Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana".(GU n.56 del 9-3-1993)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 maggio 1990), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ---------- Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata: Trebbiano toscano: del 60% all'80%; Malvasia del Chianti: fino al 10%; Chardonnay: fino al 10%; Grechetto: fino al 10%; altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per le province di Arezzo e di Siena, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 10%. Art. 3. La zona di produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana" comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte S. Savino, Civitella in Valdichiana, Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi e Montepulciano. Tale zona e' cosi' delimitata: in prossimita' di Arezzo, in localita' La Mossa, al km 145 della strada statale n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio del vino "Bianco Vergine Valdichiana". Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n. 75 per le localita' Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, raggiunge Rigutino. Da Rigutino, verso nord-est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, Poggio Sorbino, quote 430, 365 (Il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima e una carreggiabile poi verso Villa Apparita, quota 470, e Mammi'. Da Mammi' la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera fino a Villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per il Ceriolo, quota 534, e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita. Da Santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che con- duce a Colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le Capanne, La Badiola, il Topo e Santo Stefano. Da Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e per quota 307 raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, Casa Materna, quota 296, quota 285, Orzale. Da Orzale prosegue attraverso una mulattiera per il Toppo, Pergognano, quote 299, 440, 576, 549, 581, 516, 459, 396, 357, costeggia il fosso di Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e attraverso una mulattiera raggiunge il Moro, Villa di Pozzo, quote 501, 523, monte Le Civitelle, quote 537, 496, 449. Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a S. Pietro. Da qui prosegue attraverso quota 382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433, 422, Case Bocina, quote 441, 439, I Capuccini, quota 553. Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce per Maesta' del Pianello, alla strada provinciale per Cortona. La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio del Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565, 510, attraverso una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359, 438, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino al Mulino a Vento, quindi per quote 362, 502, giunge a Bulciana di Sotto. Da questo vocabolo, la delimitazione si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del Trebbio e risale per questo ultimo fino al podere Le Bruciate quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542, Casa Montanare, quota 518 e incontra la strada provinciale Cortona-Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse. Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e quella di Perugia e li segue, attraverso la localita' di Borghetto, Ferretto, fino al podere Marella. Dal podere Marella segue il confine provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva; la delimitazione segue questa strada in direzione del podere S. Adele e prima di raggiungere quest'ultimo, sul ponte (quota 251) che attraversa il canale Maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di questo fino alla localita' La Casetta (quota 250); di qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale, in prossimita' della chiesa Madonna del Popolino. La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimita' del podere Passo alle Querce, quindi prosegue verso ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia Chiusi-Siena. Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268). Da questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi segue il torrente Foenna sino al Ponte Nero (quota 257) sulla provinciale Bettolle-Torrita di Siena, proseguendo per detta provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando per Bettolle e Casa Marchi. Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti (quota 258). Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte S. Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberolo (quota 284). Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Dorna, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, Casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi. La linea di delimitazione segue la strada statale n. 69, passa per Indicatore e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, S. Giuliano, Ponte alla Nave, quote 246, 250, Le Fosse e C. Bagnaia, fino a raggiungere il km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione. All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l'area delimitata come appresso: a nord, partendo dal podere La Fornace in prossimita' del canale maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud lungo la strada che, passando per c.lo idraulico (a quota 245), e podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimita' del podere Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e prima di raggiungere il centro abitato devia verso sud lungo la strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sud-ovest, raggiunge, lungo la strada, la localita' le Sei Vie in prossimita' del km 12 della strada statale n. 327, e prosegue, su detta statale, in direzione sud, fino in prossimita' del km 16 (quota 251). Da qui, verso est, per il rio Quarata, raggiunge il rio della Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il torrente Esse (in prossimita' della quota 255) e, quindi, lungo il corso d'acqua che attraversa la localita' Colmata, raggiunge in direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246. Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere la Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere S. Giuseppina proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253, 251) fino in prossimita' del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota 252, in prossimita' del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino al podere Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte del Rondo', quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce al podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla localita' Ginestra, passando per le quote 249, 246, 247, questa ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale maestro piega verso nord, lungo la via di mezzo, passando per le quote 243, 244, 245, 246, 244. Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il podere Selva ed il podere Giannini, prosegue fino a quota 243. Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale maestro della Chiana, che attraversa all'altezza del podere la Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' e di pregio. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana" non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. La regione Toscana annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, puo' fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata. Le uve destinate alla produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale di 10%. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate nella zona delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva vino superi il limite sopra indicato, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza delle vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.Per le eventuali operazioni di arricchimento, deve essere unicamente utilizzato il mosto concentrato rettificato. Art. 6. Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino anche con riflessi verdognoli; odore: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo; sapore: asciutto con lieve retrogusto di mandorla amara; titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10%; acidita' totale minima: 5 per mille. La tipologia "Spumante", oltre a rispettare le normative vigenti in materia, dovra' avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo totale di 11%. E' prevista inoltre l'estensione della denominazione di origine controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovra' avere le identiche caratteristiche del vino bianco tranquillo ma con l'aggiunta al sapore della dizione "o leggermente amabile". E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare in annate eccezionalmente sfavorevoli, i limiti minimi previsti per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo o non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' - compresi nel precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. La denominazione geografica "Valdichiana" e' riservata esclusivamente al vino che risponde alle condizioni di produzione ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e quindi non puo' essere usata per designare altri tipi di vino. Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" non puo' essere immesso al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.