Determinazione del contributo di vigilanza per l'anno 1993, dovuto dalle imprese di assicurazione, nazionali ed estere.(GU n.67 del 22-3-1993)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, che reca integrazioni e modifiche alla predetta legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto ministeriale in data 31 dicembre 1991 con il quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico, e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da applicare ai premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio 1992; Considerato che occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1993 della misura del contributo di vigilanza dovuto dagli enti e dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico; Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, e' stato trasformato in societa' per azioni; Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP; Visto il bilancio preventivo per l'anno 1993 dell'ISVAP, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 18 dicembre 1992, approvato con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1992; Decreta: Articolo unico Il contributo di vigilanza per l'anno 1993 dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, ivi compreso l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., e' stabilito nella misura del 2(Per Mille) dei premi incassati nell'esercizio 1992, al netto degli oneri di gestione, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,50(Per Mille) dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione al netto dei relativi oneri di gestione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 1993 Il Ministro: GUARINO