Bolzano (Gruppo Falck), con sede in Bolzano e
unita' di Bolzano, per il periodo dal 24 agosto 1992 al  23  febbraio
1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza
24 agosto 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  26  agosto  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Trafilerie Vittoria (Gruppo Falck), con sede  in  Sesto  S.
Giovanni  (Milano)  e  unita'  di  Sesto  S. Giovanni (Milano) per il
periodo dal 24 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992  con  decorrenza
24 agosto 1992;
    5)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 26 agosto 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Falck Lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni
(Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano) per il periodo dal 24
agosto 1992 al 23 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza
24 agosto 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  26  agosto  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Falck Nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S.  Giovanni
(Milano)  e  unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), Vobarno (Brescia),
per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992  con  decorrenza
24 agosto 1992;
    7)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 26 agosto 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Novate  Metallurgica - Novamet (Gruppo Falck), con sede in
Novate Mezzola (Sondrio) e unita' di Novate Mezzola (Sondrio) per  il
periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza
24 agosto 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  26  agosto  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. AFL Falck (Gruppo Falck), con sede in Milano  e  unita'  di
Sesto  S.  Giovanni  (Holding)  (Milano),  Vobarno  (Brescia), per il
periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992  con  decorrenza
24 agosto 1992;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  6  aprile  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Viberti veicoli industriali, con sede in Nichelino (Torino)
e unita' di Nichelino (Torino) per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5
aprile 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 6
ottobre 1992.