Regolamento CEE n. 2930/86. Definizione delle caratteristiche dei pescherecci. Adeguamento entro il 18 luglio 1994.(GU n.90 del 19-4-1993)
Vigente al: 19-4-1993
Alle capitanerie di porto Alla Federpesca Alla Federcoopesca Alla Lega pesca/ANCP Agli AGCI pesca Alle regioni marittime - Gabinetto Al Registro italiano navale c.c. Alla Direzione generale del naviglio All'Ispettorato tecnico Il regolamento CEE del Consiglio n. 2930/86 del 22 settembre 1986 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 274/1 del 25 settembre 1986) definisce, come e' noto, le caratteristiche dei pescherecci. Sono in particolare dettate disposizioni concernenti la definizione ed i criteri di misurazioni della lunghezza (art. 2), della larghezza (art. 3), della stazza (art. 4) e della potenza del motore (art. 5). L'applicazione delle previsioni dei citati articoli e' stata tuttavia differita (art. 7, secondo comma) al 18 luglio 1994. Poiche' il periodo transitorio di adeguamento alle previsioni del regolamento in questione e' in via di esaurimento (manca, infatti, poco piu' di un anno al 18 luglio 1994), si invitano le associazioni in indirizzo a rammentare ai propri aderenti gli adempimenti da portare a compimento entro il termine predetto. Il Registro italiano navale vorra' dare opportune disposizioni al riguardo ai dipendenti uffici onde agevolare le operazioni di adeguamento alla normativa in questione. Le capitanerie di porto sono pregate di dare la massima diffusione alla presente circolare tra il ceto peschereccio. Si confida nella piu' ampia e fattiva collaborazione di tutti gli enti ed associazioni in indirizzo. Il direttore generale: AMBROSIO