MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 19 aprile 1993, n. 469 

  Decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285. Nuovo codice della
strada. Circolazione dei velocipedi. Attrezzatura per il trasporto di
bambini.
(GU n.98 del 28-4-1993)
 
 Vigente al: 28-4-1993  
 

  L'art. 182 del Nuovo codice della  strada,  approvato  con  decreto
legislativo  30  aprile  1992, n. 285, relativo alla circolazione dei
velocipedi, stabilisce, al comma 5, che:
  "E' consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino
fino ad otto anni di eta', opportunamente assicurato  con  le  idonee
attrezzature stabilite dal regolamento".
  L'art. 377 del regolamento di attuazione e di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
stabilisce che: "L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'art. 182, comma
5, del codice, al trasporto su di un velocipede di un bambino fino ad
otto anni di eta', e' costituita da un apposito sellino con braccioli
e  schienale  assicurato  da  una  barra  di  collegamento  tra i due
braccioli. Detto sellino non deve superare la sagoma del  velocipede,
deve  essere  installato  in  modo  da  non intralciare la visuale al
conducente e la possibilita' e la liberta' di manovra da parte  dello
stesso;  deve  inoltre  essere  'ancorato  saldamente'  al telaio del
velocipede, deve essere dotato di un sistema  di  protezione  per  le
gambe  e  di  bretelle  di contenzione. Il sellino infine deve essere
omologato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale,  previo  accertamento  delle
caratteristiche  di  cui  sopra.  Su di esso e' apposto un marchio di
approvazione, la cui forma e' stabilita dallo stesso Ministero".
  Lo stesso  art.  182  stabilisce  al  comma  6  che  "i  velocipedi
costruiti  per  il trasporto di altre persone, se a piu' di due ruote
simmetriche, devono essere omologati".
  Da parte di molti produttori di velocipedi e di attrezzature idonee
al trasporto di bambini  sugli  stessi  nonche'  di  associazioni  di
categoria sono stati richiesti chiarimenti circa l'applicazione delle
suddette disposizioni.
  Considerata  la  necessita'  di  offrire agli operatori del settore
elementi certi per la programmazione della propria attivita' ed  agli
utenti  chiarimenti circa le norme di comportamento da rispettare, si
precisa quanto segue:
   la formulazione  dell'art.  377  del  regolamento  di  attuazione,
laddove   prescrive  che  "Il  sellino  debba  essere  omologato  dal
Ministero dei lavori pubblici" e che su  di  esso  venga  apposto  un
marchio  di  approvazione  la  cui  forma  e'  stabilita dallo stesso
Ministero e' da intendere nel senso che l'applicazione  dello  stesso
articolo   e'  subordinata  all'emanazione  di  ulteriori  norme  che
definiscano le caratteristiche costruttive e funzionali dei sellini e
le modalita' di omologazione;
   analogamente anche l'omologazione di alcuni  tipi  di  velocipedi,
prevista  al  comma 6 dell'art. 182, e' subordinata all'emanazione di
ulteriori norme che  definiscano  le  caratteristiche  costruttive  e
funzionali dei suddetti velocipedi;
   le  suddette  norme  saranno adottate con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, e fino alla data della  loro  emanazione  non  sara'
possibile   procedere  ad  omologazioni,  risultando  di  conseguenza
ammissibile, in applicazione dell'art. 232  del  Nuovo  codice  della
strada l'uso di sellini e velocipedi non omologati.
  Parimenti  le  disposizioni  di  cui  al  comma 5 dell'art. 377 del
regolamento non protranno essere  applicate  prima  della  emanazione
delle suddette norme costruttive.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
                                                 Il Ministro: MERLONI