UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

DECRETO RETTORALE 19 febbraio 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.66 del 20-3-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "Federico II" di
Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n.   1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  febbraio 1991, con il quale e'
stato modificato l'ordinamento didattico universitario  relativamente
al corso di laurea in sociologia;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio della facolta' di lettere e filosofia del 17 febbraio 1992,
del   senato  accademico  del  10  marzo  1992  e  del  consiglio  di
amministrazione del 1› aprile 1992;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le  modifiche  proposte  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza
del 19 novembre 1992;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico  II"  di  Napoli,
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli articoli  da  116  a  118,  relativi  al  corso  di  laurea  in
sociologia   della  facolta'  di  lettere  e  filosofia,  sono  cosi'
modificati:
                        LAUREA IN SOCIOLOGIA
  Art. 116. - Il corso di  laurea  in  sociologia  ha  la  durata  di
quattro  anni,  suddivisi in un biennio propedeutico ed in un biennio
articolato nei seguenti indirizzi:
   1) organizzativo, economico e del lavoro;
   2) comunicazioni e mass-media;
   3) socio-antropologico e dello sviluppo.
  Art. 117. - La laurea in sociologia si consegue avendo superato gli
esami in ventidue insegnamenti, di cui dodici fondamentali.
  Per ogni indirizzo sono previsti quattro insegnamenti  obbligatori;
i  restanti sei insegnamenti potranno essere scelti nell'elenco delle
discipline complementari di cui al successivo art. 120, oppure tra le
discipline fondamentali che non sono state sostenute in quanto  tali,
o tra quelle degli indirizzi non scelti.
  La  scelta  dell'indirizzo - tra quelli attivati - e la contestuale
presentazione di un coerente piano  di  studio  avviene  su  proposta
dello studente ed e' approvata dal consiglio di facolta' che verifica
la   coerenza   per   le  discipline  complementari  con  l'indirizzo
prescelto.
  Art. 118 (Primo biennio). - Le discipline fondamentali sono:
   1) sociologia I;
   2) sociologia II;
   3) storia della sociologia;
   4) metodologia e tecnica della ricerca sociale;
   5) antropologia culturale;
   6) psicologia sociale;
   7) storia contemporanea;
   8) economia politica;
   9) statistica;
   10) istituzioni di diritto pubblico;
   11) metodologia delle scienze sociali;
   12) matematica per le scienze sociali.
  Le  prime  dieci  discipline  non  potranno  in  nessun caso essere
sostituite e si intendono come costitutive.
  Art. 119. - Gli insegnamenti obbligatori degli indirizzi sono:
   1) indirizzo organizzativo, economico e del lavoro:
    politica economica;
    sociologia dell'organizzazione;
    sociologia del lavoro;
    sociologia economica.
   2) indirizzo comunicazione mass-media:
    teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
    storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
    sociologia della conoscenza;
    sociologia delle comunicazioni di massa.
   6) indirizzo socio-antropologico e dello sviluppo:
    antropologia economica;
    storia delle tradizioni popolari;
    sociologia dello sviluppo;
    etnografia.
  Art. 120. - Gli insegnamenti complementari sono:
   analisi del linguaggio politico;
   analisi delle classi e dei gruppi sociali;
   criminologia;
   demografia;
   diritto amministrativo;
   diritto costituzionale italiano e comparato;
   diritto del lavoro;
   diritto pubblico dell'economia;
   diritto regionale e degli enti locali;
   diritto sindacale;
   disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;
   economia aziendale;
   economia del territorio;
   economia e politica dell'ambiente;
   economia pubblica;
   economia regionale;
   elaborazione automatica dei dati;
   estetica;
   etnologia;
   filosofia del linguaggio;
   filosofia della scienza;
   filosofia morale;
   geografia politica ed economica;
   informatica;
   istituzioni di diritto privato;
   legislazione sociale;
   lingua francese;
   lingua inglese;
   lingua spagnola;
   lingua tedesca;
   linguistica generale;
   logica;
   modelli matematici per sociologi;
   organizzazioni internazionali;
   pedagogia;
   pedagogia sociale;
   politica sociale;
   psicologia dei gruppi;
   psicologia del lavoro;
   psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;
   psicologia dell'eta' evolutiva;
   psicologia dell'organizzazione;
   rilevazione statistiche ufficiali;
   scienza della politica;
   semiologia;
   sistemi politici comparati;
   socioliguistica;
   sociologia dei gruppi;
   sociologia dei servizi sociali;
   sociologia del diritto;
   sociologia del mutamento;
   sociologia del turismo;
   sociologia dell'ambiente;
   sociologia dell'amministrazione;
   sociologia dell'arte;
   sociologia dell'educazione;
   sociologia della comunicazione;
   sociologia della cultura;
   sociologia della devianza;
   sociologia della famiglia;
   sociologia della letteratura;
   sociologia della medicina;
   sociologia della religione;
   sociologia della scienza;
   sociologia delle comunita' locali;
   sociologia delle comunicazioni etniche;
   sociologia delle relazioni internazionali;
   sociologia industriale;
   sociologia politica;
   sociologia urbana o rurale;
   statistica sanitaria;
   statistica sociale;
   storia americana;
   storia dei partiti e dei movimenti politici;
   storia dei movimenti sindacali;
   storia dell'America latina;
   storia del cinema;
   storia del teatro;
   storia della filosofia;
   storia della filosofia contemporanea;
   storia della medicina;
   storia della scienza;
   storia delle istituzioni politiche;
   storia delle religioni;
   storia di una regione (Marche);
   storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
   storia e tecnica degli audiovisivi;
   storia e tecnica dell'informazione;
   storia economica;
   storia moderna;
   storia sociale;
   tecnica delle ricerche di mercato;
   tecniche del linguaggio radiotelevisivo;
   teoria della comunicazione;
   teoria e metodi della pianificazione sociale;
   teoria e politica dello sviluppo;
   teorie e tecniche di marketing;
   teorie e tecniche pubblicitarie.
  Art.  121.  -  Prima  dell'esame  di  laurea  il  candidato  dovra'
dimostrare la conoscenza di due lingue  straniere,  anche  attraverso
una prova scritta; una di esse dovra' essere la lingua inglese.
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sostenuta,
secondo  le  norme vigenti, tra gli insegnamenti per cui il candidato
abbia superato l'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Napoli, 19 febbraio 1993
                                                Il rettore: CILIBERTO