Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Brescia, Lecce, Macerata, Potenza, Piacenza e Roma.(GU n.54 del 6-3-1993)
Con decreto ministeriale n. 1/11826 del 19 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 72.023.407.765, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 72.045.177.534 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/11760 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.795.496.970, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.803.677.172 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Lecce dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/11761 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Macerata e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 327.457.336, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 654.914.673, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 658.649.557 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Macerata dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/12063 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Potenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.331.992.192, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 1.664.990.240, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.680.898.510 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Potenza dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/12392 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Piacenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 345.184.771, pari al 50% dell'importo di L. 690.369.543, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 692.895.318 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Piacenza dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/12322 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.571.528.400, pari al 70% dell'importo richiesto di L. 3.673.612.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.678.153.080 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Roma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.