Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.54 del 6-3-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, relativa alla delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la nota ministeriale n. 5852 del 17 novembre 1992 contenente in allegato il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 9 ottobre 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Il terzo comma dell'art. 115 (ex 144) relativo alla scuola di specializzazione in "Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica" e' modificato relativamente al numero degli iscritti, come segue: "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi". Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 14 gennaio 1993 Il rettore: MISTRETTA