UNIVERSITA' DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 14 gennaio 1993 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.54 del 6-3-1993)

                             IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con
regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a
modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30  settembre  1938,  n.  1652,  relativo  a
disposizioni  sull'ordinamento  didattico universitario, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28,  relativa  alla  delega  al
Governo  per  il  riordinamento della docenza universitaria, relativa
alla fascia di formazione  per  la  sperimentazione  organizzativa  e
didattica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Vista  la nota ministeriale n. 5852 del 17 novembre 1992 contenente
in  allegato  il  parere  favorevole  del   Consiglio   universitario
nazionale;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito  il  parere del Consiglio universitario nazionale in data 9
ottobre 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Cagliari,  approvato  e
modificato  con  i  decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Il terzo comma dell'art. 115  (ex  144)  relativo  alla  scuola  di
specializzazione  in "Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia
digestiva chirurgica" e' modificato  relativamente  al  numero  degli
iscritti, come segue:
  "In  base  alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e'
in grado di accettare il numero massimo di  iscritti  determinato  in
quattro   per   ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale  di  venti
specializzandi".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia   per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 14 gennaio 1993
                                                Il rettore: MISTRETTA