Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.68 del 23-3-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1; Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia nazionale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 157, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, e' inserito l'art. 158, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in "diritto dell'economia urbana". Scuola di specializzazione in "diritto dell'economia urbana" Art. 158. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Bari la scuola di specializzazione in diritto dell'economia urbana che conferisce il diploma di specialista in diritto dell'economia urbana. Art. 159. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di diritto privato della facolta' di economia e commercio. Art. 160. - La scuola ha lo scopo di formare specialisti in diritto dell'economia urbana, contribuendo alla formazione di operatori altamente specializzati e promuovendo l'aggiornamento di chi gia' op- era nel settore. In particolare la formazione specialistica, essenziale di taglio giuridico ma coordinata interdisciplinarmente con gli aspetti economici e tecnici, e' rivolta alle problematiche, ed ai connessi sbocchi occupazionali e professionali, legati al rapporto citta'- territorio nel quadro della nuova normativa sulle autonomie locali, sulle aree metropolitane e sull'adeguamento degli strumenti urbanistici gia' adottati o da adottare. In connessione con l'attivita' didattica ed al fine di elevare la professionalita' degli specializzandi, la scuola promuove ricerche scientifiche sugli istituti del diritto dell'economia urbana, organizza convegni di studi, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni. Per il conseguimento di tali fini possono essere stip- ulate convenzioni con scuole, centri, istituti dipartimenti, enti privati e pubblici, anche stranieri. Art. 161. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 162. - Il numero massimo degli iscritti e' di trenta per ogni anno e complessivamente di novanta per l'intero corso di studi. Art. 163. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia marittima, in scienze economiche e bancarie, in ingegneria civile e in architettura. Art. 164. - Le materie di insegnamento obbligatorie e opzionali sono le seguenti e sono distribuite tra i tre anni nel modo che segue. Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facolta' di economia e commercio. I Anno: 1) pianificazione economica territoriale; 2) elementi tecnici e giuridici dell'urbanistica; 3) diritto edilizio I; 4) diritto dell'impresa edilizia; 5) un insegnamento opzionale a scelta. II Anno: 1) diritto edilizio II; 2) legislazione e tecnica dei finanziamenti all'edilizia; 3) diritto degli appalti edilizi; 4) diritto della cooperazione edilizia; 5) un insegnamento opzionale a scelta. III Anno: 1) diritto dei condomini edilizi; 2) diritto delle locazioni urbane e dell'equo canone; 3) contrattazione immobiliare; 4) diritto tributario edilizio; 5) un insegnamento opzionale a scelta. Materie di insegnamento opzionali: 1) diritto dell'economia pubblica; 2) storia economica della citta' e del territorio; 3) geografia economica urbana; 4) elementi di statistica urbana e territoriale; 5) geologia applicata all'edilizia: tecnica e legislazione; 6) catasto dei fabbricati ed estimo urbano; 7) diritto regionale edilizio; 8) legislazione del recupero edilizio; 9) diritto penale edilizio; 10) diritto dell'edilizia residenziale pubblica. Gli insegnamenti opzionali possono essere scelti dallo studente anche tra discipline diverse da quelle sopra indicate e attivate nella scuola purche' impartite in corsi di laurea dell'Universita' di Bari, previa approvazione del consiglio della scuola. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno. Art. 165. - Lo svolgimento dell'attivita' didattica terra' conto anche del carattere pratico delle discipline. A tale scopo il consiglio della scuola stabilira', sentiti i docenti interessati, le attivita' pratiche che gli specializzandi dovranno svolgere. Le attivita' pratiche, svolte sotto la guida dei docenti della scuola, dovranno essere seguite per un periodo di cento ore per ciascuno anno di corso. Il consiglio programma il coordinamento dei vari insegnamenti ed i seminari delle singole discipline. A questi saranno chiamati a collaborare, in base alla normativa vigente, docenti universitari ed esperti che, con il loro apporto, possano sostenere il livello di preparazione culturale e professionale piu' alto possibile. Il consiglio decide altresi' le forme di frequenza obbligatoria e le relative modalita' di svolgimento, in conformita' alla legge vigente. Art. 166. - L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su indicazione del consiglio della scuola. La scuola e' finanziata, oltre che da contributi ordinari e straordinari dell'Universita', da lasciti e donazioni di enti e di privati. Tutti i finanziamenti relativi alla scuola sono inseriti nel bilancio universitario. Potranno essere assegnati a seguito di concorso premi e borse di studio con le modalita' stabilite dal consiglio della scuola. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato, a norma di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 8 ottobre 1991 Il rettore