Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.87 del 15-4-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, relativo al nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in scienze geologiche (tabella XXIV); Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 12 maggio 1992, acquisiti i pareri favorevoli della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione, per il corso di laurea in scienze geologiche; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso, per il suddetto corso di laurea, nella seduta del 16 settembre 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 61 e gli articoli dall'89 al 92, relativi al corso di laurea in scienze geologiche sono soppressi e sostituiti dalla nuova stesura dell'art. 61 e degli articoli dall'89 al 93, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Capo IV FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI Art. 61. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce: a) la laurea in matematica; b) la laurea in fisica; c) la laurea in chimica; d) la laurea in scienze naturali; e) la laurea in scienze biologiche; f) la laurea in scienze geologiche. La durata degli studi per i corsi di laurea in matematica, in fisica e in scienze naturali e' di quattro anni. La durata degli studi per il corso di laurea in chimica e' di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione. La durata degli studi per il corso di laurea in scienze biologiche e' di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione. La durata degli studi per il corso di laurea in scienze geologiche e' di cinque anni, divisi in un triennio di base ed in un biennio di applicazione con distinti indirizzi. Titolo di ammissione a tutti i corsi di laurea: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE Art. 89. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione con distinti indirizzi. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio ed otto nel biennio. Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche guidate e seminari. Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterra' l'esame integrato con la disciplina relativa. La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno e i seminari. L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato sara' approvata dal consiglio di facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticita' e funzionalita', secondo le leggi vigenti. Art. 90. - Triennio di base: Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili: 1) istituzioni di matematiche I; 2) istituzioni di matematiche II; 3) fisica sperimentale I; 4) fisica sperimentale II; 5) chimica generale e inorganica con elementi di organica; 6) geochimica; 7) geografia fisica; 8) geomorfologia; 9) mineralogia; 10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato); 11) petrografia; 12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato); 13) paleontologia; 14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato); 15) geologia I; 16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato); 17) geologia II; 18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato); 19) rilevamento geologico; 20) fisica terrestre; 21) geologia applicata. Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sara' compito del consiglio di corso di laurea la scelta sia delle modalita' di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzate come campagna estiva, sia delle modalita' di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso. La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni e' stabilita dal consiglio di corso di laurea. La facolta' organizza, altresi', corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio. Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche. Biennio di applicazione. Il biennio di applicazione si articola negli indirizzi sotto riportati. Ogni indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti. Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle dis- cipline attivate dalla facolta'. Lo studente puo', motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi: A) Indirizzo geologico-paleontologico: Discipline caratterizzanti: 1) geologia regionale; 2) paleontologia II; 3) micropaleontologia; 4) sedimentologia; 5) geologia stratigrafica. Discipline facoltative: 1) paleoecologia; 2) paleoclimatologia; 3) paleontologia vegetale; 4) paleobiogeografia; 5) geologia del quaternario; 6) paleontologia del quaternario; 7) geologia strutturale; 8) geologia marina; 9) geologia storica; 10) fotogeologia; 11) paleontologia stratigrafica; 12) stratigrafia; 13) paleontologia dei vertebrati; 14) biostratigrafia; 15) petrografia del sedimentario; 16) mineralogia dei sedimenti; 17) oceanografia; 18) geologia del cristallino; 19) vulcanologia; 20) geologia degli idrocarburi; 21) geofisica marina; 22) idrogeologia; 23) geotecnica. B) Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico: Discipline caratterizzanti: 1) chimica fisica; 2) cristallografia; 3) petrologia; 4) giacimenti minerari; 5) vulcanologia. Discipline facoltative: 1) geochimica nucleare; 2) mineralogia dei sedimenti; 3) analisi mineralogiche; 4) mineralogia applicata; 5) prospezioni geochimiche; 6) geotermia; 7) rilevamento petrografico-giacimentologico; 8) petrografia applicata; 9) geologia regionale; 10) esplorazione geologica del sottosuolo; 11) analisi geochimiche; 12) petrologia del metamorfico; 13) geochimica applicata; 14) cristallochimica; 15) mineralogia sistematica; 16) minerogenesi; 17) geologia dei combustibili fossili; 18) giacimenti di idrocarburi; 19) prospezione geomineraria; 20) prospezioni geofisiche; 21) idrogeologia; 22) geotecnica. Art. 91. - L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto e' condizionata dal: superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella; superamento del colloquio di lingua inglese. In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio. Art. 92. - L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese. Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Art. 93 (Norme transitorie). - Gli studenti gia' iscritti all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto potranno completare gli studi previsti dal precedente statuto. La facolta' e/o il consiglio di corso di laurea stabiliranno le modalita' per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potra' essere esercitata, comunque, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente statuto. Quando il corso di laurea sara' adeguato al presente nuovo ordinamento, la sua applicazione avra' inizio per gli studenti iscritti al primo anno di corso, e sara' progressivamente estesa, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1989 e nel relativo allegato tabella XXVI. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ferrara, 19 gennaio 1993 Il rettore