Riconoscimento della rilevanza nazionale all'A.C.A.I. - Associazione cristiana artigiani italiani, in Roma.(GU n.75 del 31-3-1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attivita'; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale e' stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale presentata ai predetti fini dal sig. Vincenzo Pavone in qualita' di presidente della A.C.A.I. - Associazione cristiana artigiani italiani, con sede in Roma, piazza Capranica n. 78, avente come scopo sociale l'assistenza, la consulenza e la formazione degli artigiani; Considerato che l'associazione richiedente e' stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 29 aprile 1954; Considerato che l'associazione richiedente ha 104.000 aderenti operanti nelle seguenti regioni: Sicilia, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna, Molise, Calabria, Abruzzo, Toscana, Liguria, Basilicata, Friuli, Piemonte; Decreta: Alla A.C.A.I. - Associazione cristiana artigiani italiani, e' riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 1993 Il Ministro: REVIGLIO