Annullamento delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.(GU n.104 del 6-5-1993)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3; Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 1992 relativo all'indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero; Visto il decreto ministeriale del 29 ottobre 1992, con il quale le predette elezioni venivano rinviate al 28 e 29 novembre 1993; Visto l'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con il quale sono abrogate le norme che prevedono la rappresentanza elettiva del personale nei consigli di amministrazione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 1993 che, in conformita' a quanto sopra previsto, procede ad una nuova determinazione dei componenti del Consiglio di amministrazione; Decreta: Le elezioni di cui ai decreti ministeriali 9 luglio 1992 e 29 ottobre 1992, relative al rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, sono annullate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero. Roma, 19 aprile 1993 Il Ministro: CONSO