Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.112 del 15-5-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1989, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze geologiche; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 14 febbraio 1992; Viste le delibere di accoglimento delle suddette osservazioni del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 2 luglio 1992, del senato accademico del 19 gennaio 1993 e del consiglio di amministrazione del 2 febbraio 1993; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Gli articoli 98 e 99, relativi al corso di laurea in scienze geologiche, sono soppressi e sostituiti come segue: Art. 98. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio. Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche guidate e seminari. Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterra' l'esame integrato con la disciplina relativa. La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno e i seminari. L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato in rapporto alle esigenze di propedeuticita' e di funzionalita', e' demandata alla facolta' e/o corsi di laurea, secondo le vigenti leggi. TRIENNIO DI BASE. Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili: 1) istituzioni di matematiche I; 2) istituzioni di matematiche II; 3) fisica sperimentale I; 4) fisica sperimentale II; 5) chimica generale e inorganica con elementi di organica; 6) geochimica; 7) geografia fisica; 8) geomorfologia; 9) mineralogia; 10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato); 11) petrografia; 12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato); 13) paleontologia; 14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato); 15) geologia I; 16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato); 17) geologia II; 18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato); 19) rilevamento geologico; 20) fisica terrestre; 21) geologia applicata. Per la prova di accertamento unica, prevista per la materia che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sara' compito del consiglio di corso di laurea la scelta sia delle modalita' di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico o se organizzate come campagna estiva, sia delle modalita' di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso. La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni e' stabilita dal consiglio di corso di laurea. La facolta' organizza, altresi', corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio. BIENNIO DI APPLICAZIONE. Il biennio di applicazione si articola negli indirizzi sotto riportati. Ogni indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti; le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalla facolta'. Lo studente puo', motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi. A) Indirizzo geologico paleontologico. Discipline caratterizzanti: 1) geologia regionale; 2) paleontologia II; 3) micropaleontologia; 4) sedimentologia; 5) geologia stratigrafica. Discipline facoltative: 1) paleoecologia; 2) paleoclimatologia; 3) paleontologia vegetale; 4) paleobiogeografia; 5) geologia del quaternario; 6) paleontologia del quaternario; 7) geologia strutturale; 8) geologia marina; 9) geologia storica; 10) fotogeologia; 11) paleontologia stratigrafica; 12) stratigrafia; 13) paleontologia di vertebrati; 14) biostratigrafia; 15) petrografia del sedimentario; 16) mineralogia dei sedimenti; 17) oceanografia; 18) geologia del cristallino; 19) vulcanologia; 20) geologia degli idrocarburi; 21) geofisica marina. B) Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico. Discipline caratterizzanti: 1) chimica fisica; 2) cristallografia; 3) petrologia; 4) giacimenti minerari; 5) vulcanologia. Discipline facoltative: 1) geochimica nucleare; 2) mineralogia dei sedimenti; 3) analisi mineralogiche; 4) mineralogia applicata; 5) prospezioni geochimiche; 6) geotermia; 7) rilevamento petrografico-giacimentologico; 8) petrografia applicata; 9) geologia regionale; 10) esplorazione geologica del sottosuolo; 11) analisi geochimiche; 12) petrologia del metamorfico; 13) geochimica applicata; 14) cristallochimica; 15) mineralogia sistematica; 16) minerogenesi; 17) geologia dei combustibili fossili; 18) giacimenti di idrocarburi; 19) prospezione geomineraria; 20) prospezioni geofisiche. C) Indirizzo geofisico e geologico-strutturale. Discipline caratterizzanti: 1) fisica della terra solida; 2) sismologia; 3) geologia strutturale; 4) geologia del cristallino; 5) geodinamica. Discipline facoltative: 1) prospezioni geofisiche; 2) geofisica applicata; 3) geofisica marina; 4) fisica del vulcanismo; 5) vulcanologia; 6) geotermia; 7) sismica applicata; 8) geodesia e cartografia; 9) esplorazione geologica del sottosuolo; 10) geomagnetismo; 11) giacimenti minerari; 12) geologia regionale; 13) oceanografia fisica; 14) calcolo numerico; 15) sismometria; 16) geochimica applicata; 17) complementi di geofisica; 18) geofisica mineraria; 19) paleomagnetismo; 20) tettonofisica. D) Indirizzo geologico applicato. Discipline caratterizzanti: 1) complementi di geologia applicata; 2) rilevamento geologico tecnico; 3) idrogeologia; 4) fotogeologia; 5) esplorazione geologica del sottosuolo. Discipline facoltative: 1) geologia regionale; 2) mineralogia applicata; 3) geomorfologia applicata; 4) geofisica applicata; 5) sedimentologia e regime dei litorali; 6) geotecnica; 7) estimo (con principi tecnico-economici); 8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici; 9) geochimica applicata; 10) idrogeologia applicata; 11) topografia e cartografia; 12) petrografia applicata; 13) sismica applicata. Art. 99. - L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto e' condizionata da: superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale e inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella; superamento del colloquio di lingua inglese. In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio. Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche. L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese. Gli studenti, per sostenere l'esame di laurea devono svolgere un lavoro di tesi sperimentale impostato e coordinato dal relatore, nonche' le due tesine; l'esame di laurea consta: della discussione di una tesi scritta; della discussione di una fra le due tesine. Un rilevamento geologico ed una ricerca di laboratorio devono comparire nella tesi o in una delle due tesine. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 19 aprile 1993 Il rettore