UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.46 del 25-2-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071: "Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore",
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652: "Disposizioni
sull'ordinamento    didattico    universitario",     e     successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312: "Introduzione insegnamenti
negli statuti delle universita'";
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: "Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382: "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica";
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica"  ed  in
particolare l'art. 16;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in
data 8 maggio 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come segue:
                           Articolo unico
  I vigenti articoli dall'895 al 911 compreso, relativi  alla  scuola
di  paleografia e filologia musicale, sono soppressi e sostituiti dai
seguenti:
                 STATUTO DELLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA
                        E FILOLOGIA MUSICALE
  Art. 895. - La  scuola  di  paleografia  e  filologia  musicale  si
propone  di  fornire  la  cultura  per  la formazione professionale e
scientifica a coloro che intendono conoscere ed interpretare le fonti
musicali, specializzarsi nella  storia  della  musica,  acquisire  la
preparazione  necessaria per l'insegnamento delle materie musicali ed
affini nelle scuole di ogni ordine e  grado  e  nei  conservatori  di
musica,   dedicarsi   alla   cura   delle  sezioni  specifiche  delle
biblioteche e  degli  archivi  pubblici  e  privati,  alla  tutela  e
valorizzazione  dei  beni culturali di interesse storico, musicale ed
artistico e ad  ogni  altra  attivita'  connessa  con  le  competenze
musicologiche.  Essa  conferisce la laurea in musicologia, il diploma
in paleografia  e  filologia  musicale  e  il  diploma  in  storia  e
didattica della musica.
  Art. 896. - Il direttore e' un professore ordinario della scuola.
  Per  l'elezione  e la durata in carica si applicano le disposizioni
vigenti per i presidi di facolta'.
  Art. 897. - Gli organi della scuola sono costituiti,  relativamente
alla  loro composizione e alle loro competenze, a norma delle vigenti
disposizioni di legge per le facolta'.
  Art. 898. - Ai fini del conseguimento della laurea in  musicologia,
del  diploma in paleografia e filologia musicale, nonche' del diploma
in storia e didattica della musica, possono  iscriversi  alla  scuola
coloro  che  sono muniti di un diploma di scuola secondaria superiore
di durata quinquennale.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi,  la  scuola  indichera'   le
modalita' per la scelta degli insegnamenti complementari.
  Art.  899. - Gli insegnamenti della scuola sono quelli indicati nel
presente statuto:
    1) acustica musicale;
    2) applicazioni informatiche alla musicologia;
    3) bibliologia;
    4) bibliografia generale e biblioteconomia;
    5) civilta' musicale afro-americana;
    6) civilta' musicali dell'Oriente;
    7) critica ed estetica musicale;
    8) critica del testo;
    9) codicologia;
   10) drammaturgia musicale;
   11) esegesi delle fonti musicali;
   12) esercitazioni strumentali e corali;
   13) etnomusicologia;
   14) euristica e istituzioni medievali;
   15) filologia germanica;
   16) filologia italiana;
   17) filologia romanza;
   18) filologia umanistica;
   19) grammatica storica della musica;
   20) latino medievale;
   21) legislazione dei beni culturali;
   22) letteratura greca;
   23) letteratura italiana;
   24) letteratura latina;
   25) lingua e letteratura francese;
   26) lingua e letteratura inglese;
   27) lingua e letteratura spagnola;
   28) lingua e letteratura tedesca;
   29) metodologia ed esercitazioni di didattica musicale;
   30) organologia musicale moderna;
   31) paleografia greca;
   32) paleografia latina;
   33) paleografia musicale bizantina;
   34) pedagogia;
   35) psicologia della musica;
   36) semiografia della musica moderna e contemporanea;
   37) semiologia musicale;
   38) storia degli strumenti musicali;
   39) storia del cinema;
   40) storia della danza e della musica per danza;
   41) storia della decorazione del manoscritto;
   42) storia della musica greca e romana;
   43) storia della musica medievale;
   44) storia della musica moderna;
   45) storia della musica rinascimentale;
   46) storia della poesia per musica nel Medioevo;
   47) storia della poesia per musica nell'eta' moderna;
   48) storia della prassi esecutiva musicale;
   49) storia dell'arte medievale;
   50) storia dell'arte moderna e contemporanea;
   51) storia della teoria musicale classica;
   52) storia della teoria musicale medievale e rinascimentale;
   53) storia della teoria musicale moderna;
   54) storia delle liturgie;
   55) storia del melodramma;
   56) storia del teatro;
   57) storia e critica del testo musicale;
   58) storia e tecnica della musica contemporanea;
   59) storia medievale;
   60) storia moderna e contemporanea;
   61) teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;
   62) teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento.
  Art.  900.  -  Le commissioni per gli esami di profitto e di laurea
sono costituite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
  L'esame  di  laurea  e  l'esame  di  diploma  consistono   in   una
discussione  sopra  una  dissertazione originale scritta in una delle
materie previste dal piano di studi approvato e  attivate  presso  la
scuola.
                   CORSO DI LAUREA IN MUSICOLOGIA
  Art.  901.  -  Il  corso  di  laurea in musicologia ha la durata di
quattro anni.
  Per essere ammesso all'esame  di  laurea,  lo  studente  deve  aver
superato  quattordici  esami  fondamentali  ed  almeno nove di quelli
complementari scelti tra quelli attivati dalla scuola.
  A coloro che avranno superato l'esame di laurea sara' rilasciata la
laurea in musicologia.
  Coloro che sono in possesso del diploma di paleografia  musicale  e
del  diploma  di  paleografia  e  filologia  musicale  possono essere
ammessi al terzo anno di corso per la laurea in  musicologia,  previa
approvazione  da  parte del consiglio della scuola del piano di studi
presentato, sempreche' siano muniti del titolo di  studio  prescritto
per l'iscrizione al corso di laurea medesimo.
                         ORDINE DEGLI STUDI
  Fatto  salvo  quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910,
viene stabilito il seguente piano di studi per il conseguimento della
laurea in musicologia:
  1› Anno:
   letteratura italiana;
   storia della musica greca e romana;
   storia della musica medievale;
   teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;
   storia della poesia per musica nel Medioevo;
   due complementari.
  2› Anno:
   storia della musica rinascimentale;
   teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento;
   storia della teoria musicale medievale e rinascimentale;
   storia degli strumenti musicali;
   storia della poesia per musica nell'eta' moderna;
   due complementari.
 3› Anno:
   storia della musica moderna;
   esegesi delle fonti musicali;
   storia e critica del testo musicale;
   due complementari.
  4› Anno:
   storia e tecnica della musica contemporanea;
   tre complementari.
  Di   tutti   gli  insegnamenti  puo'  essere  seguita  una  seconda
annualita', sempreche' di contenuto diverso, e  distinta  col  numero
ordinale.  In  tal  caso  lo  studente deve richiederne motivatamente
l'inserimento nel piano di studi.
        CORSO DI DIPLOMA IN PALEOGRAFIA E FILOLOGIA MUSICALE
  Art. 902. - Il corso di diploma in paleografia e filologia musicale
ha la durata di due anni.
  Per essere ammesso all'esame di  diploma,  lo  studente  deve  aver
superato dieci esami fondamentali e cinque complementari.
  A  coloro  che avranno superato l'esame di diploma sara' rilasciato
il diploma in paleografia e filologia musicale.
                         ORDINE DEGLI STUDI
  Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1969,  n.  910,
viene  stabilito  il seguente piano di studi per il conseguimento del
diploma in paleografia e filologia musicale:
 1› Anno:
   storia della musica greca e romana;
   storia della musica medievale;
   teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;
   storia della musica rinascimentale;
   teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento;
   storia della poesia per musica nel Medioevo;
   paleografia latina;
   storia delle liturgie.
 2› Anno:
   letteratura latina;
   storia degli strumenti musicali;
   cinque complementari.
  Di  tutti  gli  insegnamenti  puo'  essere  seguita   una   seconda
annualita',  sempreche'  di  contenuto diverso, e distinta col numero
ordinale. In tal caso  lo  studente  deve  richiederne  motivatamente
l'inserimento del piano di studi.
         CORSO DI DIPLOMA IN STORIA E DIDATTICA DELLA MUSICA
  Art.  903. - Il corso di diploma in storia e didattica della musica
ha la durata di due anni.
  Per essere ammesso all'esame di  diploma,  lo  studente  deve  aver
superato otto esami fondamentali e sei di quelli complementari scelti
tra quelli attivati dalla scuola.
  A  coloro che hanno superato l'esame di diploma sara' rilasciato il
diploma in storia e didattica della musica.
                         ORDINE DEGLI STUDI
  Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1969,  n.  910,
viene  stabilito  il seguente piano di studi per il conseguimento del
diploma in storia e didattica della musica:
 1› Anno:
   metodologia ed esercitazioni di didattica musicale;
   storia della musica medievale;
   storia della musica rinascimentale;
   storia degli strumenti musicali;
   tre insegnamenti complementari.
 2› Anno:
   storia della musica moderna;
   storia e tecnica della musica contemporanea;
   storia della poesia per musica nell'eta' moderna;
   bibliografia generale e biblioteconomia;
   tre insegnamenti complementari.
  Di  tutti  gli  insegnamenti  puo'  essere  seguita   una   seconda
annualita',  sempreche'  di  contenuto diverso, e distinta col numero
ordinale. In tal caso  lo  studente  deve  richiederne  motivatamente
l'inserimento nel piano di studi.
                        STRUTTURE DI RICERCA
  Art.  904.  -  Alla  scuola  e'  annesso  l'istituto di paleografia
musicale cui fanno capo gli insegnamenti impartiti nella scuola.
                          NORME TRANSITORIE
  Art. 905. - Il presente statuto entra in vigore  con  l'inizio  del
primo  anno  accademico  successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
  Gli studenti gia' iscritti al momento dell'entrata  in  vigore  del
nuovo  ordinamento  possono  optare  per  il nuovo ordinamento oppure
completare il corso sulla base dell'ordinamento precedente.
  Nel  caso  in  cui  uno  studente  desideri  optare  per  il  nuovo
ordinamento, dovra' produrre una domanda di passaggio e di modifica e
di approvazione del piano di studi.
  Le  materie  non piu' attivate dovranno essere sostituite nel piano
di studi con altre  deliberate  dal  consiglio  della  scuola;  fermo
restando  che  lo  studente  che  ha  gia'  frequentato il corso puo'
sostenere il relativo esame.
  L'opzione tra il  vecchio  ed  il  nuovo  ordinamento  puo'  essere
esercitata per un periodo pari alla durata legale del corso di studi.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Pavia, 14 dicembre 1992
                                                   Il rettore: SCHMID