Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Alpi assicurazioni S.p.a., in Milano.(GU n.86 del 14-4-1993)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Vita la lettera in data 6 ottobre 1992, n. 3647, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha formulato, nei confronti della societa' Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, contestazione di un grave e persistente stato di irregolare funzionamento, ai sensi della vigente normativa ivi compresi gli articoli 57 della legge n. 295/1978 e 7 della legge n. 576/1982, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1989 con il quale e' stato fatto divieto alla predetta societa' di compiere atti di disposizione sui propri beni, ai sensi dell'art. 43 della citata legge n. 295/1978; Vista la lettera in data 15 febbraio 1993, n. 3987, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, a norma dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 15 febbraio 1993, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmente recepite; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 30 marzo 1993; Ritenuto che, al fine di evitare l'adozione di piu' gravi provvedimenti sanzionatori e per meglio tutelare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, appare opportuno disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della medesima societa'; Decreta: Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della societa' Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano. La nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa sara' disposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP. La gestione straordinaria non potra' avere durata superiore ad un anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 1993 Il Ministro: GUARINO