Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Indirizzi sui compiti delle figure di vertice dirigenziale.(GU n.76 del 1-4-1993)
Vigente al: 1-4-1993
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli affari generali e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - Dipartimento per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Al Ministro per il coordinamento della protezione civile Al Ministro per le aree urbane Al Ministro per gli affari sociali Con la circolare 4 marzo 1993, n. 6, sono state definite, sulla base delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, le linee di applicazione del principio della separazione dei poteri tra organi di direzione politica e organi di gestione, specificando le rispettive sfere di responsabilita' e di competenza. In tale contesto, al fine di completare il quadro funzionale delle figure di vertice dirigenziale previste dai singoli ordinamenti, nell'obiettivo di un armonizzazione delle strutture amministrative interessate, appare necessario chiarire le attribuzioni ed i poteri riconosciuti in via normativa da particolari ordinamenti alle posizioni istituzionali di vertice dirigenziale, anche per lo svolgimento di attivita' di coordinamento, quali quelle relative - nelle amministrazioni pubbliche ove sono previste - ai segretari generali, ai direttori generali degli enti pubblici non economici e delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nonche' ad altre particolari figure di pari valenza. Al riguardo soccorre il contenuto del comma 3 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in base al quale per gli enti e le amministrazioni che hanno unicita' di vertice dirigenziale "restano ferme le competenze attribuite al direttore generale dalla legge e dai rispettivi ordinamenti". In relazione a tale disposizione e' quindi necessario precisare che mentre il riferimento alla figura del "direttore generale" si attaglia agevolmente agli enti pubblici non economici ed alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, per le altre amministrazioni pubbliche tale figura deve essere individuata in quella del vertice dirigenziale chiamata ad assicurare le funzioni sovraordinate a quelle espletate da altre figure dirigenziali, anche di livello generale, o comunque funzioni di coordinamento delle attivita' di queste ultime. Sulla base delle predette precisazioni, risulta di conseguenza che la figura di vertice dirigenziale in argomento espleta le funzioni ad essa attribuite dagli specifici ordinamenti, nonche' funzioni propos- itive all'organo di direzione politica per la definizione dei programmi e delle direttive di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto n. 29 del 1993, ferma rimanendo la titolarita' delle funzioni di direzione in capo agli altri dirigenti generali presenti nell'ambito della stessa amministrazione, ove tali funzioni siano previste dai predetti ordinamenti. Nel caso, invece, che gli specifici ordinamenti attribuiscano funzioni di direzione esclusivamente alla figura del piu' elevato vertice dirigenziale, e' da ritenersi che quest'ultima possa esercitare un potere di delega delle funzioni di cui all'art. 16 ai dirigenti generali preposti ad uffici per i quali e' richiesta la qualifica di dirigente generale. La figura di vertice dirigenziale in argomento e' comunque titolare del coordinamento dell'attuazione dei programmi e delle direttive definiti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto n. 29 del 1993 ed affidati ai dirigenti generali, al fine di garantire l'unita' d'azione dell'amministrazione, anche per gli aspetti connessi alla gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie, strumentali e dei sistemi informatici. Ai predetti fini, alla stessa figura di vertice dirigenziale puo' essere attribuita, dall'organo di direzione politica, l'attuazione di programmi e di direttive, specie se relativi alla realizzazione di attivita' dell'amministrazione per loro natura indivisibili ovvero di particolare rilevanza strategica. Potra' essere inoltre previsto l'esercizio, da parte della figura di vertice dirigenziale, delle funzioni e dei poteri necessari ad assicurare l'efficienza e la funzionalita' delle strutture organizzative dell'amministrazione, ivi compreso l'esercizio del potere di avocazione attribuito all'organo di direzione politica dall'art. 14, comma 3, del decreto n. 29 del 1993, che potra' essere da questi delegato alla figura di vertice dirigenziale. Il Sottosegretario di Stato delegato per la funzione pubblica SACCONI