Revoca del contributo provvisorio in conto capitale concesso alla societa' ITA, in Sernaglia della Battaglia, per la realizzazione di un impianto per la concentrazione del siero di latte.(GU n.60 del 13-3-1993)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge n. 349/1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto l'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441, che prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese che sviluppino programmi di investimento destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283, riguardante i criteri per la concessione dei contributi ai sensi della citata normativa; Considerato che con decreto ministeriale 15 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1989 la societa' I.T.A. S.r.l., con sede attuale in Sernaglia della Battaglia (Treviso), via di S. Michele, e' stata ammessa al contributo provvisorio in conto capitale di L. 1.704.000.000 per la realizzazione di un impianto per la concentrazione del siero di latte mediante recupero energetico dallo smaltimento dei rifiuti industriali, tossici e nocivi; Considerato che le opere realizzate, cosi' come riscontrato dall'amministrazione mediante sopralluogo, consistono in due distinti impianti ubicati in Farra di Soligo (Treviso) e in Sernaglia della Battaglia (Treviso) e rispettivamente finalizzati alla concentrazione del siero di latte e al trattamento e termodistruzione di solventi esausti; Considerato che l'impianto di concentrazione del siero di latte di Farra di Soligo non ha alcun collegamento funzionale con il recupero energetico dallo smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi e che non e' dotato delle autorizzazioni necessarie a tale recupero; Considerato, altresi', che l'impianto di recupero dei solventi e di incenerimento delle morchie di Sernaglia della Battaglia non e' dotato di autorizzazione al recupero dei rifiuti tossici e nocivi; Considerato che nel corso del sopralluogo il N.O.E. ha accertato la presenza presso l'impianto di Sernaglia della Battaglia di uno stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi e ha sporto denuncia all'autorita' giudiziaria; Considerato, pertanto, che tali opere, cosi' come realizzate non sono conformi al progetto presentato alla commissione tecnico- scientifica e giudicato meritevole di contributo ai sensi dell'art. 4 del citato decreto n. 283/89 e che la societa' I.T.A. non e', allo stato dei fatti, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 del citato decreto 15 giugno 1989 per la concessione dei contributi; Ritenuto altresi', che l'attuale configurazione dell'intervento pregiudichi la coerenza con le finalita' perseguite dal citato art. 14, comma 3, della legge n. 441/87; Visto il verbale della commissione di collaudo istituita ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 15 giugno 1989 relativo alla riunione tenutasi il 27 ottobre 1992; Visto il verbale della commissione di vigilanza istituita ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto relativo alla riunione del 5 novembre 1992; Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo in data 6 novembre 1992; Visto, infine, che la societa' I.T.A. ha presentato polizza fidejussoria a garanzia degli importi relativi alla seconda e alla terza quota di contributo rilasciata dalla FIRS italiana assicurazioni S.p.a., societa' non piu' autorizzata ai sensi della legge n. 348/1982 per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato; Considerato che il servizio A.R.S. con raccomandata A.R. del 23 ottobre 1992, ricevuta il 2 novembre 1992, ha richiesto alla societa' I.T.A. la sostituzione della polizza in questione entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della nota stessa ed a pena di decadenza del contributo concesso; Considerato che tale termine e' decorso senza la prestazione di nuova idonea garanzia; Atteso che tale circostanza configura la violazione del punto 13 dell'atto di accettazione delle condizioni generali sottoscritto dalla societa' I.T.A. in data 24 luglio 1990; Decreta: Il contributo provvisorio in conto capitale concesso alla societa' I.T.A., con sede in Sernaglia della Battaglia, via S. Michele, per la realizzazione del progetto indicato nelle premesse, viene revocato. Roma, 10 dicembre 1992 Il Ministro: RIPA DI MEANA