CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1993 

  Modificazioni ed integrazioni al regolamento interno del  Consiglio
superiore della magistratura.
(GU n.101 del 3-5-1993)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Considerato che il Consiglio superiore  della  magistratura,  nella
seduta  del  31  marzo  1993, ha deliberato di apportare modifiche ed
integrazioni agli articoli 26, 33 e 44 del regolamento interno;
                              Decreta:
  Il testo degli articoli 26, 33 e 44  del  regolamento  interno  del
Consiglio  superiore  della magistratura, a seguito delle modifiche e
integrazioni apportate con la deliberazione del  31  marzo  1993,  e'
formulato come segue:
  Art.  26  (Ordine  delle votazioni). - La richiesta di rinvio della
discussione o della deliberazione, comunque  motivata,  e'  posta  in
votazione  non  appena  sia  presentata, con precedenza su ogni altra
votazione.  La  questione  pregiudiziale,  che  di   un   determinato
argomento  non  si  abbia  a  deliberare  per specificati motivi, e',
quindi, posta in votazione con precedenza su  ogni  altra  questione.
Segue  la  questione  sospensiva  che  di un argomento non si abbia a
discutere se non dopo una data determinata o  dopo  deliberazione  su
altro  argomento connesso. Ogni questione regolamentare che sorga nel
corso della seduta viene immediatamente esaminata, discussa e  decisa
con  votazione  del Consiglio a richiesta di almeno sette componenti.
Si procede quindi, terminata la discussione, alle  votazioni,  prima,
sulle   proposte   di  assunzioni  istruttorie,  poi,  su  quelle  di
definizione del merito.
  I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per  l'ordine
dei  lavori  o  per  la  posizione della questione o per la priorita'
delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.
  Per le deliberazioni previste dall'art. 13, salvo  quanto  disposto
nel  successivo  comma,  e  posta  in  votazione  la  proposta  della
commissione. Se  essa  sia  respinta,  sono  poste  in  votazione  le
proposte  presentate  dai  componenti  la commissione o il Consiglio,
nell'ordine della presentazione. Se la commissione  abbia  presentato
piu'   proposte  alternative  o  si  sia  limitata  a  sottoporre  la
questione, sono poste in votazione le proposte fatte proprie e formu-
late dai componenti, nell'ordine di  presentazione.  Se  non  vi  sia
nessuna  osservazione,  la  proposta  della  commissione  si  intende
approvata.
  Per le deliberazioni previste dagli articoli 14 e 15 e  per  quelle
aventi  ad  oggetto  trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del
regio  decreto-legislativo  31  maggio  1946,  n.  511,  prima  della
proposta  della  commissione, si pongono in votazione gli emendamenti
parzialmente sostitutivi e quelli aggiuntivi, a cominciare  dal  piu'
lontano,  e, se approvati, essi si intendono inseriti nel testo della
commissione. E', poi, posto in  votazione  il  testo  proposto  dalla
commissione,  eventualmente  emendato.  Se siano proposti emendamenti
parzialmente soppressivi, si procede a voto per divisione delle parti
cui si riferiscono. Si puo' sempre procedere a voto per divisione, se
il  testo  proposto  dalla  commissione  sia  diviso  per   argomenti
distinti,  su  richiesta  di  un componente; si puo' altresi', in tal
caso, procedere a discussione divisa  su  ciascuna  parte  che  venga
successivamente  messa  in  votazione. I testi totalmente sostitutivi
sono messi in votazione se il testo proposto  dalla  commissione  sia
stato  ritirato  o  respinto,  secondo  l'ordine  di presentazione, e
sinche' sia raggiunta l'approvazione.
  Art.  33  (Commissione  per  il  regolamento  del  Consiglio). - Il
presidente, sentito il comitato di presidenza secondo le modalita'  e
i  criteri  indicati  nell'art.  30,  nomina  la  commissione  per il
regolamento del Consiglio, composta da sei  componenti,  e  tra  essi
nomina il presidente ed il vicepresidente.
  La commissione per il regolamento del Consiglio resta in carica per
tutta la durata del Consiglio.
  La commissione formula pareri sulla interpretazione del regolamento
interno,  quando ne sia richiesta dal presidente, dal vicepresidente,
dal comitato di presidenza  o  dal  Consiglio;  elabora  proposte  di
modificazione  del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce
al Consiglio sulle proposte di  modificazione  del  regolamento,  che
siano presentate da qualsiasi componente del Consiglio al comitato di
presidenza, che ne informa il Consiglio.
  Art. 44 (Sedute del Consiglio). - Il Consiglio delibera validamente
con  la  partecipazione  di  almeno  ventuno  componenti,  dei  quali
quattordici  magistrati   e   sette   eletti   dal   Parlamento.   Le
deliberazioni  sono  approvate  se  ottengono la maggioranza dei voti
validi espressi a norma dell'art. 25. A parita' di  voti  prevale  il
voto del presidente della seduta.
  Le  sedute  sono  presiedute dal presidente, o, in sua assenza, dal
vicepresidente, o, se anche questi non  possa  essere  presente,  dal
componente  indicato dall'art. 5. Il presidente della seduta assicura
l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio  puo'  interpellare
la  commissione  per  il  regolamento  del  Consiglio,  salvo  quanto
disposto dall'art. 26, comma primo.
  Delle sedute e' redatto verbale  contenente  le  deliberazioni,  le
motivazioni  addotte, il riassunto della discussione, le opinioni dei
dissenzienti, le proposte che siano state disattese e le votazioni.
  Dell'avvenuto deposito del  verbale  viene  data  comunicazione  al
Consiglio;  qualora  entro  il  termine  di giorni quindici non siano
presentate osservazioni,  il  verbale  si  intende  approvato  ed  e'
firmato  dal  presidente  e  dal  segretario  della  seduta.  In caso
contrario il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni
eventualmente proposte.
  In  caso  di  urgenza  l'approvazione  del  verbale   puo'   essere
deliberata  dal  Consiglio a partire dalla seduta successiva a quella
in cui e' stata data comunicazione dell'avvenuto deposito.
   Dato a Roma, addi' 24 aprile 1993
                              SCALFARO
                                  GRECHI,  Segretario  generale   del
                                  Consiglio      superiore      della
                                  magistratura