PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 5 marzo 1993, n. 7 

  Indirizzi applicativi riguardanti le  disposizioni  in  materia  di
assunzioni  nelle  amministrazioni  pubbliche  nel  corso  del  1993.
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
(GU n.57 del 10-3-1993)
 
 Vigente al: 10-3-1993  
 

                                  A tutti i Ministeri:
                                    Gabinetto
                                    Direzione generale del personale
                                  Alle   aziende  ed  amministrazioni
                                  autonome  dello  Stato  - Direzione
                                  generale
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non  economici  (per il tramite dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni e le province autonome
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per  il  tramite dei commissari di
                                  Governo)
                                  Agli  enti  locali  (per il tramite
                                  del Ministero dell'interno)
                                  Ai   presidenti   delle  camere  di
                                  commercio,  industria,  artigianato
                                  ed   agricoltura  (per  il  tramite
                                  Unioncamere)
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                   Al       Consiglio       nazionale
                                  dell'economia   e   del   lavoro  -
                                  Segretariato generale
All'Istituto superiore di sanita' -   Servizi  amministrativi  e  del
                                  personale
All'I.S.T.A.T. - Direzione generale All'A.N.C.I. - Direzione generale
All'U.P.I. - Direzione generale
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri:
                                    Segretariato generale
                                    Dipartimento affari giuridici e
                                  legislativi
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                  amministrativo
  Ai  fini di una uniforme applicazione della normativa che regola le
assunzioni  nelle  amministrazioni  pubbliche  nel  corso  del  1993,
nell'ambito  dei  poteri  i indirizzo e di coordinamento conferiti al
Dipartimento   della   funzione  pubblica  dalla  legge,  sentito  il
Ministero del tesoro, si ritiene opportuno fornire le indicazioni che
seguono.
1. - Premessa.
  Le  fonti  normative  concernenti  le assunzioni e la indizione dei
concorsi  negli  uffici  pubblici a cui occorre far riferimento sono:
legge  29  dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2
marzo  1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; legge
28  febbraio  1990,  n.  37; legge 29 dicembre 1990, n. 407; legge 30
dicembre  1991,  n.  412;  decreto-legge  19  settembre 1992, n. 384,
convertito  in  legge  14  novembre  1992,  n.  438,  nonche' decreto
legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29.
  In  particolare l'art. 31, comma 6, di quest'ultimo decreto, con il
rinvio al comma 8 dell'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384,  ha  inteso  confermare per l'anno 1993 la previgente disciplina
con   alcune  modifiche  e  taluni  raccordi  con  la  piu'  organica
disciplina in materia di riordino degli uffici pubblici contenuta nel
decreto legislativo attuativo della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
  Infatti,  il  richiamato  comma  8,  art.  7,  del decreto-legge n.
384/1992 dispone che le assunzioni di personale nelle amministrazioni
pubbliche debbano essere effettuate secondo le modalita' e nei limiti
stabiliti  all'art.  5,  commi  1,  3  e  4, della legge n. 412/1991;
modalita'  e limiti precisati e commentati con la circolare di questo
dipartimento del 31 gennaio 1992, n. 84981/7.83, a cui si rimanda per
quanto non richiamato ed indicato nella presente.
  In  merito  alle  modifiche  apportate  dal  decreto legislativo in
questione,  si segnala la possibilita' per le amministrazioni statali
di  assumere,  previa  autorizzazione, senza i limiti stabiliti dalla
legge  30 dicembre 1991, n. 412, che, per l'anno 1992, contenevano le
assunzioni  entro  il  30  per cento delle cessazioni avvenute dal 30
aprile 1991 al 30 aprile 1992.
  Si  richiamano  pure  le  disposizioni  secondo cui le assunzioni a
tempo indeterminato mediante gli uffici circoscrizionali dell'impiego
avvengano  attingendo  alle graduatorie di cassintegrati nella misura
del  cinquanta  per  cento  e  per le sedi regionali del centro-nord.
Mentre  per  il  1992,  tale riserva era estesa a tutto il territorio
nazionale.
  Per il 1993, infine, l'indizione dei concorsi nelle amministrazioni
pubbliche  diverse dai Ministeri e' subordinata alla rideterminazione
delle piante e dotazioni organiche, cosi' come stabilito dal decreto-
legge  n.  384/1992, art. 7, comma 8. Le amministrazioni ministeriali
possono essere autorizzate nei previsti limiti del 50 per cento delle
vacanze di organico per particolari motivate ed effettive esigenze.
  Per  quanto riguarda i raccordi con la disciplina di riordino degli
uffici  e  della  individuazione  delle  nuove dotazioni organiche va
tenuto  presente  che il 1993 e' da considerarsi anno ponte entro cui
dovra'  darsi  attuazione  all'intera  riforma  disegnata nel decreto
legislativo,  prioritariamente,  per  quanto  qui interessa, a quella
parte  relativa alla individuazione degli uffici dirigenziali ed alle
determinazioni  delle  piante  organiche.  E'  previsto, infatti, che
l'impiego  delle  risorse  umane  dovra' avvenire favorendone la piu'
idonea  integrazione  con  le risorse strumentali, razionalizzando le
funzioni di ciascuna unita' operativa in modo da semplificare le pro-
cedure  ed  i percorsi formativi di atti e servizi prodotti, evitando
le  sovrapposizioni di competenze, le duplicazioni e le ripetizioni e
procedendo  a  tutti i possibili accorpamenti, con riduzione, quindi,
degli  uffici  dirigenziali  e  piu'  razionale impiego delle risorse
umane.  Riduzione  che  la legge fissa in una misura non inferiore al
dieci per cento delle attuali dotazioni.
  A  questo specifico aspetto che sara' oggetto di apposita direttiva
per individuare i criteri per le analisi delle funzioni e dei carichi
di  lavoro  nelle  diverse  realta' pubbliche occorre, pertanto, fare
riferimento  anche nel disciplinare i flussi dei nuovi reclutamenti e
trasferimenti che avranno luogo nel corso del 1993.
  E',  percio', necessario corredare tutte le richieste di deroga con
una serie di informazioni sulla consistenza e sulla distribuzione del
personale  gia'  in servizio con riguardo alla qualifica dallo stesso
rivestita,  operazione  preliminare anche per la determinazione della
gia' citata ridefinizione delle piante e dotazioni organiche
2. - Assunzioni senza necessita' di deroga.
   a)  Le  amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli
enti   pubblici   non   economici,   le   unita'   sanitarie  locali,
limitatamente  al  personale non sanitario, e le aziende pubbliche in
gestione  commissariale  governativa  nonche'  quelle regionalizzate,
provincializzate   e  municipalizzate  esercenti  pubblici  trasporti
locali,   possono,   in  presenza  di  effettive  esigenze,  assumere
personale  nei  limiti  del  10  per cento dei posti che si sono resi
vacanti  dal  1›  gennaio  1992  e non coperti. Mentre le province, i
comuni,  le  comunita'  montane  ed  i consorzi possono procedere, in
presenza  di effettive esigenze, ad assunzioni per un numero di posti
pari  al  25  per cento di quelli resisi liberi nello stesso periodo,
ovvero  al  100  per  cento nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 1
della legge n. 554/1988.
  Le  assunzioni,  nei  limiti  sopra  esposti, possono effettuarsi a
condizione  che  sia  stata data attuazione alla mobilita' cosi' come
disciplinata  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
agosto 1988, n. 325 e dall'art. 5 della legge n. 554/1988.
  La mobilita' si intende attuata quando siano stati pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  i posti vacanti e disponibili
delle  varie  amministrazioni  e purche' le medesime abbiano, secondo
quanto  prescrive  la  disciplina  della mobilita', ultimato tutte le
operazioni, compresi gli inquadramenti del personale trasferito.
  Le  assunzioni  avvengono mediante nomina dei vincitori di concorsi
od  attingendo a graduatorie di idonei valide secondo le disposizioni
vigenti  nei  singoli  comparti.  In presenza di piu' graduatorie, le
assunzioni avvengono utilizzando quelle di data anteriore.
  Sono  comunque  consentite  le  assunzioni  inerenti  alle seguenti
fattispecie:
   b)  Il  comma  3 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
prevede  che  le  province,  i  comuni,  le  comunita' montane e loro
consorzi  possono procedere ad assunzioni per i servizi di assistenza
all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap, entro
il   limite  delle  piante  organiche.  Pertanto,  in  tale  area  di
attivita',  le  amministrazioni  interessate  possono  assumere anche
indipendentemente  dalle  cessazioni dal servizio e dall'aver attuato
la  mobilita',  purche'  trattasi di professionalita' impegnate nella
specifica  area  dell'assistenza sopra individuata. Unico limite alle
assunzioni  e'  costituito  dalle  vacanze  esistenti  nelle relative
piante  organiche  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge n.
407/1990.
   c)  Le  assunzioni  di personale nelle province, comuni, comunita'
montane  e  loro  consorzi  per periodi di tempo inferiori a sessanta
giorni,  per  una sola volta nell'anno e nei limiti della spesa media
annuale dell'ultimo triennio (legge n. 144/1989).
   d)  Le  assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, previste
per i progetti-obiettivo di cui al comma 6 dell'art. 7 della legge n.
554/1988  ed  ai  successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri  riguardanti  i  comuni,  le  province, l'ISTAT, il CONI, le
camere di commercio, il CNEL.
  Tali  assunzioni  hanno  la  durata  del  progetto  e  comunque non
superiore  ad  un  anno,  eccezionalmente  prorogabili a due anni, ed
avvengono  secondo la disciplina stabilita nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1989, n. 127.
  Si  rammenta che la possibilita' di costituire rapporti di lavoro a
tempo  determinato e' subordinata solo al limite delle disponibilita'
di bilancio.
  In  merito alle assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei
richiamati   progetti,  si  ricorda  che  la  legge  n.  460/1992  di
conversione del decreto-legge n. 393/1992 ha prorogato di dodici mesi
la  scadenza  del rapporto di lavoro inizialmente fissato in dodici o
ventiquattro  mesi. Cio' vale sia per i rapporti vigenti alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 460/1992, sia per quelli gia'
prorogati  per  sei mesi dai decreti-legge numeri 237 e 293 del 1992,
con  decorrenza dalla data di proroga, sia, infine, per quei rapporti
scaduti e non rinnovati alla data di entrata in vigore della legge n.
460/1992,  sempre  che  si tratti di rapporti relativi a personale di
progetti non ultimati alle scadenze originariamente fissate.
   e)  Le  assunzioni  relative a contratti a termine stipulati dagli
enti  ed istituzioni di cui all'art. 9 della legge n. 168/1989 per lo
svolgimento   di   programmi   di   ricerca  e  per  la  gestione  di
infrastrutture   tecniche  complesse  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171 e dell'art. 36 della legge n. 70/1975.
   f)  Le  assunzioni  previste  nei decreti autorizzativi emessi nel
corso del 1992 da questa Presidenza, ai sensi dell'art. 2 della legge
n.  554/1988  e  dalle  regioni,  ai sensi dell'art. 5 della medesima
legge  e  non  ancora  eseguiti,  nonche'  le assunzioni di personale
direttivo  gia'  vincitore  dei corsi concorsi di reclutamento svolti
dalla  Scuola superiore della pubblica amministrazione possono essere
effettuate,  tenendo presente, tra l'altro, che detti decreti per gli
enti locali non costituiscono autorizzazione di spesa.
   g)  Le  assunzioni di personale sanitario delle UU.SS.LL. (medici,
infermieri,  ecc.), cosi' come previsto nel comma 1 dell'art. 1 della
legge n. 554/1988.
   h)  Sono  altresi'  consentite le assunzioni obbligatorie relative
alle  categorie  di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
come  integrato  dall'art.  19  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104,
riguardanti  le  qualifiche funzionali ed i profili professionali per
il  cui  accesso  non  e'  richiesto  un  titolo  di studio superiore
all'assolvimento della scuola dell'obbligo.
  Il  numero complessivo di dette assunzioni non puo' superare quello
derivante    dall'applicazione   della   percentuale   ottenuta   con
ponderazione  rispetto  alle  numerosita' delle ex categorie operaie,
ausiliarie  ed esecutive, alle dotazioni complessive delle qualifiche
funzionali  cui  sono  ascritti i vari profili professionali delle ex
carriere operaie, ausiliarie ed esecutive.
  Le  assunzioni si effettuano sulla base di selezioni, in analogia a
quanto  previsto  per le assunzioni ordinarie per i medesimi profili,
secondo  le  modalita'  indicate  nel  successivo  punto  4,  tra gli
iscritti  nelle  liste  di  collocamento degli uffici provinciali del
lavoro  e  della massima occupazione di cui all'art. 16 della legge 2
aprile  1968,  n.  482,  avviati  numericamente  secondo  l'ordine di
graduatoria   di  ciascuna  categoria  riservataria  predisposta  dai
predetti uffici e in relazione alla professionalita' richiesta.
  Pertanto,  risulta  abrogato  il comma 5 dell'art. 16 della legge 2
aprile 1968, n. 482, che prevedeva la facolta' per le amministrazioni
pubbliche  di  scegliere  e  di  assumere  direttamente  i lavoratori
invalidi.
  L'idoneita'    fisica   del   lavoratore   da   assumere   consiste
nell'idoneita'  allo  svolgimento  delle  mansioni  previste  per  la
qualifica di assunzione.
  Il  divieto di cui al comma 1, dell'art. 3, della legge n. 554/1988
relativo alle assunzioni di personale tecnico ed amministrativo delle
universita'   nonche'   di   quello  ispettivo,  direttivo,  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni
ordine e grado, riguarda le graduatorie di vincitori approvate dal 31
dicembre 1992. Pertanto per effettuare assunzioni da tali graduatorie
occorre  la  prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri. Per i profili professionali cui si applica la legge n.
56/1987 e il decreto-legge n. 86/1989 convertito con modificazioni in
legge  n.  160/1989,  le  assunzioni  avvengono  mediante  il ricorso
all'ufficio di collocamento.
  In   ogni  caso,  le  amministrazioni  che  facciano  ricorso  alle
assunzioni  sopra  indicate  prima  che abbiano definito le dotazioni
organiche  in  attuazione  dell'art.  31  del  decreto legislativo n.
29/1993,   debbono  tener  nella  dovuta  considerazione  il  momento
ricognitivo delle situazioni del personale gia' in servizio.
  A   tal   fine  e'  stato  predisposto  l'allegato  prospetto  che,
debitamente  compilato, ciascuna amministrazione dovra' far pervenire
al  Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro -
Ragioneria  generale dello Stato, tramite le strutture periferiche di
cui  al  punto  3,  unitamente  alla comunicazione del numero e delle
professionalita' di personale assunto nel corso dell'anno.
3. - Assunzioni previa autorizzazione.
  Per  il  1993, oltre alle assunzioni che le amministrazioni possono
effettuare  direttamente  nei  casi  sopra  esposti,  e'  prevista la
possibilita',  in  determinate circostanze di necessita', di assumere
previa  autorizzazione  da  parte  della Presidente del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
  A  tal  fine  sara'  avanzata  motivata  e documentata richiesta al
Dipartimento  della  funzione pubblica - Servizio ottavo, avendo cura
di indicare gli estremi del concorso e delle delibere di approvazione
delle  graduatorie  e  di  specificare  se  si  intendono  assumere i
vincitori o gli idonei dei medesimi; a proposito, si ricorda che sono
valide  le  graduatorie  di  idonei  approvate  successivamente al 1›
gennaio  1989.  Gli enti locali, cui si applica la legge n. 142/1990,
danno  atto alla disponibilita' finanziaria e allegano alla richiesta
i pareri prescritti dalla medesima legge.
  Come  nel  1992, anche per il corrente anno potra' essere emesso un
solo  provvedimento  autorizzativo; di conseguenza le amministrazioni
nel proporre la richiesta terranno conto delle necessita' prevedibili
nel corso dell'anno in un contesto di programmazione e di definizione
dell'assetto organico del personale.
  A  proposito,  come  gia'  accennato in premessa si ricorda che nel
corso  del  1993, si dovra' procedere alla definizione delle piante e
dotazioni organiche riferite a ciascuna realta' operativa, al fine di
conseguire  una  riduzione  degli  uffici  dirigenziali, una migliore
diversa  distribuzione  del personale e la piu' efficace integrazione
fra  le  varie  risorse  impegnate  nel  funzionamento della pubblica
amministrazione.
  Il  che  dovra'  conseguirsi  mediante  una  puntuale analisi delle
funzioni  che fanno capo alle amministrazioni, ed al loro interno, ai
vari  uffici e la individuazione dei carichi di lavoro da effettuarsi
sulla base:
   dei bacini di utenza;
   del rapporto popolazione dipendenti in servizio;
   del  grado  di  diffusione  informatica attuale e di quello che si
prevede essere nel prossimo futuro.
  Va  da  se'  che  ciascuna  amministrazione dovra' procedere ad una
preventiva  ricognizione  della  situazione  esistente  in materia di
organici,  di  presenze  e di distribuzione del personale su tutto il
territorio.
  In  particolare,  e'  necessario  evidenziare  la distribuzione del
personale  in  forza  a  ciascuna  amministrazione  nelle  varie sedi
territoriali  presso cui le stesse sono chiamate ad operare. Non solo
perche'  la  rideterminazione  delle piante organiche dovra' avvenire
per  ciascuna  sede  per  far  fronte  alle  necessita'  di personale
direttamente collegate alle funzioni ed ai servizi che effettivamente
vengono assicurati alla collettivita', ma anche perche' l'art. 31 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 29/1993 che consente, per
il  1993,  di  assumere personale prima ancora di aver individuato le
nuove  piante  e  dotazioni  organiche di personale subordina a dette
evidenze la possibilita' di effettuare nuove assunzioni.
  In  relazione  a cio', quindi, le amministrazioni dovranno allegare
alla  domanda  per  nuove  assunzioni  un  prospetto  simile a quello
allegato  alla presente, contenente tutte le notizie utili a valutare
le effettive esigenze poste a base della richiesta.
  Per ciascuna sede di servizio, si dovranno fornire notizie relative
a pianta organica per qualifiche, per profili professionali, per tipo
di   rapporto   (personale   di   ruolo,   fuori   ruolo,   personale
soprannumerario,   in   posizione   di  comando,  da  e  verso  altre
amministrazioni,  personale  a tempo determinato ed a tempo parziale)
oltre  ad una esauriente narrativa in ordine ai servizi eventualmente
appaltati,  per  valutare  le  consistenze  delle  attuali  dotazioni
organiche,  ove  non  siano  state  rideterminate  per  effetto delle
dismissioni di alcune funzioni appaltate.
  Tale  prospetto  va  inoltrato  anche  al  Ministero  del  tesoro -
Ragioneria  generale  dello  Stato, tramite le ragionerie provinciali
per  le  province, i comuni e le comunita' montane e i loro consorzi,
le  ragionerie regionali per le universita' e le camere di commercio,
la ragioneria regionale del Lazio per gli enti pubblici non economici
e  gli enti e le istituzioni di ricerca, le ragionerie centrali per i
Ministeri e le aziende autonome.
  Con lo stesso prospetto dovranno essere corredate le domande per la
indizione  dei  concorsi eventualmente prodotte dalle amministrazioni
statali.
4. - Assunzioni da effettuare tramite l'ufficio di collocamento.
  Per  le  assunzioni  che debbono effettuarsi con ricorso alle liste
presenti  negli uffici circoscrizionali del lavoro ai sensi dell'art.
16  della legge n. 56/1987 e successive modificazioni, si precisa che
le  stesse  avvengono sulla base di selezioni dei lavoratori iscritti
nelle liste di collocamento avviati numericamente secondo l'ordine di
iscrizione,   a  condizione  che  essi  abbiano  la  professionalita'
richiesta  risultante  dalle  predette  liste.  Le  selezioni debbono
consistere  in  prove  pratiche  attitudinali  o  in  sperimentazioni
lavorative,  tendenti  ad  accertare  esclusivamente  l'idoneita' del
lavoratore  a  svolgere le mansioni proprie del profilo professionale
da  attribuire  e  non  comportano  valutazione emulativa e quindi la
formazione di graduatorie di merito.
  Poiche'  e'  stato  constatato  un  certo  grado  di disomogeneita'
nell'effettuare  le  prove  selettive  fra le diverse amministrazioni
nonche'  una  complessita'  e  difficolta'  delle  medesime prove non
sempre  commisurate  ed  aderenti  alle disposizioni desumibili dalla
legge,  al  fine  di  adottare criteri di selezione il piu' possibile
omogenei  in  tutte  le amministrazioni pubbliche, si raccomanda, per
cio'  che  attiene l'accertamento della professionalita', il rispetto
degli  articoli  14  e  18  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che
disciplinano le prove da sostenere al termine dei corsi di formazione
professionale tenuti dalle regioni. Le amministrazioni sono invitate,
quindi,  ad effettuare le selezioni di cui all'art. 16 della legge 28
febbraio  1987, n. 56, con riferimento ai contenuti ed alle modalita'
stabilite  per  le prove di idoneita' relative al conseguimento degli
attestati  di  professionalita'  dalla  regione nel cui ambito ricade
l'amministrazione che dovra' provvedere alla selezione.
  Per  cio' che attiene alle assunzioni dei cassintegrati, il comma 7
dell'art.  5  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412, che estendeva a
tutto  il  territorio nazionale la riserva del 50% delle assunzioni a
tempo  indeterminato da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge
28  febbraio  1987, n. 56, a favore dei lavoratori di aziende private
che fruissero dell'intervento di integrazione salariale straordinaria
per  non  meno di dodici mesi, non e' stato riprodotto. In suo luogo,
il  comma  8  dell'art.  7  della  legge 14 novembre 1992, n. 438, ha
richiamato  semplicemente  l'art.  28  della legge 23 luglio 1991, n.
223.  Pertanto,  per  il  1993,  detta  riserva  opera  solo  per  le
assunzioni  presso  sedi situate nel centro nord. Si da' attuazione a
cio'  mediante  richiesta  di  avvio a selezione del numero di unita'
attingendo  nelle  apposite liste predisposte con le modalita' di cui
al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio
1991  (Gazzetta  Ufficiale  n.  82  dell'8  aprile  1991). Qualora le
singole  amministrazioni  non  provvedano,  sara' cura dei competenti
uffici  circoscrizionali  e/o  regionali  dell'impiego  di  avviare a
selezione la prevista quota del 50% riservata ai cassintegrati.
  Ove  non  sia possibile avviare a selezione lavoratori per mancanza
di  iscritti in una delle due liste, si utilizza quella delle due che
sia in grado di corrispondere alle richieste ovvero facendo ricorso a
liste  di circoscrizioni limitrofe, sempre nel rispetto della riserva
dei cassintegrati.
  A  tal fine nelle liste predisposte ai sensi del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991 sono iscritti,
con le medesime modalita', i lavoratori che fruiscono dell'indennita'
di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da
almeno dodici mesi.
5. - Mobilita'.
  Il   decreto  legislativo  n.  29/1993  innova  i  procedimenti  di
trasferimento volontario e d'ufficio dei pubblici dipendenti.
  Fermi restando le motivazioni e gli obiettivi che con tale istituto
si   intendono   perseguire,   che   come   si   ricordera'   vertono
essenzialmente  sul  piu'  razionale impiego delle risorse umane gia'
presenti  nelle  amministrazioni  pubbliche,  i  momenti di effettiva
innovazione si possono cosi' riassumere:
   1)  i trasferimenti per mobilita' saranno disposti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Il nuovo iter attuativo, quindi, si articolera':
   in  una fase ricognitiva delle vacanze e degli esuberi, con il che
si  ottiene  anche  il  consenso  delle  amministrazioni  riceventi e
cedenti;
   nella pubblicita' di tali situazioni;
   nell'espressione   di   volonta'   degli   interessati  e  quindi,
verificate  le corrispondenze fra offerta e domanda, decretazione del
trasferimento mediante provvedimento del Presidente del Consiglio;
   2)  concreta  possibilita' di provvedere a trasferimenti d'ufficio
nei  confronti  di  quei  dipendenti, che sicuramente in posizione di
eccedenza,  non  ricerchino  nella fase si attuazione della mobilita'
volontaria   una   loro   adeguata  sistemazione  in  uno  dei  posti
disponibili pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
  Infatti,  contrariamente  alla  precedente normativa, che prevedeva
l'accordo   con  le  OO.SS.,  le  graduatorie  per  l'attuazione  dei
trasferimenti d'ufficio si effettuano sulla base di criteri gia'
  stabiliti   dalla   legge   e   che,   pertanto,  sono  d'immediata
   applicazione;
3) inoltre, e' stabilito che il personale non disposto ad
accettare   il   posto   di  lavoro  indicato  nel  provvedimento  di
trasferimento  d'ufficio  viene collocato in disponibilita', ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
   4)  sara'  possibile, a domanda, il trasferimento di personale fra
le   diverse   amministrazioni  pubbliche,  anche  nei  casi  di  non
eccedenza,  previo  assenso  delle  amministrazioni  interessate ed a
condizione  che  quella  cedente  dimostri  di poter coprire il posto
lasciato libero dal dipendente trasferito;
   5)  e'  previsto  che  si dovra' dare sistemazione al personale di
ruolo collocato in posizione soprannumeraria.
  In diverse amministrazioni, infatti, coesistono vacanze di organico
e  posizioni  soprannumerarie  -  come  ad  esempio quelle relative a
personale  assunto  ai  sensi  della legge n. 285/1977 - che dovranno
essere  disciplinate  in  modo  da  coprire  le vacanze di organico e
sottoporre l'eventuale eccedenza a procedura di mobilita';
   6)  al  fine,  poi,  di assicurare all'istituto della mobilita' la
piu'   puntuale,   generale   ed   efficace  attuazione,  il  decreto
legislativo  ha conferito particolari compiti ai comitati provinciali
e  comitati  metropolitani  in materia di razionale distribuzione del
personale  nei  pubblici  uffici.  Infatti  ad  essi  e' demandato il
compito  di formulare proposte di trasferimento in ambito provinciale
al  Dipartimento  della  funzione  pubblica, che adottera' i relativi
provvedimenti di trasferimento;
   7)  non si potranno effettuare assunzioni, nemmeno quelle relative
a  categorie protette, ove non si dia attuazione, in via preliminare,
alla mobilita' in tutte le sue fasi.
  Tutta la tematica della mobilita', negli aspetti richiamati, dovra'
essere  disciplinata  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  adottato  ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n.  400.  In  attesa dell'emanazione di tale decreto restano ferme le
disposizioni vigenti.
  Quanto  sopra  evidenzia  l'interesse  del Parlamento e del Governo
verso  l'istituto  della mobilita', al quale viene cosi' assegnato il
compito  di acquisire personale alle amministrazioni prioritariamente
rispetto  alle  altre forme di reclutamento, con il duplice obiettivo
di  distribuire il personale gia' in servizio in modo da eliminare le
eccedenze  a  vantaggio  delle  necessita'  di  organico esistenti in
amministrazioni  e  sedi di servizio diverse, e contemporaneamente di
conseguire  efficienza  ed  economia  di  gestione  complessiva nella
pubblica amministrazione.
  Pertanto,   si   invitano   le  amministrazioni  a  concludere  con
tempestivita'  le  operazioni  di mobilita' gia' avviate e non ancora
concluse ed a darne atto in sede di richiesta di autorizzazione per
  nuove  assunzioni  o  per  indire  concorsi  nelle  amministrazioni
  statali.
Si ricorda la disposizione contenuta nella circolare 31 gennaio
1992  del  Dipartimento della funzione pubblica in ordine alla quale,
nel  caso  in  cui  siano  esistenti ed utilizzabili graduatorie gia'
predisposte  per  la  mobilita', le amministrazioni possono coprire i
posti  vacanti, compresi quelli resisi ulteriormente disponibili dopo
la  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi ed effetti di cui al
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.
325,  mediante  l'utilizzo di dette graduatorie ed a condizione che i
dipendenti  interessati  non  siano  gia' stati trasferiti in esito a
diversa domanda di mobilita'. In merito si comunica che, la copertura
amministrativa  di  tale operazione e' stata disposta con decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1992 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 gennaio 1992.
  Infine,  si  ricorda  che  per  coprire  posti disponibili mediante
mobilita'  volontaria  e  per la mobilita' prevista dai contratti dei
singoli comparti, non occorre alcuna autorizzazione. Per i dipendenti
trasferiti  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  325/1988 agli enti locali e' previsto il corrispondente
trasferimento  dei  fondi  relativi  alle  retribuzioni, regolato dai
decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n.
428 e 5 giugno 1992, n. 473.
  L'attuazione  di  quanto  previsto  nei due citati provvedimenti e'
demandata ai Ministeri dell'interno e del tesoro.
  Appena   possibile,  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  saranno
invitate  con successiva circolare a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica le eccedenze di personale e le disponibilita' nelle
piante organiche, per avviare un nuovo ciclo di mobilita'.
6. - Varie.
  Si  ricorda,  infine,  che  sia  le  assunzioni di personale che le
autorizzazioni ad indire concorsi avvengono con specifico riferimento
alle  sedi  territoriali  in  cui  si evidenziano le vacanze e che il
personale  assegnato  in una sede non puo' essere altrove utilizzato,
ne'   per   comandi,  ne'  per  distacco,  ne'  trasferito  in  altre
amministrazioni  se  non  dopo decorsi sette anni di permanenza nella
sede di servizio ove e' stato effettuato il concorso.
  Gli  organi  di  controllo  sono invitati a vigilare sulla corretta
applicazione delle sopra richiamate indicazioni.
                                            p. Il Presidente: SACCONI


          ---->  Vedere Tabella a Pag. 12 della G.U.  <----


                          NOTE ESPLICATIVE
                  PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO
   Colonna  (1):  in  questa  colonna  vanno  riportate le qualifiche
 funzionali   o  le  categorie  avendo  cura  di  riempire  per  ogni
 qualifica,  uno  o  piu'  prospetti a seconda del numero dei profili
 professionali appartenenti alla qualifica.
   Colonna   (2):   in   questa   colonna   va  indicato  il  profilo
 professionale.   Gli   enti   locali  avranno  cura  di  specificare
 l'eventuale professionalita'.
   Colonna  (3):  in  questa  colonna  vanno riportate le consistenze
 numeriche delle dotazioni organiche per ogni profilo professionale.
   Colonna (4): in questa colonna va riportato il numero dei presenti
 in servizio di ruolo per ogni profilo professionale.
   Colonne  (5)  e  (6):  in queste colonne va riportato il numero di
 eventuali  presenti in servizio in ruolo soprannumerario (ad es. per
 effetto  della  legge n. 285/77 o per disposizioni contrattuali). Il
 dato  della  colonna  (5)  non comprende il numero dei dipendenti ex
 legge  n.  285/77, eventualmente gia' inquadrato nei ruoli ordinari,
 che e' compreso, evidentemente, nel dato della colonna (4).
   Colonna (7): in questa colonna va riportato il numero dei presenti
 in  servizio  di  ruolo  a tempo parziale, ricompreso nel dato della
 colonna (4).
   Colonna (8): in questa colonna va riportato il numero dei presenti
 in  servizio  a  tempo determinato, con esclusione del personale con
 incarico di consulenze, di progettazione, ecc.
   Colonne  (9)  e (10): in queste colonne va riportato il numero dei
 dipendenti  in comando presso altre amministrazioni o provenienti da
 altre amministrazioni ed in servizio presso l'ente.
   Colonne  (11) e (12): in queste colonne va riportato il numero dei
 dipendenti  collocati  in  posizione  di  fuori  ruolo  presso altre
 amministrazioni   o  provenienti  da  altre  amministrazioni  ed  in
 servizio presso l'ente.
 ----------
   N. B. - I dipendenti comandati o posti in posizione di fuori ruolo
 presso  altre  amministrazioni  di  cui alle colonne (9) e (11) sono
 parte del personale gia' indicato nella colonna (4).
   Le   amministrazioni  con  uffici  territoriali  avranno  cura  di
 riempire  il  prospetto  per ogni sede periferica, tenendo conto che
 l'aggregazione  minima  dev'essere  fatta  a livello provinciale. La
 situazione  rappresentata  in  prospetto e' riferita alla data della
 richiesta di autorizzazione.
             TESTO DELLE PIU' RECENTI NORME LEGISLATIVE
                     RICHIAMATE NELLA CIRCOLARE
   Il  testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1991, n. 421: "Delega
 al  Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline
 in  materia  di  sanita',  di  pubblico  impiego, di previdenza e di
 finanza territoriale" e' il seguente:
   Art.  2  (Pubblico  impiego).  - 1. Il Governo della Repubblica e'
 delegato  a  emanare  entro  novanta giorni dalla data di entrata in
 vigore  della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti
 al  contenimento,  alla razionalizzazione e al controllo della spesa
 per    il   settore   del   pubblico   impiego,   al   miglioramento
 dell'efficienza    e   della   produttivita',   nonche'   alla   sua
 riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
     a)  prevedere,  con uno o piu' decreti, salvi i limiti collegati
 al  perseguimento  degli  interessi  generali cui l'organizzazione a
 l'azione  delle  pubbliche  amministrazioni  sono indirizzate, che i
 rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni
 dello  Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma,
 e  26,  primo  comma,  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93, siano
 ricondotti  sotto  la disciplina del diritto civile e siano regolati
 mediante   contratti   individuali   e   collettivi;  prevedere  una
 disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione
 del  regime  attualmente  in  vigore nel settore pubblico con quello
 stabilito  in  base  al  presente articolo; prevedere nuove forme di
 partecipazione   delle   rappresentanze   del   personale   ai  fini
 dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
     b)  prevedere  criteri di rappresentativita' ai fini dei diritti
 sindacali   e   della   contrattazione   compatibili  con  le  norme
 costituzionali;  prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale
 della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito
 organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla
 vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
 conformita'  alle  direttive  impartite dal Presidente del Consiglio
 dei  Ministri;  stabilire  che  l'ipotesi  di  contratto collettivo,
 corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari,
 sia  trasmessa  dall'organismo  tecnico, ai fini dell'autorizzazione
 alla  sottoscrizione,  al  Governo  che dovra' pronunciarsi in senso
 positivo  o  negativo  entro  un  termine  non  superiore a quindici
 giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione si intende rilasciata;
 prevedere   che   la  legittimita'  e  la  compatibilita'  economica
 dell'autorizzazione  governativa siano sottoposte al controllo della
 Corte  dei  conti,  che  dovra' pronunciarsi entro un termine certo,
 decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
     c)   prevedere   l'affidamento   delle  controversie  di  lavoro
 riguardanti  i  pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di
 cui  al  presente  articolo,  escluse le controversie riguardanti il
 personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1)
 a   7)  della  presente  lettera,  alla  giurisdizione  del  giudice
 ordinario  secondo  le  disposizioni  che  regolano  il processo del
 lavoro,  a  partire  dal  terzo  anno successivo alla emanazione del
 decreto  legislativo  e comunque non prima del compimento della fase
 transitoria  di  cui  alla lettera a); la procedibilita' del ricorso
 giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di
 conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante
 verbale  costituente  titolo  esecutivo.  Sono  regolate  con legge,
 ovvero,  sulla  base  della  legge  o nell'ambito dei principi dalla
 stessa  posti,  con  atti  normativi  o  amministrativi, le seguenti
 materie:
     1)  le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori
 nell'espletamento di procedure amministrative;
     2)  gli  organi,  gli  uffici,  i  modi  di  conferimento  della
 titolarita' dei medesimi;
     3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
     4)  i  procedimenti  di  selezione  per l'accesso al lavoro e di
 avviamento al lavoro;
     5)  i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza
 complessiva.  Le  dotazioni  complessive  di ciascuna qualifica sono
 def-   inite   previa  informazione  alle  organizzazioni  sindacali
 interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
     6)  la  garanzia  della  liberta'  di insegnamento e l'autonomia
 professionale    nello    svolgimento    dell'attivita'   didattica,
 scientifica e di ricerca;
     7)  la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita'
 tra  l'impiego  pubblico  ed  altre attivita' e i casi di divieto di
 cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
     d)  prevedere  che  le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti
 pubblici  di  cui  alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti
 parita'  di  trattamenti  contrattuali  e  comunque  trattamenti non
 inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;
     e)  mantenere  la  normativa  vigente,  prevista  dai rispettivi
 ordinamenti,   per   quanto   attiene   ai   magistrati  ordinari  e
 amministrativi,   agli   avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  al
 personale  militare  e delle forze di polizia, ai dirigenti generali
 ed   equiparati,   al   personale   delle   carriere  diplomatica  e
 prefettizia;
     f)  prevedere  la  definizione  di  criteri di unicita' di ruolo
 dirigenziale,   fatti   salvi   i   distinti  ruoli  delle  carriere
 diplomatica  e  prefettizia  e  le  relative  modalita'  di accesso;
 prevedere  criteri  generali  per  la  nomina  dei dirigenti di piu'
 elevato  livello,  con la garanzia di specifiche obiettive capacita'
 professionali;  prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti
 di  accesso  alle  qualifiche  dirigenziali  di  primo livello anche
 mediante  norme  di  riordino  della Scuola superiore della pubblica
 amministrazione,  anche in relazione alla funzione di accesso, senza
 oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello Stato, prevedendo
 figure      di      vertice     con     distinte     responsabilita'
 didattico-scientifiche e gestionaliorganizzative;
     g) prevedere:
     1)  la  separazione tra i compiti di direzione politica e quelli
 di   direzione   amministrativa;   l'affidamento   ai   dirigenti  -
 nell'ambito  delle  scelte  di  programma  degli  obiettivi  e delle
 direttive  fissate  dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di
 direzione,  di  vigilanza e di controllo, in particolare la gestione
 di  risorse  finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di
 bilancio,  la  gestione delle risorse umane e la gestione di risorse
 strumentali;  cio'  al fine di assicurare economicita', speditezza e
 rispondenza   al  pubblico  interesse  dell'attivita'  degli  uffici
 dipendenti;
     2)  la  verifica  dei  risultati  mediante  appositi  nuclei  di
 valutazione  composti  da  dirigenti  generali  e da esperti, ovvero
 attraverso    convenzioni   con   organismi   pubblici   o   privati
 particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
     3)  la  mobilita',  anche  temporanea, dei dirigenti, nonche' la
 rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di
 mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
     4)  i  tempi  e  i  modi  per l'individuazione, in ogni pubblica
 amministrazione,   degli  organi  e  degli  uffici  dirigenziali  in
 relazione  alla  rilevanza  e  complessita'  delle  funzioni e della
 quantita'  delle  risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate;
 tale  individuazione  dovra' comportare anche eventuali accorpamenti
 degli  uffici  esistenti;  dovranno  essere  previsti  i criteri per
 l'impiego  e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei dirigenti in
 servizio  che  risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati
 ai sensi della presente norma;
     5)   una  apposita,  separata  area  di  contrattazione  per  il
 personale   dirigenziale   non   compreso   nella  lettera  c),  cui
 partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
 sul  piano  nazionale  e  le  organizzazioni sindacali del personale
 interessato   maggiormente   rappresentative  sul  piano  nazionale,
 assicurando  un  adeguato  riconoscimento delle specifiche tipologie
 professionali;  la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle
 relative  attribuzioni;  l'istituzione  di un'area di contrattazione
 per  la  dirigenza  medica,  stabilendo  che la relativa delegazione
 sindacale   sia  composta  da  rappresentanti  delle  organizzazioni
 sindacali  del  personale  medico  maggiormente  rappresentative sul
 piano nazionale;
     h)  prevedere  procedure di contenimento e controllo della spesa
 globale  per  i dipendenti pubblici, entro i limiti massimi globali,
 per   ciascun  comparto  e  per  ciascuna  amministrazione  o  ente;
 prevedere,  nel  bilancio  dello  Stato  e  nei  bilanci delle altre
 amministrazioni  ed  enti,  l'evidenziazione della spesa complessiva
 per  il  personale,  a  preventivo  e  a  consuntivo;  prevedere  la
 revisione  dei  controlli  amministrativi dello Stato sulle regioni,
 concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando
 l'audizione  dei  rappresentanti  dell'ente  controllato,  adeguando
 altresi'  la composizione degli organi di controllo anche al fine di
 garantire  l'uniformita'  dei  criteri  di  esercizio  del controllo
 stesso;
     i)   prevedere  che  nei  limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la
 contrattazione sia nazionale e decentrata;
     l)  definire  procedure e sistemi di controllo sul conseguimento
 degli  obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonche' sul
 contenimento  dei  costi  contrattuali entro i limiti predeterminati
 dal  Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi
 contrattuali  dei  pubblici  dipendenti la possibilita' di prorogare
 l'efficacia   temporale   del   contratto,   ovvero  di  sospenderne
 l'esecuzione  parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai
 limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione
 della  spesa  relativa  al  pubblico  impiego  istituito  presso  il
 Consiglio  nazionale  dell'economia  e del lavoro dall'art. 10 della
 legge  30  dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente
 del   Consiglio  dei  Ministri  o  delle  organizzazioni  sindacali,
 nell'ambito   dell'attuale   dotazione  finanziaria  dell'ente,  con
 compiti  sostitutivi  di quelli affidatigli dal citato art. 10 della
 legge  30  dicembre  1991, n. 412, di controllo e certificazione dei
 costi  del  lavoro  pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate
 dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento  della
 funzione  pubblica  e  dall'Istituto nazionale di statistica; per il
 piu'   efficace   perseguimento   di   tali   obiettivi,  realizzare
 l'integrazione  funzionale  del Dipartimento della funzione pubblica
 con la Ragioneria generale dello Stato;
     m)  prevedere,  nelle  ipotesi  in  cui per effetto di decisioni
 giurisdizionali  l'entita'  globale  della  spesa  per  il  pubblico
 impiego  ecceda  i  limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro
 del  bilancio  e  della  programmazione economica ed il Ministro del
 tesoro   presentino,   in   merito,   entro   trenta   giorni  dalla
 pubblicazione  delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento
 impegnando  Governo  e Parlamento a definire con procedura d'urgenza
 una  nuova  disciplina  legislativa  idonea  a ripristinare i limiti
 della spesa globale;
     n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga
 all'art.  2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni
 superiori  non  attribuisce  il  diritto all'assegnazione definitiva
 delle  stesse,  che  sia  consentita  la temporanea assegnazione con
 provvedimento  motivato del dirigente alle mansioni superiori per un
 periodo  non  eccedente  tre  mesi o per sostituzione del lavoratore
 assente  con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con
 il   riconoscimento   del   diritto  al  trattamento  corrispondente
 all'attivita'  svolta  e  che  comunque non costituisce assegnazione
 alle  mansioni  superiori  l'attribuzione  di  alcuni  soltanto  dei
 compiti  propri  delle  mansioni stesse, definendo altresi' criteri,
 procedure e modalita' di detta assegnazione;
     o)  procedere  alla abrogazione delle disposizioni che prevedono
 automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed
 accessorio,   e   di  quelle  che  prevedono  trattamenti  economici
 accessori,  settoriali,  comunque  denominati,  a favore di pubblici
 dipendenti   sostituendole   contemporaneamente  con  corrispondenti
 disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al fine di collegare
 direttamente  tali  trattamenti  alla  produttivita' individuale e a
 quella   collettiva   ancorche'   non   generalizzata  ma  correlata
 all'apporto   partecipativo,   raggiunte   nel   periodo,   per   la
 determinazione  delle  quali  devono  essere  introdotti  sistemi di
 valutazione  e  misurazione,  ovvero  allo  svolgimento effettivo di
 attivita' particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose
 per  l'incolumita'  personale o dannose per la salute; prevedere che
 siano  comunque  fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed
 accessori   in  godimento  aventi  natura  retributiva  ordinaria  o
 corrisposti    con    carattere    di   generalita'   per   ciascuna
 amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilita'
 personale  dei  dirigenti  in  caso  di  attribuzione  impropria dei
 trattamenti economici accessori;
     p)  prevedere  che qualunque tipo di incarico a dipendenti della
 pubblica    amministrazione   possa   essere   conferito   in   casi
 rigorosamente   predeterminati;   in   ogni   caso,   prevedere  che
 l'amministrazione,ente,   societa'   o   persona  fisica  che  hanno
 conferito  al  personale  dipendente da una pubblica amministrazione
 incarichi  previsti  dall'art.  24  della legge 30 dicembre 1991, n.
 412,  entro  sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui
 al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni
 di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in
 relazione  ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa
 attuazione  dell'anagrafe  delle  prestazioni  prevista dallo stesso
 art. 24;
     q)  al  fine  del  contenimento  e della razionalizzazione delle
 aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere
 l'abrogazione  delle  disposizioni  che  regolano  la  gestione e la
 fruizione  di  dette  prerogative, stabilendo che contemporaneamente
 l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione
 collettiva,  determinando  i  limiti massimi delle aspettative e dei
 permessi   sindacali   in  un  apposito  accordo  stipulato  tra  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  un  suo  delegato e le
 confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
 nazionale,  da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri; tali
 limiti  massimi  dovranno  essere  determinati  tenendo  conto della
 diversa    dimensione    e    articolazione    organizzativa   delle
 amministrazioni,  della  consistenza  numerica del personale nel suo
 complesso  e  del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di
 cumulare  i  permessi  sindacali  giornalieri;  prevedere  che  alla
 ripartizione  delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le
 organizzazioni  sindacali  aventi titolo provveda, in relazione alla
 rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi della normativa
 vigente  nel  settore  pubblico,  la  Presidenza  del  Consiglio dei
 Ministri   -   Dipartimento  della  funzione  pubblica,  sentite  le
 confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali interessate; prevedere
 che  le  amministrazioni  pubbliche forniscano al Dipartimento della
 funzione   pubblica  il  numero  complessivo  ed  i  nominativi  dei
 beneficiari  dei  permessi  sindacali,  inoltre prevedere, secondo i
 tempi  definiti  dall'accordo  di cui sopra, che ai dipendenti delle
 pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e
 permessi  sindacali,  le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.
 300,  e  successive  modificazioni;  prevedere  che,  oltre  ai dati
 relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano
 annualmente  fornire  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
 Dipartimento   della   funzione  pubblica  gli  elenchi  nominativi,
 suddivisi  per  qualifica,  del  personale  dipendente  collocato in
 aspettativa,  in  quanto  chiamato a ricoprire una funzione pubblica
 elettiva  ovvero  per  motivi  sindacali. I dati riepilogativi degli
 elenchi  sono  pubblicati  in  allegato  alla  relazione  annuale da
 presentare  al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo
 1983, n. 93.
     r)  prevedere,  al  fine di assicurare la migliore distribuzione
 del  personale  nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che
 le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove
 assunzioni,  ivi  comprese quelle riguardanti le categorie protette,
 in  caso  di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
 il  disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in
 caso  di  accertata  possibilita'  di  copertura  dei  posti vacanti
 mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'  realizzabile  a seguito
 della   copertura   del   fabbisogno  di  personale  nella  sede  di
 provenienza;  prevedere  norme  dirette  ad impedire la violazione e
 l'elusione  degli  obblighi  temporanei di permanenza dei dipendenti
 pubblici in determi- nate sedi, stabilendo in sette anni il relativo
 periodo  di  effettiva  permanenza nella sede di prima destinazione,
 escludendo anche la possibilita' di disporre in tali periodi comandi
 o  distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere
 che  i  trasferimenti mediante mobilita' volontaria, compresi quelli
 di  cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
 siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 e   che  il  personale  eccedente,  che  non  accetti  la  mobilita'
 volontaria,  sia  sottoposto  a  mobilita'  d'ufficio e, qualora non
 ottemperi, sia collocato in disponibilita' ai sensi dell'art. 72 del
 testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
 impiegati  civili  dello  Stato approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
     s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali,
 la  disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del
 codice  civile  si applica anche nel caso di transito dei dipendenti
 degli  enti  pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a
 societa'  private  per  effetto  di norme di legge, di regolamento o
 convenzione,  che  attribuiscano  alle  stesse  societa' le funzioni
 esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
     t)  prevedere  una  organica regolamentazione delle modalita' di
 accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando,
 a  cura  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici
 per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche
 amministrazioni,  ad  eccezione  delle  regioni, degli enti locali e
 loro  consorzi,  previa  individuazione  dei  profili professionali,
 delle pro- cedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonche' delle
 modalita'  di  accesso  alle  graduatorie  di  idonei da parte delle
 amministrazioni  pubbliche,  prevedendo altresi' la possibilita', in
 determinati  casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli
 o   di   selezionare  i  candidati  mediante  svolgimento  di  prove
 psico-attitudinali  avvalendosi  di sistemi automatizzati; prevedere
 altresi' il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;
     u)  prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della
 legge  2  aprile  1968,  n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato,
 delle  aziende  e  degli  enti pubblici, per chiamata numerica degli
 iscritti  nelle  liste  di collocamento sulla base delle graduatorie
 stabilite  dagli  uffici  provinciali  del  lavoro  e  della massima
 occupazione;
     v)  al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e
 delle  strutture  delle  amministrazioni pubbliche in relazione alle
 rispettive   inderogabili  esigenze  funzionali,  prevedere  che  il
 personale  appartenente  alle  qualifiche  funzionali  possa  essere
 utilizzato,  occasionalmente  e con criteri di flessibilita', per lo
 svolgimento   di   mansioni  relative  a  profili  professionali  di
 qualifica funzionale immediatamente inferiore;
     z)   prevedere,   con   riferimento   al   titolo   di   studio,
 l'utilizzazione,    anche    d'ufficio,    del   personale   docente
 soprannumerario  delle  scuole  di  ogni  ordine  e grado in posti e
 classi  di  concorso  diversi  da  quelli  di titolarita', anche per
 ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto
 personale  docente  soprannumerario e consentito purche' in possesso
 di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la
 normativa  vigente;  prevedere il passaggio del personale docente in
 soprannumero  e  del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
 utilizzato  presso  gli uffici scolastici regionali e provinciali, a
 domanda,  nelle  qualifiche  funzionali, nei profili professionali e
 nelle  sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti delle
 dotazioni   organiche  dei  ruoli  dell'amministrazione  centrale  e
 dell'amministrazione   scolastica  periferica  del  Ministero  della
 pubblica  istruzione  previste  cumulativamente  dalle tabelle A e B
 allegate  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27
 luglio  1987,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
 Ufficiali n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;
     aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di
 corsi  di  riconversione  professionale, con verifica finale, aventi
 valore  abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli
 di  studio  posseduti  al  fine  di  rendere  possibile una maggiore
 mobilita' professionale all'interno del comparto scuola in relazione
 ai  fenomeni  di  diminuzione  della  popolazione  scolastica  e  ai
 cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di insegnamento;
 prevedere  nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione
 della  mobilita'  professionale  (passaggi di cattedra e di ruolo) a
 quella  territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra
 i  posti riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
 in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo
 solo  i  posti  che  residuano  dopo  le  operazioni di mobilita' in
 ciascun anno scolastico;
     bb)  prevedere  norme  dirette  alla  riduzione  graduale  delle
 dotazioni  organiche  aggiuntive  per  le  scuole  materne e per gli
 istituti  e  scuole  d'istruzione  secondaria  ed artistica, fino al
 raggiungimento  del  3  per  cento  della  consistenza  organica,  a
 modifica  di  quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge
 20  maggio  1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni;
 sopprimere,  con  decorrenza  dall'anno  scolastico 1993-94, i commi
 decimo  e  undicesimo  dell'articolo 14 della citata legge 20 maggio
 1982,  n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione
 delle  attuali  disposizioni che autorizzano l'impiego del personale
 della   scuola   in   funzioni   diverse   da  quelle  di  istituto:
 conseguentemente  dovra'  essere prevista una nuova regolamentazione
 di  tutte  le  forme di utilizzazione del personale della scuola per
 garantirne  l'impiego,  anche  attraverso  forme di reclutamento per
 concorso,   in   attivita'   di  particolare  utilita'  strettamente
 attinenti  al  settore  educativo  e  per  fini  di  istituto  anche
 culturali  previsti  da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione
 potra'  consentire  una  utilizzazione  complessiva di personale non
 superiore alle mille unita';
     cc)  prevedere  che  le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano
 destinate  prevalentemente  alla  copertura delle supplenze annuali.
 Cio'  nell'ambito  delle  quote attualmente stabilite per le diverse
 attivita'  di  cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
 successive modificazioni;
     dd)   procedere   alla  revisione  delle  norme  concernenti  il
 conferimento  delle  supplenze annuali e temporanee per il personale
 docente,   amministrativo,   tecnico  ed  ausiliario  prevedendo  la
 possibilita'  di  fare  ricorso  alle  supplenze annuali solo per la
 copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali
 non  sia  comunque  assegnato personale ad altro titolo per l'intero
 anno   scolastico,   stabilendo   la   limitazione  delle  supplenze
 termporanee  al  solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze
 di  servizio;  procedere  alla revisione della disciplina che regola
 l'utilizzazione  del  personale  docente  che riprende servizio dopo
 l'aspettativa  per  infermita'  o per motivi di famiglia; nelle sole
 classi  terminali  dei  cicli  di  studio  ove  il  docente riprenda
 servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non
 inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia
 della  continuita' didattica e i docenti di ruolo che non riprendano
 servizio  nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo
 svolgimento di altri compiti;
     ee)   procedere   alla   revisione,   nell'ambito   dell'attuale
 disciplina  del  reclutamento  del  personale  docente di ruolo, dei
 criteri   di   costituzione   e   funzionamento   delle  commissioni
 giudicatrici,  al  fine  di  realizzare  obiettivi di accelerazione,
 efficienza  e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento
 delle  procedure di concorso mediante un piu' razionale accorpamento
 delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle
 sedi  di  esame,  nonche'  un piu' frequente ricorso alla scelta dei
 componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in
 quiescenza,  anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 190  del  18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando
 un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi
 in  cui  essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento.
 La  corresponsione  dei citati compensi deve comunque comportare una
 adeguata  economia  di  spesa  rispetto  agli oneri eventualmente da
 sostenere  per  la sostituzione del personale esonerato dal servizio
 di insegnamento;
     ff)   procedere   alla   revisione,   nell'ambito   dell'attuale
 disciplina  del  reclutamento  del personale docente di ruolo, delle
 relative  procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione
 alla  previsione  di effettiva disponibilita' di cattedre e di posti
 e,   per   quanto  riguarda  le  accademie  ed  i  conservatori,  di
 subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
     gg)  prevedere  l'individuazione di parametri di efficacia della
 spesa  per  la  pubblica  istruzione  in  rapporto  ai risultati del
 sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione
 del  diritto  allo  studio  ed  in  rapporto  anche  alla mortalita'
 scolastica,  agli  abbandoni  e  al  non  adempimento  dell'obbligo,
 individuando strumenti efficaci per il loro superamento;
     hh)  prevedere  criteri  e  progetti per assicurare l'attuazione
 della  legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico
 impiego;
     ii)   prevedere   l'adeguamento   degli   uffici  e  della  loro
 organizzazione  al  fine  di  garantire  l'effettivo  esercizio  dei
 diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di
 diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge
 7 agosto 1990, n. 241;
     ll)  i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  eletti al
 Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali
 sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  la durata del
 mandato. Tale periodo e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e
 del trattamento di quiescenza e di previdenza;
     mm)  al fine del completamento del processo di informatizzazione
 delle amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione
 dei  sistemi  informativi  automatizzati,  procedere  alla revisione
 della  normativa  in  materia  di  acquisizione dei mezzi necessari,
 prevedendo altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi
 e  dei  controlli  di  efficienza  e  di  efficacia;  procedere alla
 revisione  delle  relative  competenze  e  attribuire ad un apposito
 organismo   funzioni   di   coordinamento   delle  iniziative  e  di
 pianificazione  degli  investimenti in materia di automazione, anche
 al  fine  di  garantire  l'interconnessione  dei sistemi informatici
 pubblici.
   2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi
 in  esso  previsti  costituiscono  principi  fondamentali  ai  sensi
 dell'articolo  117  della  Costituzione. I principi desumibili dalle
 disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono altresi' per le
 regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
 Bolzano   norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
 Repubblica.
   3.  Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in
 materia,  le  norme  di  attuazione e la disciplina sul bilinguismo.
 Resta  comunque  salva,  per  la  provincia  autonoma di Bolzano, la
 disciplina  vigente  sul  bilinguismo  e la riserva proporzionale di
 posti nel pubblico impiego.
   4.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge  il  Governo trasmette alla Camera dei deputati e al
 Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al
 comma   1  al  fine  dell'espressione  del  parere  da  parte  delle
 Commissioni  permanenti competenti per la materia di cui al presente
 articolo.  Le  Commissioni  si esprimono entro quindici giorni dalla
 data di trasmissione.
   5.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei  decreti di cui al
 comma  1,  nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati
 dal  medesimo  comma  1  e previo parere delle Commissioni di cui al
 comma   4,   potranno   essere  emanate,  con  uno  o  piu'  decreti
 legislativi, fino al 31 dicembre 1993.
   Il  testo dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1992, n.
 29:  "Razionalizzazione  dell'organizzazione  delle  amministrazioni
 pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di pubblico
 impiego,  con norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
 e' il seguente:
   Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione
 delle  piante  organiche  in sede di prima applicazione del presente
 decreto).  -  1. In sede di prima applicazione del presente decreto,
 le amministrazioni pubbliche procedono:
     a)   alla   rilevazione  di  tutto  il  personale  distinto  per
 circoscrizione  provinciale  e  per  sedi  di  servizio, nonche' per
 qualifiche  e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni
 di  ruolo  numerarie  e  soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo,
 comando,  distacco  e  per  contatto  a  tempo determinato e a tempo
 parziale;
     b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri
 uffici  e  delle  piante  organiche  in  relazione ai criteri di cui
 all'art.   5,  ai  carichi  di  lavoro,  nonche'  alla  esigenza  di
 integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando
 le  eventuali  duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine
 di   conseguire   una   riduzione   per  accorpamento  degli  uffici
 dirigenziali,  e,  in  conseguenza,  delle  dotazioni  organiche del
 personale  dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento,
 riservando   un  contingente  di  dirigenti  per  l'esercizio  delle
 funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
     c)   alla   revisione  delle  tabelle  annesse  al  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1974,  n. 420, al fine di
 realizzare,  anche  un riferimento ai principi ed ai criteri fissati
 nel  titolo  I del presente decreto ed in particolare negli articoli
 4,  5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti
 delle  varie  qualifiche  per  ogni  singola  unita' scolastica, nel
 limite  massimo  della consistenza numerica complessiva delle unita'
 di personale previste nelle predette tabelle.
   2.  I  criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, previo
 eventuale   esame  con  le  confederazioni  sindacali,  maggiormente
 rappresentative  sul  piano  nazionale,  secondo le modalita' di cui
 all'art.  10, sono individuati in relazione agli specifici bacini di
 utenza,  al rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado
 di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
 vigore  del  presente  decreto,  dalla  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
 Ministero  del  tesoro,  e  comunicati  con  apposita  direttiva. Le
 amministrazioni pubbliche provvedono alla determinazione dei carichi
 di lavoro.
   3.  Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse,
 anche  separatamente,  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
 Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro
 centocinquanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
 decreto.
   4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita'
 e  nei  limiti  previsti  dall'art.  6  quanto  alle amministrazioni
 statali,   comprese   le  aziende  e  le  amministrazioni  anche  ad
 ordinamento  autonomo,  e con i provvedimenti e nei termini previsti
 dai   rispettivi   ordinamenti  quanto  alle  altre  amministrazioni
 pubbliche.
   5.  In  caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 previa  diffida,  assume  in  via sostitutiva le iniziative e adotta
 direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
   6.   Non   sono  consentite  assunzioni  di  personale  presso  le
 amministrazioni  pubbliche fintanto che non siano state approvate le
 proposte  di  cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma
 8,  del  decreto-legge  19  settembre  1992, n. 384, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di
 deroga  devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1,
 lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della
 legge  20  marzo  1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale
 reso  esecutivo  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12
 febbraio 1991, n. 171.
    Il  testo  dell'art.  7,  comma 8, del decreto-legge 19 settembre
 1992,  n.  384, convertito, con modificazioni, con legge 14 novembre
 1992, n. 438, e' il seguente:
   8.  Le  amministrazioni  pubbliche  che  abbiano  provveduto  alla
 ridefinizione  delle  piante  organiche  possono  indire concorsi di
 reclutamento,  ferma  restando  l'applicazione delle disposizioni di
 cui all'art. 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per
 l'anno  1993,  i  trasferimenti  e  le assunzioni di personale nelle
 amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione di quelle consentite da
 specifiche  norme  legislative, avvengono secondo le disposizioni di
 cui  all'art.  5,  commi  1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n.
 412.  Tale  disciplina  si applica anche agli enti di cui al comma 2
 dell'art.  1  della  legge  29  dicembre 1988, n. 554. I riferimenti
 temporali  gia'  prorogati  dall'articolo 5, comma 2, della legge 30
 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno.
   Il testo dell'art. 1- bis della legge 26 novembre 1992, n. 460, di
 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992,
 n. 393, e' il seguente:
   Art.  1-bis  (Proroga  dei  rapporti di lavoro a tempo determinato
 nella  pubblica  amministrazione).  -  1.  Il rapporto di lavoro del
 personale assunto in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma
 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'art. 18 della legge 9
 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, puo' essere prorogato
 di  dodici  mesi,  a  decorrere  dalla  data di scadenza del termine
 contrattuale o, per i rapporti prorogati ai sensi dell'art. 4, comma
 8,  del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, e dell'art. 4, comma 8,
 del  decreto-legge  20 maggio 1992, n. 293, dalle rispettive date di
 inizio del periodo di proroga.
   2.  Il  personale che cessa dal servizio fino alla data di entrata
 in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto per
 scadenza  del termine contrattuale puo' essere riammesso in servizio
 per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione.
   3. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
 ai  commi  1  e  2 rimangono a carico dei bilanci degli enti e delle
 amministrazioni interessati.