Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Franciacorta".(GU n.56 del 9-3-1993)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Franciacorta", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato - il testo modificato del discplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Franciacorta" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Franciacorta" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini "Franciacorta" bianco e spumante devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni Pinot bianco e/o Chardonnay. Per il "Franciacorta" spumante e il "Franciacorta" rosato spumante sono ammessi, congiuntamente o disgiuntamente, anche il Pinot grigio ed il Pinot nero fino ad un massimo del 15%. La presenza del Pinot nero, nella misura massima del 15% e' indispensabile per il vino base spumante rosato. Il vino "Franciacorta" rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni: Cabernet franc.: 40-50%; Barbera: 20-30%; Nebbiolo: 15-25%; Merlot: 10-15%. Possono inoltre concorrere alla produzione del "Franciacorta" rosso anche uve provenienti da vitigni raccomandati o autorizzati, a bacca rossa, per la pronvicia di Brescia, fino ad un massimo del 15% del totale. Art. 3. La zona di produzione dei vini "Franciacorta" e' cosi' delimitata: "Dalla riva del lago segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue il con- fine del comune di Castegnato fino ad incontrare il confine del comune di Gussago sulla statale n. 11 che segue verso est passando la localita' Mandolossa e prosegue sulla statale Bergamo-Brescia fino in localita' Scuole. Da qui prende la statale a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue il crinale della collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 209, 206, 220, 148, 217, 157, 202, 157 fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione di Cellatica. Quindi Cellatica ed ancora Gussago, innestandosi sul confine del comune di Polaveno fino all'intersezione del confine del comune di Iseo che segue fino al lago. Segue la riva del lago fino a Paratico". Nella zona sono compresi i territori dei seguenti comuni: Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Polaveno, Brione, Ome, Monticelli Brusati, Cellatica, Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Paderno, Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo e parte del comune di Brescia; nonche' il territorio che si trova a nord della statale Bergamo-Brescia dei seguenti comuni: Cologne, Coccaglio, Rovato, Cazzago, S. Martino. Art. 4. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Franciacorta" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferite alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad un'altitudine non superiore a 400 m s.l.m. I sistemi di impianto, le forme di allevamento e potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicita' del vino. La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Franciacorta" non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura principale. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua, deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La regione Lombardia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Qualora la resa unitaria di uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC "Franciacorta" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,00 per cento; al vino DOC "Franciacorta" rosato spumante un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5 per cento; al vino DOC "Franciacorta" rosso un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,5 per cento. Art. 5 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 ma, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, anche nell'ambito dei territori dei comuni di: Sulzano, Sale Marasino, Gardone Val Trompia, Sarezzo, Villa Carcina, Concesio, Collebeato, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Palazzolo sull'Oglio, Castelli Calepio, Credaro, Sarnico, Cazzago San Martino, Rovato, Coccaglio, Cologner, Brescia. La denominazione di origine controllata "Franciacorta" spumante e "Franciacorta" rosato spumante puo' essere utilizzata soltanto per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini siano effettuate nell'ambito del territorio delimitato ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare e che per la spumantizzazione venga usato esclusivamente il "Metodo Tradizionale" con rifermentazione in bottiglia. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 68% per i vini DOC "Franciacorta" bianco, "Franciacorta" spumante, "Franciacorta" rosato spumante e al 70% per il vino DOC "Franciacorta" rosso. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Art. 6. I vini "Franciacorta" all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: "Franciacorta" bianco: colore: paglierino con riflessi verdolini; profumo: delicato, caratteristico; sapore: sapido, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Franciacorta" spumante: colore: paglierino con riflessi verdolini; profumo: caratteristico con delicato profumo di lievito e talvolta fruttato; sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, con residuo zuccherino massimo di 20 gr/litro; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Franciacorta" rosato spumante: colore: rosso piu' o meno intenso; profumo: caratteristico con delicato profumo di lievito e talvolta fruttato; sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, con residuo zuccherino massimo di 20 gr/litro; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Franciacorta" rosso: colore: rosso vivace con riflessi violacei, se giovane, rosso con riflessi granati se invecchiato; profumo: fruttato, erbaceo, caratteristico che si modifica in vinoso con l'invecchiamento; sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidita' totale e all'estratto secco. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Franciacorta" bianco, "Franciacorta" spumante, "Franciacorta" rosato spumante e "Franciacorta" rosso, e' consentita l'aggiunta, se legittima, di eventuali specificazioni geografiche che facciano riferimento a de- terminate localita' ricadenti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, nonche' indicazioni veritiere di aziende, ville, tenute agricole, castelli e similari. E' vietato, invece, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili. Per il "Franciacorta" rosato spumante e' ammessa anche la qualificazione "Rose'". Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini "Franciacorta" bianco, "Franciacorta" spumante, "Franciacorta" rosato spumante e "Franciacorta" rosso, puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile.