Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.46 del 25-2-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071: "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore", convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: "Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario", e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312: "Introduzione insegnamenti negli statuti delle universita'"; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: "Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica"; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare l'art. 16; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 8 maggio 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico I vigenti articoli dall'895 al 911 compreso, relativi alla scuola di paleografia e filologia musicale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: STATUTO DELLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA E FILOLOGIA MUSICALE Art. 895. - La scuola di paleografia e filologia musicale si propone di fornire la cultura per la formazione professionale e scientifica a coloro che intendono conoscere ed interpretare le fonti musicali, specializzarsi nella storia della musica, acquisire la preparazione necessaria per l'insegnamento delle materie musicali ed affini nelle scuole di ogni ordine e grado e nei conservatori di musica, dedicarsi alla cura delle sezioni specifiche delle biblioteche e degli archivi pubblici e privati, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse storico, musicale ed artistico e ad ogni altra attivita' connessa con le competenze musicologiche. Essa conferisce la laurea in musicologia, il diploma in paleografia e filologia musicale e il diploma in storia e didattica della musica. Art. 896. - Il direttore e' un professore ordinario della scuola. Per l'elezione e la durata in carica si applicano le disposizioni vigenti per i presidi di facolta'. Art. 897. - Gli organi della scuola sono costituiti, relativamente alla loro composizione e alle loro competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge per le facolta'. Art. 898. - Ai fini del conseguimento della laurea in musicologia, del diploma in paleografia e filologia musicale, nonche' del diploma in storia e didattica della musica, possono iscriversi alla scuola coloro che sono muniti di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale. Nel manifesto annuale degli studi, la scuola indichera' le modalita' per la scelta degli insegnamenti complementari. Art. 899. - Gli insegnamenti della scuola sono quelli indicati nel presente statuto: 1) acustica musicale; 2) applicazioni informatiche alla musicologia; 3) bibliologia; 4) bibliografia generale e biblioteconomia; 5) civilta' musicale afro-americana; 6) civilta' musicali dell'Oriente; 7) critica ed estetica musicale; 8) critica del testo; 9) codicologia; 10) drammaturgia musicale; 11) esegesi delle fonti musicali; 12) esercitazioni strumentali e corali; 13) etnomusicologia; 14) euristica e istituzioni medievali; 15) filologia germanica; 16) filologia italiana; 17) filologia romanza; 18) filologia umanistica; 19) grammatica storica della musica; 20) latino medievale; 21) legislazione dei beni culturali; 22) letteratura greca; 23) letteratura italiana; 24) letteratura latina; 25) lingua e letteratura francese; 26) lingua e letteratura inglese; 27) lingua e letteratura spagnola; 28) lingua e letteratura tedesca; 29) metodologia ed esercitazioni di didattica musicale; 30) organologia musicale moderna; 31) paleografia greca; 32) paleografia latina; 33) paleografia musicale bizantina; 34) pedagogia; 35) psicologia della musica; 36) semiografia della musica moderna e contemporanea; 37) semiologia musicale; 38) storia degli strumenti musicali; 39) storia del cinema; 40) storia della danza e della musica per danza; 41) storia della decorazione del manoscritto; 42) storia della musica greca e romana; 43) storia della musica medievale; 44) storia della musica moderna; 45) storia della musica rinascimentale; 46) storia della poesia per musica nel Medioevo; 47) storia della poesia per musica nell'eta' moderna; 48) storia della prassi esecutiva musicale; 49) storia dell'arte medievale; 50) storia dell'arte moderna e contemporanea; 51) storia della teoria musicale classica; 52) storia della teoria musicale medievale e rinascimentale; 53) storia della teoria musicale moderna; 54) storia delle liturgie; 55) storia del melodramma; 56) storia del teatro; 57) storia e critica del testo musicale; 58) storia e tecnica della musica contemporanea; 59) storia medievale; 60) storia moderna e contemporanea; 61) teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo; 62) teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento. Art. 900. - Le commissioni per gli esami di profitto e di laurea sono costituite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. L'esame di laurea e l'esame di diploma consistono in una discussione sopra una dissertazione originale scritta in una delle materie previste dal piano di studi approvato e attivate presso la scuola. CORSO DI LAUREA IN MUSICOLOGIA Art. 901. - Il corso di laurea in musicologia ha la durata di quattro anni. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato quattordici esami fondamentali ed almeno nove di quelli complementari scelti tra quelli attivati dalla scuola. A coloro che avranno superato l'esame di laurea sara' rilasciata la laurea in musicologia. Coloro che sono in possesso del diploma di paleografia musicale e del diploma di paleografia e filologia musicale possono essere ammessi al terzo anno di corso per la laurea in musicologia, previa approvazione da parte del consiglio della scuola del piano di studi presentato, sempreche' siano muniti del titolo di studio prescritto per l'iscrizione al corso di laurea medesimo. ORDINE DEGLI STUDI Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, viene stabilito il seguente piano di studi per il conseguimento della laurea in musicologia: 1 Anno: letteratura italiana; storia della musica greca e romana; storia della musica medievale; teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo; storia della poesia per musica nel Medioevo; due complementari. 2 Anno: storia della musica rinascimentale; teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento; storia della teoria musicale medievale e rinascimentale; storia degli strumenti musicali; storia della poesia per musica nell'eta' moderna; due complementari. 3 Anno: storia della musica moderna; esegesi delle fonti musicali; storia e critica del testo musicale; due complementari. 4 Anno: storia e tecnica della musica contemporanea; tre complementari. Di tutti gli insegnamenti puo' essere seguita una seconda annualita', sempreche' di contenuto diverso, e distinta col numero ordinale. In tal caso lo studente deve richiederne motivatamente l'inserimento nel piano di studi. CORSO DI DIPLOMA IN PALEOGRAFIA E FILOLOGIA MUSICALE Art. 902. - Il corso di diploma in paleografia e filologia musicale ha la durata di due anni. Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver superato dieci esami fondamentali e cinque complementari. A coloro che avranno superato l'esame di diploma sara' rilasciato il diploma in paleografia e filologia musicale. ORDINE DEGLI STUDI Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, viene stabilito il seguente piano di studi per il conseguimento del diploma in paleografia e filologia musicale: 1 Anno: storia della musica greca e romana; storia della musica medievale; teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo; storia della musica rinascimentale; teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento; storia della poesia per musica nel Medioevo; paleografia latina; storia delle liturgie. 2 Anno: letteratura latina; storia degli strumenti musicali; cinque complementari. Di tutti gli insegnamenti puo' essere seguita una seconda annualita', sempreche' di contenuto diverso, e distinta col numero ordinale. In tal caso lo studente deve richiederne motivatamente l'inserimento del piano di studi. CORSO DI DIPLOMA IN STORIA E DIDATTICA DELLA MUSICA Art. 903. - Il corso di diploma in storia e didattica della musica ha la durata di due anni. Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver superato otto esami fondamentali e sei di quelli complementari scelti tra quelli attivati dalla scuola. A coloro che hanno superato l'esame di diploma sara' rilasciato il diploma in storia e didattica della musica. ORDINE DEGLI STUDI Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, viene stabilito il seguente piano di studi per il conseguimento del diploma in storia e didattica della musica: 1 Anno: metodologia ed esercitazioni di didattica musicale; storia della musica medievale; storia della musica rinascimentale; storia degli strumenti musicali; tre insegnamenti complementari. 2 Anno: storia della musica moderna; storia e tecnica della musica contemporanea; storia della poesia per musica nell'eta' moderna; bibliografia generale e biblioteconomia; tre insegnamenti complementari. Di tutti gli insegnamenti puo' essere seguita una seconda annualita', sempreche' di contenuto diverso, e distinta col numero ordinale. In tal caso lo studente deve richiederne motivatamente l'inserimento nel piano di studi. STRUTTURE DI RICERCA Art. 904. - Alla scuola e' annesso l'istituto di paleografia musicale cui fanno capo gli insegnamenti impartiti nella scuola. NORME TRANSITORIE Art. 905. - Il presente statuto entra in vigore con l'inizio del primo anno accademico successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli studenti gia' iscritti al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento possono optare per il nuovo ordinamento oppure completare il corso sulla base dell'ordinamento precedente. Nel caso in cui uno studente desideri optare per il nuovo ordinamento, dovra' produrre una domanda di passaggio e di modifica e di approvazione del piano di studi. Le materie non piu' attivate dovranno essere sostituite nel piano di studi con altre deliberate dal consiglio della scuola; fermo restando che lo studente che ha gia' frequentato il corso puo' sostenere il relativo esame. L'opzione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento puo' essere esercitata per un periodo pari alla durata legale del corso di studi. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pavia, 14 dicembre 1992 Il rettore: SCHMID