Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.66 del 20-3-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di giurisprudenza del 14 ottobre 1991, del senato accademico del 6 dicembre 1991, e del consiglio di amministrazione del 27 gennaio 1992; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 settembre 1992; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 22 relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, e' cosi' modificato: l'insegnamento indicato con il n. 13) papirologia ed epigrafia giuridica, e' soppresso e sostituito dai due seguenti insegnamenti: 13) papirologia giuridica; 14) epigrafia giuridica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 4 dicembre 1992 Il rettore: CILIBERTO