Determinazione della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, per l'anno 1993.(GU n.64 del 18-3-1993)
IL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1991, con il quale la suddetta quota annua e' stata fissata in L. 13.000 a decorrere dal 1 gennaio 1992; Vista la relazione generale della situazione economica del Paese per l'anno 1991, della quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella n. 3), e' aumentato, rispetto al 1990, del 6,7 per cento; Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1 gennaio 1993; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1993 la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale e' fissata in L. 13.900. Roma, 13 ottobre 1992 Il Ministro della difesa ANDO' Il Ministro dell'interno MANCINO Il Ministro di grazia e giustizia MARTELLI p. Il Ministro del tesoro GIAGU DEMARTINI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste FONTANA