MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 febbraio 1993 

  Tasso  di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1993,
alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla  legge  5
luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.
(GU n.52 del 4-3-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Visto  il  decreto  interministeriale  dell'8  agosto 1986, recante
modifiche  al  sistema  di  variazione  automatica   del   tasso   di
riferimento  da  praticare  sulle  operazioni  di  credito agrario di
esercizio;
  Visto il successivo decreto  interministeriale  n.  115130  del  27
dicembre  1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2
del citato decreto dell'8 agosto 1986;
  Visto il proprio decreto del 15 dicembre  1992,  con  il  quale  la
misura  della  maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti
ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni  agevolate  di
credito agrario di esercizio e' stata fissata, per l'anno 1993, nella
misura  dell'1,25%,  per  le  operazioni  aventi durata fino a dodici
mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a  dodici
mesi;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni  di  cui  sopra,  ha  reso  noto  che il costo medio della
provvista dei fondi, per il bimestre marzo-aprile 1993,  e'  pari  al
12,80% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 13,15% per quelle
oltre i diciotto mesi;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il costo medio della provvista  dei  fondi  per  le  operazioni  di
credito  agrario  di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli
interessi, e' pari, per il bimestre marzo-aprile 1993, al:
    a) 12,80% per le operazioni fino a diciotto mesi;
    b) 13,15% per quelle oltre i diciotto mesi.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  delle  maggiorazioni   forfettarie
dell'1,25%  e  dell'1%,  il tasso di riferimento da praticare, per il
bimestre marzo-aprile 1993 per le operazioni di cui  sopra,  e'  pari
al:
   1) 14,05% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;
   2)  13,80% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi
e fino a diciotto mesi;
   3) 14,15% per le operazioni oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI