BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA 11 marzo 1993 

  Proroga  dei  termini  per  l'adeguamento  dei  limiti previsti per
l'iscrizione  nell'elenco  degli  operatori  principali  sul  mercato
secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato.
(GU n.64 del 18-3-1993)

                           IL GOVERNATORE
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro dell'8 febbraio 1988,
recante la disciplina del mercato secondario dei titoli  di  Stato  e
garantiti  dallo  Stato, cosi' come modificato con successivi decreti
del 26 aprile 1991, 18 febbraio 1992 e 22 febbraio 1993;
  Visto in particolare l'art. 2, comma 4, di detto decreto, il  quale
prevede  che  la Banca d'Italia possa elevare i limiti previsti quali
requisiti per l'iscrizione nell'elenco  degli  operatori  principali,
dalle lettere a) e b), del comma 2 del medesimo art. 2;
  Visto  il  proprio  provvedimento  del 1› aprile 1992, con cui sono
stati elevati detti  limiti  ed  e'  stato  fissato  il  termine  per
l'adeguamento;
  Considerata  l'opportunita'  di prolungare i termini di adeguamento
del patrimonio fissati nel suddetto provvedimento;
                              Dispone:
  Il termine per effettuare l'adeguamento del patrimonio netto di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro del  tesoro
8  febbraio  1988 e successive modificazioni, come elevato dal citato
provvedimento del 1› aprile 1992, e' prorogato  sino  al  1›  ottobre
1993  per  i soggetti iscritti nell'elenco degli operatori principali
del suddetto mercato o che abbiano presentato richiesta di iscrizione
nell'elenco entro il 1› aprile 1992.
   Roma, 11 marzo 1993
                                               Il Governatore: CIAMPI