Riconoscimento della rilevanza nazionale alla F.A.I.A.T. - Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo, in Roma.(GU n.75 del 31-3-1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attivita'; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale e' stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale presentata ai predetti fini dal sig. Giovanni Colombo in qualita' di presidente della F.A.I.A.T. - Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo, con sede in Roma, via Toscana n. 1, avente come scopo sociale la tutela degli interessi delle imprese operanti nel settore alberghiero; Considerato che la federazione richiedente e' stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 29 gennaio 1950; Considerato che alla federazione richiedente aderiscono 108 associazioni territoriali raggruppate in diciotto unioni regionali e in otto catene per un totale di 30.000 imprese alberghiere operanti su tutto il territorio nazionale; Decreta: Alla F.A.I.A.T. - Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo, e' riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 1993 Il Ministro: REVIGLIO