Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia.(GU n.73 del 29-3-1993)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 17 novembre 1992 nella provincia di Pisa; piogge alluvionali dal 5 ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 nella provincia di Lucca; piogge alluvionali del 10 ottobre 1992 nella provincia di Livorno; piogge alluvionali dal 20 ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 nella provincia di Pistoia; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Livorno: piogge alluvionali del 10 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Campiglia Marittima, Piombino, Suvereto; piogge alluvionali del 10 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Campiglia Marittima, Collesalvetti, Piombino, Suvereto. Lucca: piogge alluvionali dal 5 ottobre 1992 al 21 ottobre 1992, dal 30 ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Altopascio, Camaiore, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio. Pisa: piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 17 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Bientina, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato; piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 17 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Montopoli in Val d'Arno; piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 17 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Montecatini Val di Cecina, Pisa, San Giuliano Terme, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Volterra. Pistoia: piogge alluvionali dal 20 ottobre 1992 al 21 ottobre 1992, dal 30 ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Larciano, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 1993 Il Ministro: FONTANA