UNIVERSITA' DI TORINO

DECRETO RETTORALE 30 gennaio 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.56 del 9-3-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia nella riunione del 18 dicembre
1990;
  Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione
del 21 gennaio 1991 e dal consiglio di amministrazione, riunione  del
13 febbraio 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 16 settembre 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Torino,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  655,   ultimo   dello   statuto   della   scuola   di
specializzazione   in   chirurgia   generale  -  indirizzo  chirurgia
oncologica e con il conseguente spostamento della  numerazione  degli
articoli  successivi  vengono  inseriti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione   in
foniatria.
             47) Scuola di specializzazione in foniatria
  Art. 656. - E' istituita la scuola di specializzazione in foniatria
presso l'Universita' deglli studi di Torino.
  La  scuola  ha  lo  scopo di insegnare e approfondire gli studi nel
campo della  foniatria  e  di  fornire  le  competenze  professionali
necessarie   per   il   conseguimento   del   diploma  che  legittima
l'assunzione della qualifica di specialista in foniatria.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in foniatria.
  Art. 657. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di  insegnamento  e  di
attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato  in  tre
per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.
  Art. 658. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina e
chirurgia.
  Al  funzionamento  della  scuola  provvede  con  le  sue  strutture
l'istituto di audiologia e fonologia, ove ha sede la scuola.
  Art.  659.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  660.  -  La  scuola  comprende  sette  aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) area delle scienze basiche fisiche;
    b) area delle scienze basiche biologiche;
    c) area diagnostica;
    d) area clinica;
    e) area terapeutica;
    f) area delle scienze correlate;
    g) area di medicina legale e sociale.
  Art. 661. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area  didattica  e
formativa professionale sono i seguenti:
 a) Area delle scienze basiche fisiche:
   informatica medica e strumentazione biomedica;
   fisica acustica;
   tecniche di analisi della voce.
 b) Area delle scienze basiche biologiche:
   anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio;
   fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio;
   fonetica ed elementi di linguistica;
   psicologia I;
   psicologia II.
 c) Area diagnostica:
   semeiotica foniatrica I;
   semeiotica foniatrica II;
   fonetica sperimentale;
   audiometria.
  d) Area clinica:
   patologia e clinica foniatrica I;
   patologia e clinica foniatrica II;
   patologia e clinica foniatrica III;
   audiologia;
   patologia e clinica ORL.
 e) Area terapeutica:
   terapia e riabilitazione fonetica I;
   terapia e riabilitazione fonetica II;
   terapia e riabilitazione fonetica III;
   fonochirurgia.
 f) Area delle scienze correlate:
   neuropatologia in rapporto con la foniatria;
   neuropsichiatria infantile.
 g) Area di medicina legale e sociale:
   medicina legale e infortunistica in foniatria;
   foniatria preventiva e sociale.
  Art. 662. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di  didattica  formale  e di tirocinio professionale guidato. Essa e'
organizzata in una attivita'  didattica  teorico-pratica  comune  per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionale (monte ore elettivo).
  La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto  come  di  seguito
specificato:
  1› Anno:
   Scienze basiche fisiche (ore 100):
    informatica medica e
strumentazione biomedica. . . . . . . . . . . . . . . . . .    ore 50
    fisica acustica.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  50
   Scienze basiche biologiche (ore 200):
    anatomia dei sistemi uditivo
e fonatorio.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ore 50
    fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio. . . . . . .     "  50
    fonetica ed elementi di linguistica.  . . . . . . . . .     "  50
    psicologia I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  50
   Diagnostica (ore 100):
    audiometria.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     " 100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  2› Anno:
   Scienze basiche fisiche (ore 50):
    tecniche di analisi della voce  . . . . . . . . . . . .    ore 50
   Scienze basiche biologiche (ore 50):
     psicologia II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    " 50
   Diagnostica (ore 100):
    semeiotica foniatrica I.  . . . . . . . . . . . . . . .    ore 50
    fonetica sperimentale.  . . . . . . . . . . . . . . . .     "  50
   Clinica (ore 100):
    patologia e clinica foniatrica I  . . . . . . . . . . .     " 100
   Terapeutica (ore 100):
    terapia e riabilitazione fonetica I . . . . . . . . . .     " 100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  3› Anno:
   Diagnostica (ore 50):
    semeiotica foniatrica II. . . . . . . . . . . . . . . .    ore 50
   Clinica (ore 200):
    patologia e clinica foniatrica II . . . . . . . . . . .     " 100
    patologia e clinica ORL.  . . . . . . . . . . . . . . .     "  50
    audiologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  50
   Terapeutica (ore 100):
    terapia e riabilitazione fonetica II  . . . . . . . . .     " 100
   Scienze correlate (ore 50):
    neuropsichiatria infantile  . . . . . . . . . . . . . .     "  50
  Monte ore elettivo: ore 400.
  4› Anno:
   Clinica (ore 100):
    patologia e clinica foniatrica III  . . . . . . . . .     ore 100
   Terapeutica (ore 150):
    terapia e riabilitazione fonetica III . . . . . . . . .     " 100
    fonochirurgia.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  50
   Scienze correlate (ore 50):
    neuropatologia in rapporto con la
    foniatria.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  50
   Medicina legale e sociale (ore 100):
    medicina legale e
    infortunistica in foniatria.  . . . . . . . . . . . . .     "  25
    foniatria preventiva e sociale. . . . . . . . . . . . .     "  75
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  663.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza nei reparti, ambulatori  e  laboratori  dell'istituto  sede
della scuola e presso le strutture convenzionate.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale. Il consiglio della scuola  ripartisce  annualmente  il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 30 gennaio 1993
                                                 Il rettore: DIANZANI