Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.46 del 25-2-1993)
Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di cinquantasei dipendenti dalla Moma S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Grugliasco (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 maggio 1992 al 20 maggio 1993. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di ottanta operai, tre intermedi e venti impiegati, dipendenti dalla S.p.a. Palazzini, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Canegrate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 26,66 ore medie settimanali per il personale diretto e da 40 a 26,70 ore medie settimanali per il personale impiegatizio e indiretto e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 dicembre 1991 al 30 novembre 1992. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di nove impiegati e tredici operai dipendenti dalla S.p.a. Eurojersey di Caronno Pertusella (Varese), occupati presso lo stabilimento di Caronno Pertusella (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, per dieci dipendenti e da 40 a 22 ore settimanali per dodici dipendenti, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di quindici lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven Steel, occupati presso l'unita' di Settimo Torinese (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 31 agosto 1993. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di novanta lavoratori, occupati presso lo stabilimento di Cordignano (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 10 maggio 1992 al 9 maggio 1993. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di venticinque lavoratori-operai dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Gavazzi, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Calolziocorte (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 novembre 1993. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di cinquantatre operai dipendenti dalla S.a.s. Menozzi & De Rosa, con sede in Montesilvano (Pescara), occupati presso lo stabilimento di Atri (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 6 marzo 1992 al 5 marzo 1993. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di ottantuno operai e sette impiegati della S.r.l. Manifattura dell'Adda, occupati presso lo stabilimento di Berbenno (Sondrio), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 28 settembre 1992 al 27 settembre 1993. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di trentatre dipendenti occupati presso lo stabilimento di Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 26 giugno 1992 al 25 dicembre 1992. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore di sei lavoratori con contratto part-time dipendenti dalla societa' Aux Na- tions Italia S.r.l., occupati presso lo stabilimento di Schio (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 20 ore a 15 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1991 al 6 gennaio 1992. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12275 datato 22 settembre 1992. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita', con sede in Roma, unita' di Roma e Milano e filiali nazionali per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Lello Bacio, con sede in Napoli e unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 aprile 1992 al 21 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gaetano Marcellino, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento in Secondigliano (Napoli); per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maggi industriale di Maggi Franco & C., con sede in Limbiate (Milano) e stabilimento in Limbiate (Milano), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patarca, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento in Loreto (Ancona) per il periodo dal 3 giugno 1992 al 2 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vemi, con sede in Premosello Chiovenda (Novara) e stabilimento in Premosello Chiovenda (Novara), per il periodo dal 14 giugno 1992 al 13 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.C.S. - Elettronica circuiti stampati, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 17 ottobre 1992 al 16 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Marenghi, con sede in Molino dei Torti (Alessandria) e stabilimento in Molino dei Torti (Alessandria), per il periodo dal 28 luglio 1992 al 27 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Soft, con sede in Umbertide (Perugia) e stabilimento in Umbertide (Perugia), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Progetto 51, con sede in Citerna (Perugia) e stabilimento in Citerna, localita' Pistrino (Perugia), per il periodo dal 17 ottobre 1991 al 16 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Der Cuoio, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento in Mugnano (Napoli), per il periodo dal 4 giugno 1992 al 3 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pavesi, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino), stabilimenti in Cascine Vica - Rivoli (Torino) e Mappano Caselle (Torino), per il periodo dal 31 ottobre 1992 al 30 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canavese italiana, con sede in Crema (Cremona) e stabilimento in Crema (Cremona), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.C. - Industria meccanica di Chiavenna, con sede in Chiavenna (Sondrio) e stabilimento in Chiavenna (Sondrio), per il periodo dal 17 settembre 1991 al 16 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil.Te.Ni., con sede in Ferrandina (Matera), direzione e uffici amministrativi e commerciali in Piacenza, per il periodo dal 27 settembre 1992 al 26 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ro.Vi., con sede in Scalea (Cosenza) e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 12 agosto 1991 all'11 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Grawitz, con sede in Gaglianico (Vercelli) e stabilimento in Gaglianico (Vercelli), per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Valvaraita, con sede in Busca (Cuneo) e stabilimento in Cuneo, per il periodo dal 13 agosto 1992 al 12 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Colombo Achille e Figli, con sede in Lazzate (Milano) e stabilimento in Lazzate (Milano), per il periodo dal 14 marzo 1992 al 13 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.D.R. Ferriani - Centro distribuzione resine, con sede in Sala Bolognese (Bologna) e stabilimento in Sala Bolognese (Bologna), per il periodo dal 5 agosto 1992 al 4 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocar, con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna) e stabilimento in S. Giorgio di Piano (Bologna) per il periodo dal 28 gennaio 1992 al 27 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Friulia dolciumi, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e stabilimento in Spilimbergo (Pordenone), per il periodo dal 26 maggio 1992 al 25 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dester Luigi, con sede in Casalbuttano (Cremona) e stabilimento in Casalbuttano (Cremona), per il periodo dal 4 aprile 1992 al 3 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marpem, con sede in Bisceglie (Bari) e stabilimento in Trani (Bari), per il periodo dal 25 dicembre 1992 al 24 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unita' di Napoli, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. SKF industrie, con sede in Torino e unita' nazionali, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. La Nuova meccanica navale, con sede in Napoli e unita' produttive e ufficio di Napoli, per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Newco, con sede in Avellino e unita' di Pianodardine (Avellino), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alcatel Cavi, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Borgo Piave (Latina), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ligabue Catering, con sede in Venezia e unita' di Punto Franco (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 6 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 8 febbraio 1993. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c.r.l. N.U.I. - Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 27 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1992 con decorrenza 27 luglio 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Antonio Badoni, con sede in Lecco (Como) e unita' di Lecco (Como), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992. Contributo addizionale: no (concordato preventivo). L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Refradige, con sede in Mezzocorona (Trento) e unita' di Mezzocorona (Trento), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lombardini fabbrica italiana motori, con sede in Reggio Emilia e unita' di Albinea (Reggio Emilia), Reggio Emilia e Rieti, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sidergarda mollificio bresciano (Gruppo Rejna), con sede in Brescia e unita' di Puegnago sul Garda e S. Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Breda Energia, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mikron, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unita' di Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Breda Danieli - Extrusion and forging presses, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' di Milano, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 1 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Friulsider, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e unita' di S. Giovanni al Natisone (Udine), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1992 con decorrenza 7 luglio 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Sassba, con sede in Fontanafredda (Pordenone) e unita' di Fontanafredda (Pordenone), Sacile, localita' S. Giovanni di Livenza (Pordenone), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 7 luglio 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino - Gruppo Ilva, con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Piombino (Livorno), Sesto S. Giovanni (Milano) e ufficio di Milano, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Breda fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 9 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 9 luglio 1992. Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Brollosud, dal 1 gennaio 1991 Ilvaform S.p.a., con sede in Salerno e stabilimento di Salerno: periodo: dal 27 marzo 1989 al 26 settembre 1989; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992; primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989; pagamento diretto: si. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11558/3 del 3 aprile 1991. 2) S.p.a. Brollosud, dal 1 gennaio 1991 Ilvaform S.p.a., con sede in Salerno e stabilimento di Salerno: periodo: dal 27 settembre 1989 al 25 marzo 1990; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992; primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989; pagamento diretto: si. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11745/2 dell'8 agosto 1991. 3) S.r.l. Colavincenzo Virgilio, con sede in Castel di Sangro (L'Aquila) e stabilimento di Castel di Sangro (L'Aquila): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1990 - CIPI 28 giugno 1990; primo decreto ministeriale 2 agosto 1990: dal 12 aprile 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma della legge n. 223/91. 4) S.r.l. Leam, con sede in Milano e stabilimento di Vimodrone (Milano): periodo: dal 15 luglio 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989; primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 18 luglio 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11823/1 del 19 novembre 1991. 5) S.r.l. Leam, con sede in Milano e stabilimento di Vimodrone (Milano): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989; primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 18 luglio 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma della legge n. 223/91. 6) S.p.a. Fulgor cavi ora Alcatel cavi, con sede in Latina e stabilimento di Latina: periodo: dal 30 dicembre 1991 al 5 gennaio 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992; primo decreto ministeriale 4 settembre 1990: dal 5 febbraio 1990; pagamento diretto: si. 7) S.p.a. Bonfada Dino, con sede in Villotta di Chions (Pordenone), cantieri nazionali e stabilimenti di Villotta di Chions (Pordenone): periodo: dal 5 maggio 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990; primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 novembre 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11874/12 del 13 dicembre 1991. 8) S.p.a. Bonfada Dino, con sede in Villotta di Chions (Pordenone), cantieri nazionali e stabilimento di Villotta di Chions (Pordenone): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990; primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 novembre 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 9) S.r.l. Cosmofarm, con sede in Torino e stabilimento di Trofarello (Torino): periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991; primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 ottobre 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11619/18 del 10 maggio 1991. 10) S.r.l. Cosmofarm, con sede in Torino e stabilimento di Trofarello (Torino): periodo: dal 15 aprile 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991; primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 ottobre 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11898/21 del 18 dicembre 1991. 11) S.r.l. Cosmofarm, con sede in Torino e stabilimento di Trofarello (Torino): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991; primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 ottobre 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.