MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 27 aprile 1993, n. 140 

  Decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  109.  Etichettatura  dei
prodotti alimentari. Sentenza n. 401/92 della Corte costituzionale.
(GU n.106 del 8-5-1993)
 
 Vigente al: 8-5-1993  
 

  1. Con circolare n. 3303/C del 23 febbraio 1993 e' stato  chiarito,
a  seguito  del  riconoscimento, da parte della Corte costituzionale,
della  natura  tecnico-commerciale  delle  norme  di   etichettatura,
presentazione  e pubblicita' dei prodotti alimentari, che l'autorita'
competente a ricevere, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  luglio  1982,  n.  571, il rapporto sulle infrazioni,
scritti  difensivi  e  documenti  o  ad   ascoltare   gli   operatori
interessati,  ad  applicare  le  sanzioni  amministrative  e' l'UPICA
(Ufficio provinciale dell'industria del commercio e  dell'artigianato
che ha sede presso la camera di commercio) competente per territorio.
  2.  Allo  scopo  di  evitare  comportamenti difformi da parte degli
operatori interessati e da parte  degli  organi  di  vigilanza  e  di
controllo si ritiene utile precisare quanto segue:
    a)  i  rapporti  sulle  infrazioni  in  materia di etichettatura,
presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari, di cui al citato
decreto n. 109 e ad altre normative concernenti  la  stessa  materia,
oltre che ai diretti interessati va trasmesso anche agli UU.PP.I.C.A.
(Uffici  provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato)
competenti per territorio;
    b)  gli  operatori  interessati,  oltre  che  all'UPICA,  possono
inviare  gli  scritti  difensivi  e  i  documenti  anche al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
produzione industriale, per le conseguenti valutazioni al riguardo;
    c) contro l'ordinanza-ingiunzione, emessa dal  competente  UPICA,
gli  interessati  possono proporre, ai sensi dell'art. 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689, opposizione direttamente davanti al pretore
del luogo dove e' stata commessa la violazione, dandone comunicazione
allo stesso UPICA.
  3. Gli UU.PP.I.C.A. si avvalgono nell'espletamento dei  compiti  di
cui  sopra,  della  collaborazione  del Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato   per   una   corretta   ed   uniforme
applicazione della normativa in materia.
  4.  Con  l'occasione si forniscono i seguenti chiarimenti su talune
disposizioni  che  non  risultano  sempre  interpretate  in   termini
corretti:
 a) Prodotto preincartato.
  Non  e'  solo il prodotto semplicemente avvolto da un involucro, ma
anche  il  prodotto  che  risponde  alla  definizione   di   prodotto
preconfezionato  purche' le relative operazioni di preconfezionamento
e vendita al consumatore avvengano nello stesso punto di vendita.  Ad
esso si applicano le regole previste all'art. 16 del decreto n. 109.
 b)  Sede  del fabbricante, del confezionatore e del venditore e sede
dello stabilimento.
  Per  sede si intende la localita' ove e' ubicato lo stabilimento di
produzione e confezionamento o  di  solo  confezionamento  e  ove  e'
ubicata la sede operativa dell'azienda.
  Pertanto  per  l'indicazione della sede dell'azienda e' sufficiente
la menzione del comune; es.: Frascati  (Roma),  Montagnana  (Padova),
Roma, Vercelli.
  Per  l'indicazione  della  sede  dello  stabilimento vale la stessa
regola, salvo il caso  di  prodotti  posti  in  vendita  da  soggetti
diversi  dal  confezionatore: in tale caso la sede dello stabilimento
va indicata con  l'indirizzo  (art.  11,  comma  3)  e,  qualora  non
esistente  in  quanto alla via non e' stato assegnato ancora il nome,
la  sede  va  indicata  col  nome  della  localita';  esempio:  Eboli
(Salerno), localita' Cioffi.
 c) Dicitura del lotto.
  La  dicitura  del  lotto  stabilita  col  decreto  ministeriale  27
febbraio 1993  e'  obbligatoria  per  tutte  le  conserve  alimentari
vegetali che usufruiscono degli aiuti comunitari alla trasformazione.
  Nulla   osta,  ai  fini  della  uniformita'  di  presentazione  dei
prodotti, che tale dicitura venga utilizzata anche per altre conserve
vegetali che non usufruiscono degli aiuti in materia.
 d) Polveri lievitanti.
  Tali sostanze, qualora commercializzate tal  quali,  devono  essere
denominate  "agenti  lievitanti" in conformita' a quanto previsto dal
decreto ministeriale.
  Qualora  utilizzate  quali  ingredienti  devono  essere   designate
"polvere  lievitante"  nell'elenco  degli  ingredienti  dei  prodotti
finiti e fino a quando sara' modificato  l'allegato  II  del  decreto
legislativo n. 109.
 e) Acque minerali.
  In relazione a quanto disposto dall'art. 20 del decreto legislativo
25  gennaio 1992, n. 105, si ritiene utile rappresentare che, essendo
le aziende tenute ad adeguare le etichette, entro il 3 marzo 1993, le
acque minerali naturali etichettate prima di tale data hanno  diritto
all'esaurimento delle scorte.
                                                 Il Ministro: GUARINO