Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, in Roma, ad effettuare investimenti a copertura di particolari riserve ai sensi dell'art. 32, lettera r), della legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita.(GU n.49 del 1-3-1993)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita ed in particolare l'art. 32, lettera r); Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 10 marzo 1992 presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare gli investimenti delle attivita' a copertura delle riserve tecniche delle polizze relative alle gestioni separate "Fondo INA" e "Moneta Forte" in particolari investimenti; Vista la lettera n. 224367 del 20 novembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato, che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione 5 febbraio 1993; Decreta: Art. 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma e' autorizzato ad effettuare gli investimenti delle attivita' a copertura delle riserve tecniche delle polizze presenti nelle gestioni separate "Fondo INA" e "Moneta Forte", in titoli emessi o garantiti da Stati esteri le cui valute siano in "contovalutario", nei limiti del 20% e del 5% dell'ammontare di ciascuna gestione rispettivamente per l'impiego in titoli emessi da uno stesso Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 1993 Il Ministro: GUARINO