MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
aziende:
                                                              
1)  I.M.I. - Industria manufatti Itri di  Evangelista  Imperatore  2)
Macos  ex  Scarioni  & C. S.r.l.   3)   O.C.E. V. Iannitti S.p.a.  4)
Sicons italiana S.p.a.;
aree:
                                                              
1)  Valenzano
(GU n.97 del 27-4-1993)

   Con  decreto  ministeriale  10 marzo 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori  di  seguito
elencati,  che  risultino beneficiare del trattamento di integrazione
salariale alla data del 31  dicembre  1988  a  seguito  dell'avvenuto
completamento  di  impianti industriali, di opere pubbliche di grandi
dimensioni e di lavori relativi a programmi  comunque  finanziati  in
tutto  o  in  parte  con fondi statali, destinatari dei provvedimenti
assunti sulla base delle  disposizioni  di  cui  all'art.  22,  sesto
comma,  della legge n. 223/91 e della legge 26 novembre 1992, n. 460,
art. 2, e' disposta la corresponsione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale per i periodi indicati:
  1) Area del comune di Valenzano (Bari). - Realizzazione di opere
   pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1993 o entro tre mesi
   dalla predetta data:
decreto-legge n. 31/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984.
  2) Area del comune di Valenzano (Bari). - Lavoratori dipendenti da
   aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche
   sospesi  dal  31  marzo  1984  od entro dodici mesi dalla predetta
   data:
decreto-legge n. 31/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.
  3) Area del comune di Valenzano (Bari). - Imprese impegnate nella
   realizzazione di opere pubbliche,  lavoratori  resisi  disponibili
   dal 7 settembre 1986 od entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 31/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 10 marzo 1993:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 22
settembre 1992  con  effetto  dal  7  ottobre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c.  a  r.l. - Consorzio agrario provinciale di Palermo, con sede
in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 7 aprile 1992 al 6
ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 2 aprile  1992  con  decorrenza  7
aprile 1992.
   Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 30
ottobre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c. a r.l. - Consorzio  agrario  interprovinciale  di  Imperia-La
Spezia-Genova-Savona, con sede in Imperia, unita' di Genova, Imperia,
La  Spezia  e  Savona,  per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 1› luglio 1992 con decorrenza 6
luglio 1992.
   Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  23
gennaio 1993 con effetto dal 1› aprile 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c.  a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con
sede in Reggio Emilia, unita' di Cadelbosco  Sopra  (Reggio  Emilia),
Castelnovo  Sotto (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, per il periodo dal
1› ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza
1› ottobre 1992.
   Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);
   Con decreto ministeriale 10 marzo 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Carraro, con sede in  Campodarsego  (Padova)  e  unita'  di
Campodarsego  (Padova),  per  il  periodo dal 14 settembre 1992 al 13
marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza
14 settembre 1992;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  13  aprile  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Calzificio E. Saladino e figli, con sede in Arzano (Napoli)
e unita' di Arzano (Napoli), per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 12
aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza
13 ottobre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 1› gennaio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Silteca,  con  sede  in  Napoli e unita' di Napoli, per il
periodo dal 1› settembre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza
1› settembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con  decreto  ministeriale  10 marzo 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.a.s. I.M.I. - Industria manufatti Itri di Evangelista
   Imperatore, con sede in Napoli e stabilimento di Itri (Latina):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio
   1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
   ministeriale 14 febbraio 1992, n. 11971/2.
  2) S.r.l. Macos ex Scarioni & C., con sede in Albairate (Milano) e
   stabilimento di Albairate (Milano):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19
   gennaio 1989 - CIPI 1› dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1989: dal 19 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
   ministeriale 7 febbraio 1992 n. 11964/7.
  3) S.p.a. O.C.E. V. Iannitti, con sede in Napoli e stabilimento di
   Napoli:
periodo: dal 18 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 20 maggio 1991;
pagamento diretto: si.
  4) S.p.a. Sicons italiana, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza)
   e stabilimento di Cornedo Vicentino (Vicenza):
periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 giugno
   1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 16 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  5) S.p.a. Sicons italiana, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza)
   e stabilimento di Cornedo Vicentino (Vicenza):
periodo: dal 17 giugno 1991 al 9 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 giugno
   1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 16 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  6) S.p.a. Sicons italiana, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza)
   e stabilimento di Cornedo Vicentino (Vicenza):
periodo: dal 10 agosto 1991 all'11 agosto 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 giugno
   1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 16 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 10 marzo 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  7  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Iveco Fiat (Gruppo Fiat), con sede in Torino  e  unita'  di
Centri  commerciali  regionali,  Milano,  Torino  ed enti centrali di
Torino e Valle Ufita (Avellino), per il periodo dal 7 agosto 1992  al
6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza
7 agosto 1992;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 4 novembre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Rejna divisione Framtek (Gruppo Rejna), con sede in Milano
e unita' di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 4  novembre
1992 al 3 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza
4 novembre 1992;
    3)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con
effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.   Adriaplast   (Gruppo  Solvay),  con  sede  in  Monfalcone
(Gorizia) e unita' di Monfalcone (Gorizia), per  il  periodo  dal  16
settembre 1992 al 15 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza
16 settembre 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dall'8  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Industrie Magneti Marelli (Gruppo Fiat), con sede in Milano
e unita' di Carpi (Modena),  Milano  e  S.  Salvo  (Chieti),  per  il
periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza
8 agosto 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con
effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Industrie  Magneti Marelli, con sede in Milano e unita' di
Potenza, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 31 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza
8 agosto 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A., con sede in Milano e
unita' di San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano),  per  il  periodo
dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza
28 settembre 1992;
    7)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  1›
febbraio  1993  con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Tubi Arcore dal 1› dicembre 1992 Dalmine S.p.a.,  con  sede
in  Dalmine  (Bergamo)  e  unita'  di Arcore (Milano), per il periodo
dall'8 agosto 1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1992 con decorrenza
8 agosto 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 1› febbraio 1993 con
effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Componenti  presse  gruppo  Presafin, con sede in Torino e
unita' di Grugliasco  (Torino)  e  Pont  Canavese  (Torino),  per  il
periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza
8 agosto 1992;
    9)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 1› settembre 1991, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Curioni & C., con sede in Como e unita' di Como, filiale di
Milano, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza
2 marzo 1992;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  12
dicembre  1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Magnaghi  Milano, con sede in Milano e unita' di Brugherio
(Milano) e Milano, per il periodo dal 9 settembre  1992  all'8  marzo
1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza
9 settembre 1992;
    11)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 1› febbraio 1993  con
effetto  dal  1›  gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Fimtessile, con sede in Ponte Nossa (Bergamo) e  unita'  di
Ponte  Nossa  (Bergamo),  per  il periodo dal 22 settembre 1992 al 31
dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza
1› luglio 1992.
   Contributo addizionale: no (concordato preventivo).
   Art 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   In concordato preventivo dal 3 aprile 1992;
   Con decreto ministeriale 10 marzo 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e unita' di Gardone  Val
Trompia  (Brescia),  per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo
1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza
28 settembre 1992;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  7  ottobre  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   Sp.a. Elettrocarbonium, con sede in  Milano  e  unita'  di  Ascoli
Piceno e Narni (Terni), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza
6 ottobre 1992;
    3)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 7 ottobre 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Elettrocarbonium,  con  sede in Milano e unita' di Milano,
per il periodo dal 1› novembre 1992 al 5 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza
1› novembre 1992;
    4)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.   Vita   farmaceutici,  dal  1›  novembre  1992  L.I.R.C.A.
Sybthelabo S.r.l., con sede in Torino e  unita'  di  Torino,  per  il
periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1992 con decorrenza
4 maggio 1992.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 22 settembre 1992, n. 12309/3.
   Limitatamente ai lavoratori ex Vita farmaceutici;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 4 maggio 1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.   Vita   farmaceutici,  dal  1›  novembre  1992  L.I.R.C.A.
Sybthelabo S.r.l., con sede in Torino e  unita'  di  Torino,  per  il
periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1992 con decorrenza
4 novembre 1992.
   Limitatamente ai lavoratori ex Vita farmaceutici;
    6)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Ucar  Carbon  Italia, con sede in Milano e unita' di Forno
Allione/Berzo Demo (Brescia), per il periodo dal 15 dicembre 1992  al
14 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1993 con decorrenza
15 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 10 marzo 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con
effetto dal 1› gennaio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Nuova  Autovox,  con sede in Roma e unita' di Roma, per il
periodo dal 29 giugno 1992 al 14 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza
1› luglio 1992.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 21 ottobre 1992, n. 12395/1;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dall'8  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Contraves italiana, con sede in Roma e unita' di Roma,  per
il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1992 con decorrenza
3 agosto 1992;
    3)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dall'8  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Contraves italiana, con sede in Roma e unita' di Roma,  per
il periodo dal 3 febbraio 1993 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1992 con decorrenza
3 agosto 1992;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  1›
febbraio  1993  con  effetto  dal  1›  aprile  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. MC Quay Italia, con sede in  Ariccia  (Roma)  e  unita'  di
Cecchina (Roma), per il periodo dal 1› ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza
1› ottobre 1992;
    5)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  1›
febbraio  1993  con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Rapisarda, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone, per
il periodo dal 22 settembre 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza
7 agosto 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 1› febbraio 1993 con
effetto dal 1› gennaio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Necontex,  con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) e
unita' di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), per il  periodo  dal  1›
luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza
1› luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con   decreto   ministeriale   24   marzo  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.L.M. -
Lavorazione lamiere meridionali, con sede in Napoli e stabilimento in
Napoli, per il periodo dal 29 luglio 1992 al 28 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   24   marzo  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. -
Industria  ceramica  telese,  con  sede  in  Telese   (Benevento)   e
stabilimento  in  Telese  (Benevento),  per il periodo dal 1› ottobre
1992 al 31 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   24   marzo  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Etma, con
sede in Napoli e stabilimento  in  Napoli,  per  il  periodo  dal  20
novembre 1992 al 19 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  24  marzo  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Over
confezioni,  con  sede  in  Serrano (Lecce) e stabilimento in Serrano
(Lecce), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   24   marzo  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Videoprojector Industry, con sede in Trento e stabilimento in Trento,
per il periodo dal 5 luglio 1992 al 4 gennaio 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 12555 del 17 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   24   marzo  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni
industriali, con sede in Torre del Greco (Napoli) e  stabilimento  in
Torre  del  Greco  (Napoli),  per il periodo dal 24 agosto 1992 al 27
agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  24  marzo  1993  in  favore  di trenta
dipendenti occupati presso lo  stabilimento  Metallurgica  Vallepiana
S.p.a., con sede e stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno), per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito in favore di trenta unita'  una  riduzione  dell'orario  di
lavoro   da   40  a  25  ore  massimo  settimanali,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, per il periodo dal 1› marzo 1992 al 30 maggio 1992.
   Con decreto ministeriale 24  marzo  1993  in  favore  di  ventidue
dipendenti   dalla  S.p.a.  Genoso,  con  sede  in  Settimo  Torinese
(Torino),  occupati  presso  lo  stabilimento  di  Settimo   Torinese
(Torino),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
a 20 ore (due turni di undici lavoratori ciascuno, che lavorano nella
settimana  tre  giorni e due giorni sono a riposo e viceversa per una
riduzione massima di 16 ore e  minima  di  24  ore  settimanali),  e'
disposta   la   proroga   della  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal
1› novembre 1992 al 31 ottobre 1993.
   Con  decreto ministeriale 24 marzo 1993 in favore di centoventisei
lavoratori  della  S.r.l.  Confezioni  Modi,   occupati   presso   lo
stabilimento  di Montone (Perugia), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a  20 ore settimanali e' disposta la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, per il periodo dal 1› dicembre 1992 al 30 novembre 1993.
   Con decreto ministeriale 24 marzo  1993  in  favore  di  ventinove
operai  dipendenti  dalla  S.r.l.  Riboli Pescara, occupati presso lo
stabilimento di Tocco  Casauria  (Pescara),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie  settimanali  e'
disposta  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di cui all'art. 1,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto-legge  30
ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 31  marzo
1993.
    Con   decreto  ministeriale  25  marzo  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Longinotti, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento  in
Sesto  Fiorentino  (Firenze), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3
maggio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   25   marzo  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosidra,
con sede in Parma e stabilimento in Napoli,  per  il  periodo  dal  5
agosto 1991 al 4 febbraio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  25  marzo  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Amis
International,  con sede in Venaria (Torino), stabilimenti in Milano,
Venaria (Torino) e ufficio di Venaria (Torino), per il periodo dal  3
dicembre 1992 al 2 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  25  marzo  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.n.c.  Conceria
Juliani,  con  sede in Solofra (Avellino) e stabilimento in Avellino,
per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  25  marzo  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R2, con
sede in Torino e stabilimento in Rivalta (Torino), per il periodo dal
10 dicembre 1992 al 9 giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   25   marzo  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rayton
Fissore, con sede in Cherasco  (Cuneo)  e  stabilimento  in  Cherasco
(Cuneo), per il periodo dal 5 gennaio 1993 al 4 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 e' prorogata la concessione
del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Eurovideo  in  amministrazione
straordinaria,   con  sede  e  stabilimento  in  Gricignano  d'Aversa
(Caserta), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 ottobre 1993  ai
sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223
e  dell'art.  2,  sesto comma, del decreto-legge 12 febbraio 1993, n.
31.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto del trattamento di cui trattasi ai
lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Gabar, con sede in Costa di Rovigo (Rovigo) e
unita'  in  Costa  di Rovigo (Rovigo), e' prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3  agosto
1992 al 27 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale  25  marzo  1993  in  favore  di  ottanta
dipendenti,  operai  e  impiegati, occupati presso lo stabilimento di
Pisa della S.p.a. Roltra Morse - Divisione Motrol,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30  ore  settimanali  per
ottanta unita', tra operai e impiegati, e' disposta la corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 1› gennaio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 25 marzo 1993 e' autorizzata, in favore
di cinquantotto lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Italtrade,  con
sede   in   Roma,   posta   in  liquidazione  il  10  agosto  1988  e
successivamente dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Roma
del 17 luglio  1991  -  di  cui  all'allegato  elenco  che  fa  parte
integrante   del   presente   provvedimento   -   la   proroga  della
corresponsione  di  una  indennita'  pari  all'importo  massimo   del
trattamento   di   integrazione  salariale,  previsto  dalle  vigenti
disposizioni, come disciplinato dall'art. 2, comma 10,  del  decreto-
legge  29  marzo  1991,  n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1› giugno 1991, n. 169,  per  il  periodo  1›  gennaio  1993-30
giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto dell'indennita' di  cui  trattasi  ai
lavoratori interessati.
Elenco dei dipendenti della S.p.a. Italtrade, con sede in Roma, posta
in liquidazione dal 10 agosto 1988, sospesi dal lavoro con decorrenza
 
 1) Resse Francesco Maria         10- 4-1940    decorrenza 1-1-1993
 2) Simonelli Mario               24-12-1928             "
 3) Valentinetti Marina            1- 2-1949             "
 4) Carratelli Giacomo            15- 5-1942             "
 5) Russo Cesare                   8-12-1936             "
 6) Garozzo Emanuele               4- 3-1946             "
 7) Quintily Roberto              28- 2-1946             "
 8) Bressan Maria Vittoria        16- 6-1941             "
 9) Betocchi Alessandro            5-10-1930             "
10) Obici Fulvio                  25-12-1952             "
11) Mascolo Monica                29- 5-1956             "
12) Nesi Pietro                   26-12-1928             "
13) Giannini Franco                8- 7-1949             "
14) Leoni Stefania                17- 2-1954             "
15) Chiagano Michele              18- 9-1946             "
16) Grillo Alberto                 3- 4-1947             "
17) Bezzi Ida                     22- 1-1953             "
18) Cerino Nicola                  4-10-1955             "
19) Guadalupi Silvana              2- 8-1940             "
20) Ferrari Gianfranco             6- 7-1957             "
21) Papi Giancarlo                 3- 4-1941             "
22) Pentimalli Lucio              17- 3-1957             "
23) De Pasquale Francesco         17- 6-1957             "
24) Gagliardo Daniela             28- 9-1962             "
25) Arpaia Gabriele                1- 1-1952             "
26) Mencherini Maria Luisa         2- 6-1959             "
27) De Paulis Chiara Maria        25- 8-1958             "
28) Busalacchi Giovanni           15- 1-1941             "
29) Pastena Lucio                  8- 3-1959             "
30) Falcone Francesco             11- 7-1959             "
31) Molinari Giovanna             23-11-1948             "
32) Taglialatela Marcello         29-11-1955             "
33) Vandrotte Dominique           30- 7-1951             "
34) Latte Luigi                    4- 5-1960             "
35) Marrocco Maurizio              6-11-1956             "
36) Armato Antonello              12-12-1961             "
37) Martone Luigi                 23-12-1956             "
38) Ferrara Mirenzi Pietro        28-12-1961             "
39) Politi Rosa Maria              5- 5-1959             "
40) Falconi Guglielma             13-11-1960             "
41) Pedulla' Bruno                 3- 2-1961             "
42) Riciputi Maria Grazia          3- 7-1961             "
43) Esposito Maria                11- 7-1961             "
44) Alvarez De Castro Anna        11- 4-1950             "
     Maria
45) Avagnano Francesco            26- 9-1957             "
46) Bonfiglio Marina              11- 7-1959             "
47) Corfora Antonietta             6-12-1961             "
48) Fedele Anna                    8- 7-1961             "
49) Bianco Giovanni               30- 6-1963             "
50) Teti Cecilia                   7-10-1959             "
51) Illuminati Stefano            16- 3-1960             "
52) Cerratti Giovanni              1- 1-1951             "
53) Della Gatta Giuseppe          27- 1-1960             "
54) Lembo Francesco               29- 2-1960             "
55) Salvatore Viviana             10- 7-1962             "
56) Penzavecchia Luigi            20- 4-1933             "
57) Di Meo Stefano                31- 1-1957             "
58) Formicola Fabiola             15-12-1960             " 1-9-1992
   Con  decreto  ministeriale  25 marzo 1993 in favore di quarantotto
dipendenti della S.r.l.  Cooperativa  "Giulia  85"  di  Livorno,  ivi
occupati,  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 30 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992.