Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli.(GU n.73 del 29-3-1993)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge persistenti dal 1 giugno 1992 al 18 giugno 1992 nella provincia di Torino; piogge alluvionali dal 1 giugno 1992 al 10 novembre 1992 nella provincia di Cuneo; piogge alluvionali dal 1 giugno 1992 al 10 novembre 1992 nella provincia di Alessandria; piogge alluvionali dal 1 giugno 1992 al 10 novembre 1992 nella provincia di Asti; piogge alluvionali dal 1 giugno 1992 al 10 novembre 1992 nella provincia di Torino; piogge alluvionali dal 1 giugno 1992 al 10 novembre 1992 nella provincia di Vercelli; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali, opere di bonifica; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Alessandria: piogge alluvionali dal 1 giugno 1992 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1992 al 10 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Melazzo, Merana, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Morsasco, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone. Asti: piogge alluvionali dal 1 giugno 1992 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1992 al 10 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Bruno, Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Cessole, Fontanile, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea. Cuneo: piogge alluvionali dal 1 giugno 1992 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1992 al 10 novembre 1992, del 15 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Bagnasco, Battifollo, Carde', Envie, Gambasca, Garessio, Isasca, Lisio, Manta, Melle, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Ormea, Pagno, Pamparato, Priero, Rifreddo, Saluzzo, San Michele Mondovi', Sanfront, Scagnello, Torre Mondovi', Vicoforte, Viola; piogge alluvionali dal 1 giugno 1992 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1992 al 10 novembre 1992, del 15 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Bagnasco, Battifollo, Lisio, Mombasiglio, Monasterolo Casotto, Priero, Scagnello, Viola. Torino: piogge persistenti dal 1 giugno 1992 al 18 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) e d), nel territorio dei comuni di Aglie', Bairo, Brozolo, Busano, Cambiano, Candiolo, Ciconio, Favria, Mercenasco, None, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Piscina, Quagliuzzo, Riva Presso Chieri, Rivara, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga; piogge alluvionali dal 1 giugno 1922 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1922 al 10 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Angrogna, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Cumiana, Favria, Frossasco, Groscavallo, Lauriano, Mercenasco, Pinerolo, Quincinetto, San Giorgio Canavese, San Pietro Val Lemina, Verrua Savoia. Vercelli: piogge alluvionali dal 1 giugno 1992 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1992 al 10 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), nel territorio dei comuni di Biella, Campertogno, Caprile, Fobello, Occhieppo Superiore, Sagliano Micca, Valduggia, Varallo; piogge alluvionali dal 1 giugno 1992 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1992 al 10 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Candelo, Caresana, Palazzolo Vercellese, Vigliano Biellese. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 1993 Il Ministro: FONTANA