Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale aziende:(GU n.97 del 27-4-1993)1) I.M.I. - Industria manufatti Itri di Evangelista Imperatore 2) Macos ex Scarioni & C. S.r.l. 3) O.C.E. V. Iannitti S.p.a. 4) Sicons italiana S.p.a.; aree: 1) Valenzano
Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/91 e della legge 26 novembre 1992, n. 460, art. 2, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati: 1) Area del comune di Valenzano (Bari). - Realizzazione di opere pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1993 o entro tre mesi dalla predetta data: decreto-legge n. 31/1993; proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993; primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984. 2) Area del comune di Valenzano (Bari). - Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data: decreto-legge n. 31/1993; proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993; primo decreto ministeriale 12 giugno 1987. 3) Area del comune di Valenzano (Bari). - Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 od entro sei mesi da tale data: decreto-legge n. 31/1993; proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993; primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Palermo, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 7 aprile 1992 al 6 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 2 aprile 1992 con decorrenza 7 aprile 1992. Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa); 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. - Consorzio agrario interprovinciale di Imperia-La Spezia-Genova-Savona, con sede in Imperia, unita' di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992. Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa); 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, unita' di Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), Castelnovo Sotto (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa); Con decreto ministeriale 10 marzo 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Carraro, con sede in Campodarsego (Padova) e unita' di Campodarsego (Padova), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Calzificio E. Saladino e figli, con sede in Arzano (Napoli) e unita' di Arzano (Napoli), per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 12 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 13 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Silteca, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.a.s. I.M.I. - Industria manufatti Itri di Evangelista Imperatore, con sede in Napoli e stabilimento di Itri (Latina): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990; primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 19 luglio 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 11971/2. 2) S.r.l. Macos ex Scarioni & C., con sede in Albairate (Milano) e stabilimento di Albairate (Milano): periodo: dall'11 agosto 1991 al 19 gennaio 1992; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 1 dicembre 1988; primo decreto ministeriale 10 novembre 1989: dal 19 gennaio 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 febbraio 1992 n. 11964/7. 3) S.p.a. O.C.E. V. Iannitti, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dal 18 novembre 1991 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992; primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 20 maggio 1991; pagamento diretto: si. 4) S.p.a. Sicons italiana, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Cornedo Vicentino (Vicenza): periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 giugno 1990 - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 16 giugno 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 5) S.p.a. Sicons italiana, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Cornedo Vicentino (Vicenza): periodo: dal 17 giugno 1991 al 9 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 giugno 1990 - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 16 giugno 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 6) S.p.a. Sicons italiana, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Cornedo Vicentino (Vicenza): periodo: dal 10 agosto 1991 all'11 agosto 1991 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 giugno 1990 - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 16 giugno 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Iveco Fiat (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Centri commerciali regionali, Milano, Torino ed enti centrali di Torino e Valle Ufita (Avellino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rejna divisione Framtek (Gruppo Rejna), con sede in Milano e unita' di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Adriaplast (Gruppo Solvay), con sede in Monfalcone (Gorizia) e unita' di Monfalcone (Gorizia), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industrie Magneti Marelli (Gruppo Fiat), con sede in Milano e unita' di Carpi (Modena), Milano e S. Salvo (Chieti), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano e unita' di Potenza, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A., con sede in Milano e unita' di San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tubi Arcore dal 1 dicembre 1992 Dalmine S.p.a., con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Arcore (Milano), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Componenti presse gruppo Presafin, con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino) e Pont Canavese (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 1 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Curioni & C., con sede in Como e unita' di Como, filiale di Milano, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Magnaghi Milano, con sede in Milano e unita' di Brugherio (Milano) e Milano, per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fimtessile, con sede in Ponte Nossa (Bergamo) e unita' di Ponte Nossa (Bergamo), per il periodo dal 22 settembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. Contributo addizionale: no (concordato preventivo). Art 2, comma 4, della legge n. 223/1991. In concordato preventivo dal 3 aprile 1992; Con decreto ministeriale 10 marzo 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e unita' di Gardone Val Trompia (Brescia), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Sp.a. Elettrocarbonium, con sede in Milano e unita' di Ascoli Piceno e Narni (Terni), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elettrocarbonium, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 novembre 1992 al 5 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 1 novembre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Vita farmaceutici, dal 1 novembre 1992 L.I.R.C.A. Sybthelabo S.r.l., con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1992, n. 12309/3. Limitatamente ai lavoratori ex Vita farmaceutici; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Vita farmaceutici, dal 1 novembre 1992 L.I.R.C.A. Sybthelabo S.r.l., con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992. Limitatamente ai lavoratori ex Vita farmaceutici; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unita' di Forno Allione/Berzo Demo (Brescia), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1993 con decorrenza 15 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 10 marzo 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Autovox, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 14 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 ottobre 1992, n. 12395/1; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Contraves italiana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1992 con decorrenza 3 agosto 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Contraves italiana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1992 con decorrenza 3 agosto 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. MC Quay Italia, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Cecchina (Roma), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rapisarda, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone, per il periodo dal 22 settembre 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Necontex, con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) e unita' di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.L.M. - Lavorazione lamiere meridionali, con sede in Napoli e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 29 luglio 1992 al 28 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica telese, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento in Telese (Benevento), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Etma, con sede in Napoli e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 20 novembre 1992 al 19 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Over confezioni, con sede in Serrano (Lecce) e stabilimento in Serrano (Lecce), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videoprojector Industry, con sede in Trento e stabilimento in Trento, per il periodo dal 5 luglio 1992 al 4 gennaio 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12555 del 17 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni industriali, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento in Torre del Greco (Napoli), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 27 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 in favore di trenta dipendenti occupati presso lo stabilimento Metallurgica Vallepiana S.p.a., con sede e stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito in favore di trenta unita' una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore massimo settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 marzo 1992 al 30 maggio 1992. Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 in favore di ventidue dipendenti dalla S.p.a. Genoso, con sede in Settimo Torinese (Torino), occupati presso lo stabilimento di Settimo Torinese (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore (due turni di undici lavoratori ciascuno, che lavorano nella settimana tre giorni e due giorni sono a riposo e viceversa per una riduzione massima di 16 ore e minima di 24 ore settimanali), e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 novembre 1992 al 31 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 in favore di centoventisei lavoratori della S.r.l. Confezioni Modi, occupati presso lo stabilimento di Montone (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 30 novembre 1993. Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 in favore di ventinove operai dipendenti dalla S.r.l. Riboli Pescara, occupati presso lo stabilimento di Tocco Casauria (Pescara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longinotti, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosidra, con sede in Parma e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 5 agosto 1991 al 4 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Amis International, con sede in Venaria (Torino), stabilimenti in Milano, Venaria (Torino) e ufficio di Venaria (Torino), per il periodo dal 3 dicembre 1992 al 2 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Conceria Juliani, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento in Avellino, per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R2, con sede in Torino e stabilimento in Rivalta (Torino), per il periodo dal 10 dicembre 1992 al 9 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rayton Fissore, con sede in Cherasco (Cuneo) e stabilimento in Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 5 gennaio 1993 al 4 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurovideo in amministrazione straordinaria, con sede e stabilimento in Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 ottobre 1993 ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gabar, con sede in Costa di Rovigo (Rovigo) e unita' in Costa di Rovigo (Rovigo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1992 al 27 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 in favore di ottanta dipendenti, operai e impiegati, occupati presso lo stabilimento di Pisa della S.p.a. Roltra Morse - Divisione Motrol, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali per ottanta unita', tra operai e impiegati, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 e' autorizzata, in favore di cinquantotto lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtrade, con sede in Roma, posta in liquidazione il 10 agosto 1988 e successivamente dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Roma del 17 luglio 1991 - di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento - la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, come disciplinato dall'art. 2, comma 10, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, per il periodo 1 gennaio 1993-30 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'indennita' di cui trattasi ai lavoratori interessati. Elenco dei dipendenti della S.p.a. Italtrade, con sede in Roma, posta in liquidazione dal 10 agosto 1988, sospesi dal lavoro con decorrenza 1) Resse Francesco Maria 10- 4-1940 decorrenza 1-1-1993 2) Simonelli Mario 24-12-1928 " 3) Valentinetti Marina 1- 2-1949 " 4) Carratelli Giacomo 15- 5-1942 " 5) Russo Cesare 8-12-1936 " 6) Garozzo Emanuele 4- 3-1946 " 7) Quintily Roberto 28- 2-1946 " 8) Bressan Maria Vittoria 16- 6-1941 " 9) Betocchi Alessandro 5-10-1930 " 10) Obici Fulvio 25-12-1952 " 11) Mascolo Monica 29- 5-1956 " 12) Nesi Pietro 26-12-1928 " 13) Giannini Franco 8- 7-1949 " 14) Leoni Stefania 17- 2-1954 " 15) Chiagano Michele 18- 9-1946 " 16) Grillo Alberto 3- 4-1947 " 17) Bezzi Ida 22- 1-1953 " 18) Cerino Nicola 4-10-1955 " 19) Guadalupi Silvana 2- 8-1940 " 20) Ferrari Gianfranco 6- 7-1957 " 21) Papi Giancarlo 3- 4-1941 " 22) Pentimalli Lucio 17- 3-1957 " 23) De Pasquale Francesco 17- 6-1957 " 24) Gagliardo Daniela 28- 9-1962 " 25) Arpaia Gabriele 1- 1-1952 " 26) Mencherini Maria Luisa 2- 6-1959 " 27) De Paulis Chiara Maria 25- 8-1958 " 28) Busalacchi Giovanni 15- 1-1941 " 29) Pastena Lucio 8- 3-1959 " 30) Falcone Francesco 11- 7-1959 " 31) Molinari Giovanna 23-11-1948 " 32) Taglialatela Marcello 29-11-1955 " 33) Vandrotte Dominique 30- 7-1951 " 34) Latte Luigi 4- 5-1960 " 35) Marrocco Maurizio 6-11-1956 " 36) Armato Antonello 12-12-1961 " 37) Martone Luigi 23-12-1956 " 38) Ferrara Mirenzi Pietro 28-12-1961 " 39) Politi Rosa Maria 5- 5-1959 " 40) Falconi Guglielma 13-11-1960 " 41) Pedulla' Bruno 3- 2-1961 " 42) Riciputi Maria Grazia 3- 7-1961 " 43) Esposito Maria 11- 7-1961 " 44) Alvarez De Castro Anna 11- 4-1950 " Maria 45) Avagnano Francesco 26- 9-1957 " 46) Bonfiglio Marina 11- 7-1959 " 47) Corfora Antonietta 6-12-1961 " 48) Fedele Anna 8- 7-1961 " 49) Bianco Giovanni 30- 6-1963 " 50) Teti Cecilia 7-10-1959 " 51) Illuminati Stefano 16- 3-1960 " 52) Cerratti Giovanni 1- 1-1951 " 53) Della Gatta Giuseppe 27- 1-1960 " 54) Lembo Francesco 29- 2-1960 " 55) Salvatore Viviana 10- 7-1962 " 56) Penzavecchia Luigi 20- 4-1933 " 57) Di Meo Stefano 31- 1-1957 " 58) Formicola Fabiola 15-12-1960 " 1-9-1992 Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 in favore di quarantotto dipendenti della S.r.l. Cooperativa "Giulia 85" di Livorno, ivi occupati, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992.