Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.(GU n.105 del 7-5-1993)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Oswald Gromminger presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Visto il verbale delle sedute del 27 ottobre 1992 e 10 novembre 1992 della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo anzidetto; Rilevato che la documentazione allegata e' completa; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Ritenuto che, per parere del Consiglio universitario nazionale, la formazione professionale attestata dal titolo del Gromminger non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle della formazione di ingegnere in Italia e che pertanto non gli e' applicabile alcuna misura compensativa ex art. 6, lettera a), del decreto legislativo; Decreta: Il titolo di ingegnere diplomato (Diplom Ingenieur) rilasciato dall'Universita' di Karlsruhe (Germania) a Oswald Gromminger nato il 22 aprile 1950 a Hoppetenzell (RDF), cittadino tedesco, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri. Roma, 30 aprile 1993 Il direttore generale: ROVELLO