Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Chieti, Pescara e Teramo.(GU n.73 del 29-3-1993)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dal 9 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Pescara; piogge alluvionali dal 9 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Teramo; piogge alluvionali dal 9 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Chieti; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Chieti: piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Altino, Archi, Bucchianico, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Cupello, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Francavilla al Mare, Gissi, Miglianico, Montebello sul Sangro, Montelapiano, Ortona a Mare, Paglieta, Palena, Pennadomo, Pollutri, Ripa Teatina, Roccascalegna, San Salvo, Sant'Eusanio del Sangro, Vasto, Villamagna. Pescara: piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei comuni di Castiglione a Casauria, Cepagatti, Citta' Sant'Angelo, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano, Scafa, Spoltore, Turrivalignani; piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Brittoli, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta' Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Picciano, Rosciano, Scafa, Spoltore, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera; piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Alanno, Brittoli, Carpineto della Nora, Catignano, Civitaquana, Civitella Casanova, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Villa Celiera; piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Alanno, Cepagatti, Collecorvino, Loreto Aprutino, Montesilvano, Penne, Rosciano, Spoltore. Teramo: piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Controguerra, Cortino, Montefino, Morro d'Oro, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Rocca Santa Maria, Sant'Omero, Silvi, Torano Nuovo, Tortoreto, Valle Castellana; piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Basciano, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Sant'Omero, Teramo, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 1993 Il Ministro: FONTANA