MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine  dei  vini  sulla  domanda di modifica del disciplinare di
   produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine   controllata
   "Franciacorta".
(GU n.56 del 9-3-1993)

   Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda  intesa
ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione del vino a
denominazione di  origine  controllata  "Franciacorta",  ha  espresso
parere   favorevole   al  suo  accoglimento,  proponendo  -  ai  fini
dell'emanazione del decreto  presidenziale  di  cui  all'art.  4  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 930 sopra citato - il
testo modificato del discplinare di produzione di cui  trattasi  come
di seguito riportato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  -
Direzione  generale  della  produzione agricola - Divisione VI, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
      della denominazione di origine controllata "Franciacorta"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine   controllata   "Franciacorta"   e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   I vini "Franciacorta" bianco e  spumante  devono  essere  ottenuti
dalle uve dei vitigni Pinot bianco e/o Chardonnay.
   Per il "Franciacorta" spumante e il "Franciacorta" rosato spumante
sono  ammessi, congiuntamente o disgiuntamente, anche il Pinot grigio
ed il Pinot nero fino ad un massimo del 15%.
   La presenza del Pinot  nero,  nella  misura  massima  del  15%  e'
indispensabile per il vino base spumante rosato.
   Il  vino  "Franciacorta"  rosso deve essere ottenuto dalle uve dei
seguenti vitigni:
    Cabernet franc.: 40-50%;
    Barbera: 20-30%;
    Nebbiolo: 15-25%;
    Merlot: 10-15%.
   Possono inoltre  concorrere  alla  produzione  del  "Franciacorta"
rosso  anche uve provenienti da vitigni raccomandati o autorizzati, a
bacca rossa, per la pronvicia di Brescia, fino ad un massimo del  15%
del totale.
                               Art. 3.
   La zona di produzione dei vini "Franciacorta" e' cosi' delimitata:
   "Dalla  riva del lago segue il confine del comune di Paratico fino
ad incontrare il confine del comune di Capriolo  che  segue  fino  ad
incontrare  il  confine  del comune di Adro. Segue il confine di Adro
verso sud fino ad incontrare il confine del  comune  di  Erbusco  che
segue,  sempre  verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune
di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare  la  statale
Bergamo-Brescia  che  segue  fino all'intersezione con il confine del
comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord  fino
ad  innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue il con-
fine del comune di Castegnato  fino  ad  incontrare  il  confine  del
comune di Gussago sulla statale n. 11 che segue verso est passando la
localita' Mandolossa e prosegue sulla statale Bergamo-Brescia fino in
localita'  Scuole.  Da  qui  prende la statale a nord che va verso la
Badia fino a quota 133. Da qui segue il crinale della collina  di  S.
Anna  in direzione nord-est passando per le quote 209, 206, 220, 148,
217, 157, 202, 157 fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che
segue in direzione di Cellatica. Quindi Cellatica ed ancora  Gussago,
innestandosi sul confine del comune di Polaveno fino all'intersezione
del  confine del comune di Iseo che segue fino al lago. Segue la riva
del lago fino a Paratico".
   Nella  zona  sono  compresi  i  territori  dei  seguenti   comuni:
Paratico,  Capriolo,  Adro,  Erbusco,  Cortefranca,  Iseo,  Polaveno,
Brione, Ome, Monticelli Brusati, Cellatica, Gussago, Rodengo  Saiano,
Castegnato,  Paderno,  Franciacorta,  Passirano,  Provaglio  d'Iseo e
parte del comune di Brescia; nonche' il territorio  che  si  trova  a
nord  della  statale  Bergamo-Brescia  dei  seguenti comuni: Cologne,
Coccaglio, Rovato, Cazzago, S. Martino.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali di coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione  dei vini "Franciacorta" devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferite alle uve ed al  vino  derivato
le specifiche caratteristiche.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini dell'iscrizione
nell'albo di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti pedecollinari e
collinari   di   buona  esposizione,  situati  ad  un'altitudine  non
superiore a 400 m s.l.m.
   I sistemi di impianto, le forme di allevamento e  potatura  devono
essere  quelli  generalmente usati e, comunque, atti a non modificare
le caratteristiche dell'uva e del vino.
   E' esclusa ogni pratica di forzatura.
   E'  ammessa  l'irrigazione  di  soccorso,  a  condizione  che  sia
effettuata in modo da non alterare la tipicita' del vino.
   La  produzione  massima  di uva ammessa per la produzione dei vini
"Franciacorta" non deve essere superiore a q.li  125  per  ettaro  di
vigneto in coltura principale. Fermo restando il limite massimo sopra
indicato,  la  produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua,
deve essere calcolata in rapporto  all'effettiva  superficie  coperta
dalla vite.
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere  riportata  attraverso  un'accurata  cernita
delle  uve,  purche'  la  produzione  non  superi  del  20% il limite
medesimo. La regione  Lombardia,  con  proprio  decreto,  sentite  le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,  puo'  stabilire  un  limite  massimo  di  uva  per ettaro
inferiore  a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare,   dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini  e  alla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura competente per territorio.
   Qualora la resa unitaria di uve ecceda il limite massimo stabilito
dalla regione, ma rientri in quello  massimo  previsto  dal  presente
disciplinare  di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti
dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione  di  origine
controllata.
   Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC
"Franciacorta" un titolo alcolometrico volumico minimo  naturale  del
10,00 per cento; al vino DOC "Franciacorta" rosato spumante un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5 per cento; al vino DOC
"Franciacorta" rosso un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 10,5 per cento.
                               Art. 5
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente  art.
3 ma, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, anche
nell'ambito  dei  territori  dei  comuni  di: Sulzano, Sale Marasino,
Gardone Val Trompia, Sarezzo, Villa  Carcina,  Concesio,  Collebeato,
Roncadelle,  Travagliato, Ospitaletto, Palazzolo sull'Oglio, Castelli
Calepio, Credaro, Sarnico, Cazzago San  Martino,  Rovato,  Coccaglio,
Cologner, Brescia.
   La  denominazione di origine controllata "Franciacorta" spumante e
"Franciacorta" rosato spumante puo' essere  utilizzata  soltanto  per
designare  il  vino  spumante  naturale ottenuto con mosti e vini che
rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  previsti  dal  presente
disciplinare  di  produzione,  a  condizione  che  le  operazioni  di
elaborazione di detti mosti o vini siano effettuate  nell'ambito  del
territorio  delimitato ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare
e che per la spumantizzazione venga usato esclusivamente  il  "Metodo
Tradizionale" con rifermentazione in bottiglia.
   La  resa  massima  di uva in vino non deve essere superiore al 68%
per  i  vini  DOC  "Franciacorta"  bianco,  "Franciacorta"  spumante,
"Franciacorta"   rosato   spumante   e   al   70%  per  il  vino  DOC
"Franciacorta" rosso.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali  e  costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini
le proprie peculiari caratteristiche.
                               Art. 6.
   I vini "Franciacorta" all'atto dell'immissione al  consumo  devono
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Franciacorta" bianco:
    colore: paglierino con riflessi verdolini;
    profumo: delicato, caratteristico;
    sapore: sapido, morbido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Franciacorta" spumante:
    colore: paglierino con riflessi verdolini;
    profumo:   caratteristico  con  delicato  profumo  di  lievito  e
talvolta fruttato;
    sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, con residuo  zuccherino
massimo di 20 gr/litro;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Franciacorta" rosato spumante:
    colore: rosso piu' o meno intenso;
    profumo:   caratteristico  con  delicato  profumo  di  lievito  e
talvolta fruttato;
    sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, con residuo  zuccherino
massimo di 20 gr/litro;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Franciacorta" rosso:
    colore: rosso vivace con riflessi violacei, se giovane, rosso con
riflessi granati se invecchiato;
    profumo:  fruttato,  erbaceo,  caratteristico  che si modifica in
vinoso con l'invecchiamento;
    sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste  di
modificare,   con   proprio   decreto,   i   limiti  minimi  relativi
all'acidita' totale e all'estratto secco.
                               Art. 7.
   Alla denominazione di origine controllata  "Franciacorta"  bianco,
"Franciacorta"    spumante,    "Franciacorta"   rosato   spumante   e
"Franciacorta" rosso, e'  consentita  l'aggiunta,  se  legittima,  di
eventuali  specificazioni  geografiche che facciano riferimento a de-
terminate localita' ricadenti nella zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3, nonche' indicazioni veritiere di  aziende,  ville,
tenute agricole, castelli e similari.
   E'  vietato,  invece, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili.
   Per  il  "Franciacorta"  rosato  spumante  e'  ammessa  anche   la
qualificazione "Rose'".
   Sulle  bottiglie o altri recipienti contenenti vini "Franciacorta"
bianco, "Franciacorta" spumante,  "Franciacorta"  rosato  spumante  e
"Franciacorta"  rosso,  puo'  figurare  l'indicazione  dell'annata di
produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile.