Proroga dei termini per l'adeguamento dei limiti previsti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori principali sul mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato.(GU n.64 del 18-3-1993)
IL GOVERNATORE Visto il decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, recante la disciplina del mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, cosi' come modificato con successivi decreti del 26 aprile 1991, 18 febbraio 1992 e 22 febbraio 1993; Visto in particolare l'art. 2, comma 4, di detto decreto, il quale prevede che la Banca d'Italia possa elevare i limiti previsti quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori principali, dalle lettere a) e b), del comma 2 del medesimo art. 2; Visto il proprio provvedimento del 1 aprile 1992, con cui sono stati elevati detti limiti ed e' stato fissato il termine per l'adeguamento; Considerata l'opportunita' di prolungare i termini di adeguamento del patrimonio fissati nel suddetto provvedimento; Dispone: Il termine per effettuare l'adeguamento del patrimonio netto di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988 e successive modificazioni, come elevato dal citato provvedimento del 1 aprile 1992, e' prorogato sino al 1 ottobre 1993 per i soggetti iscritti nell'elenco degli operatori principali del suddetto mercato o che abbiano presentato richiesta di iscrizione nell'elenco entro il 1 aprile 1992. Roma, 11 marzo 1993 Il Governatore: CIAMPI