Provvedimenti concernenti le acque minerali(GU n.86 del 14-4-1993)
Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 1418 del 15 febbraio 1993, esecutiva ai sensi di legge, alla S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto, con sede e stabilimento di produzione dell'acqua minerale "Uliveto" nel comune di Vicopisano, via Provinciale Vicarese, localita' Piana di Noce, provincia di Pisa, e' stata concessa l'autorizzazione igienico-sanitaria all'esercizio dell'ampliamento dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale "Uliveto". Si comunica che con deliberazione della giunta regionale n. 1525 del 22 febbraio 1993, esecutiva ai sensi di legge, la societa' "Santafiora" S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Monte San Savino, localita' Giardino, 260, provincia di Arezzo, e' stata autorizzata: 1) a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale "Perla" in contenitori di PET prodotti partendo dal polimero granulare di detto materiale; 2) a utilizzare la nuova linea di riempimento ubicata nei locali derivanti dell'ampliamento cosi' come descritti nella relazione illustrativa dal dott. arch. Raffaello Nencioli e come risulta dalle piantine ad essa allegate; tale autorizzazione e' subordinata alla creazione di una separazione, mediante l'installazione di pannelli idonei, fra la zona di imbottigliamento e la zona di confezionamento da attuarsi in accordo con l'autorita' sanitaria competente; 3) a utilizzare i formati da 25 cl, 33 cl e 75 cl per il confezionamento, in contenitori di PET e vetro, dell'acqua minerale "Perla"; 4) a produrre contenitori di PET a partire dal materiale "Caripak - P" della Schell Italia prodotto dalla Sipet S.p.a. Le autorizzazioni dei sopracitati punti 1 e 4 sono state concesse alla soc. "Santafiora" per 12 mesi a partire dalla data di notifica della delibera della giunta regionale della Toscana n. 1525 del 22 febbraio 1993 e il rinnovo delle stesse e' subordinato all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio: la "Santafiora" S.r.l. dovra' presentare con frequenza all'incirca trimestrale a partire dalla data di inizio del confezionamento, certificati di analisi effettuate per la determinazione di: a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacita' di materiale PET "Caripak P" tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformita' dei campioni esaminati alle norme vigenti; b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato, acetaldeide e acido tereftalico per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacita' del materiale di PET "Caripak P" autorizzato ed utilizzato, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; c) le determinazioni di cui ai punti a) e b) sui contenitori prodotti partendo dal polimero granulare di detto materiale su ogni tipo di granulato di PET utilizzato. Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della societa' stessa alla quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unita' sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prevelevati all'incirca trimestralmente dal personale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti; il personale dell'unita' sanitaria locale che redige i verbali di prelevamento dei campioni e' incaricato di verbalizzare anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacita' del contenitore autorizzato, ai contenitori di acqua minerale piatta e addizionata di anidride carbonica; la soc. "Santafiora S.r.l." e' tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al Dipartimento ambiente della regione Toscana - Servizio ambiente, e all'unita' sanitaria locale competente la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale "Perla" nei contenitori di PET "Caripak P" e dei contenitori di PET prodotti dal polimero granulare, nonche' a trasmettere immediatamente una copia dei verbali concernenti i prelevamenti dei campioni di cui ai precedenti punti nei termini stabiliti. Le suddette autorizzazioni potranno essere revocate o sospese qualora: a) non siano ottemperate le prescrizioni nelle stesse contenute; b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformita' dei recipienti autorizzati alle disposizioni vigenti in materia; c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio di igiene pubblica e del territorio dell'unita' sanitaria locale - zona 23 - Arezzo, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente. Ogni modifica agli elementi essenziali sui quali e' fondata la delibera della giunta regionale della Toscana n. 1525 del 22 febbraio 1993 dovra' essere nuovamente autorizzata da questa giunta regionale. Si comunica che con deliberazione della giunta regionale n. 1526 del 22 febbraio 1993, esecutiva ai sensi di legge, la societa' "Santafiora" S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Monte San Savino, localita' Giardino, 260, provincia di Arezzo, e' stata autorizzata: 1) a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale "Santafiora" in contenitori di PET prodotti partendo dal polimero granulare di detto materiale; 2) a utilizzare la nuova linea di riempimento ubicata nei locali derivanti dell'ampliamento cosi' come descritti nella relazione illustrativa dal dott. arch. Raffaello Nencioli e come risulta dalle piantine ad essa allegate; tale autorizzazione e' subordinata alla creazione di una separazione, mediante l'installazione di pannelli idonei, fra la zona di imbottigliamento e la zona di confezionamento da attuarsi in accordo con l'autorita' sanitaria competente; 3) a utilizzare i formati da 25 cl, 33 cl e 75 cl per il confezionamento, in contenitori di PET e vetro, dell'acqua minerale "Santafiora"; 4) a produrre contenitori di PET a partire dal materiale "Caripak - P" della Schell Italia prodotto dalla Sipet S.p.a. Le autorizzazioni dei sopracitati punti 1 e 4 sono state concesse alla soc. "Santafiora" per dodici mesi a partire dalla data di notifica della delibera della giunta regionale della Toscana n. 1525 del 22 febbraio 1993 e il rinnovo delle stesse e' subordinato all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio: la "Santafiora" S.r.l. dovra' presentare con frequenza all'incirca trimestrale a partire dalla data di inizio del confezionamento, certificati di analisi effettuate per la determinazione di: a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacita' di materiale PET "Caripak P" tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigrati; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformita' dei campioni esaminati alle norme vigenti; b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato, acetaldeide e acido tereftalico per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacita' del materiale di PET "Caripak P" autorizzato ed utilizzato, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; c) le determinazioni di cui ai punti a) e b) sui contenitori prodotti partendo dal polimero granulare di detto materiale su ogni tipo di granulato di PET utilizzato. Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della societa' stessa alla quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unita' sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prevelevati all'incirca trimestralmente dal personale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti; il personale dell'unita' sanitaria locale che redige i verbali di prelevamento dei campioni e' incaricato di verbalizzare anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacita' del contenitore autorizzato, ai contenitori di acqua minerale piatta e addizionata di anidride carbonica; la soc. "Santafiora" S.r.l. e' tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al Dipartimento ambiente della regione Toscana - Servizio ambiente, e all'unita' sanitaria locale competente la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale "Santafiora" nei contenitori di PET "Caripak P" e dei contenitori di PET prodotti dal polimero granulare, nonche' a trasmettere immediatamente una copia dei verbali concernenti i prelevamenti dei campioni di cui al precedenti punti nei termini stabiliti. Le suddette autorizzazioni potranno essere revocate o sospese qualora: a) non siano ottemperate le prescrizioni nelle stesse contenute; b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformita' dei recipienti autorizzati alle disposizioni vigenti in materia; c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio di igiene pubblica e del territorio dell'unita' sanitaria locale - zona 23 - Arezzo, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente. Ogni modifica agli elementi essenziali sui quali e' fondata la delibera della giunta regionale della Toscana n. 1526 del 22 febbraio 1993 dovra' essere nuovamente autorizzata da questa giunta regionale.