COMUNICATO

Comunicato relativo alla deliberazione del 7 aprile 1993 recante:
   "Approvazione  dei  modelli per le comunicazioni di partecipazioni
   rilevanti ai sensi dell'art. 5, sub art. 1, della legge  7  giugno
   1974,  n.  216,  e successive modificazioni, sostitutivi di quelli
   approvati con delibera n. 6095 del 14 aprile 1992.  (Deliberazione
   n. 6966)".
(GU n.115 del 19-5-1993 - Suppl. Ordinario n. 49)

  Alla  deliberazione  citata  in epigrafe, riportata a pag. 33 della
sopra indicata Gazzetta  Ufficiale,  devono  intendersi  allegate  le
"istruzioni  di compilazione" a suo tempo, per mero errore materiale,
omesse e, qui di seguito, riportate:
 
           PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA' CON AZIONI
          QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO
 
   Istruzioni per la compilazione del modello 19/A di cui all'art. 5,
sub art. 1, della legge n. 216 del 7 giugno 1974 nonche' dello schema
per le comunicazioni di cui all'art. 5-bis, sub art. 1,  della  legge
n. 216 del 7 giugno 1974.
   L'art.  19  del  decreto legislativo del 14 dicembre 1992, n. 481,
emanato in  attuazione  della  direttiva  89/646/CEE,  ha  modificato
l'art.  9  della  legge  4 giugno 1985, n. 281. A seguito della nuova
disposizione,  devono   essere   comunicate   alla   Banca   d'Italia
esclusivamente le partecipazioni in misura superiore alla percentuale
stabilita  dalla  stessa Banca d'Italia, in enti creditizi o societa'
che concedono finanziamenti sotto qualsiasi  forma  e  non  anche  le
partecipazioni in societa' con azioni quotate in borsa o negoziate al
mercato ristretto. Conseguentemente si e' reso necessario predisporre
modificazioni al modello 19/A ed alle relative istruzioni.
 
          AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/50
 
   Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5 della legge n. 216/74 cosi'
come  sostituito  dall'art.  11  della  legge  n. 149/92, sono tenuti
all'invio della segnalazione alla CONSOB ed alla societa' partecipata
entro  48  ore  dall'operazione,  tutti  coloro,  persone  fisiche  e
giuridiche,  che  in  via  diretta  o  per  il  tramite  di  societa'
controllate  o  di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta  persona
superano  la soglia del 2% del capitale sottoscritto rappresentato da
azioni con diritto di voto in una  societa'  con  azioni  quotate  in
borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto (*).
   A  detta  comunicazione,  sempre  che  venga  superata la predetta
soglia  del  2%  di  possesso,  sono  altresi'  tenute  le   societa'
fiduciarie  intestatarie  di  azioni  per  conto di terzi, nonche' le
societa' di gestione di fondi comuni di  investimento  mobiliare  con
riferimento  ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio
dei fondi gestiti.
   I  soggetti  tenuti  all'obbligo   della   segnalazione   dovranno
effettuare  la  comunicazione  nell'ipotesi  di successiva variazione
della  partecipazione  quando  la  stessa  superi  in  aumento  o  in
diminuzione  il  limite dell'1% del capitale sociale rappresentato da
azioni  con  diritto  di  voto,  oppure  nell'ipotesi   in   cui   la
partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come
sopra individuato.
   Tale  comunicazione  dovra'  essere effettuata entro il termine di
trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.
_______________________
             (*)  Deve  essere  utilizzato  il   modello   19/B,   da
          trasmettere  alla  CONSOB ed alla societa' partecipata, nel
          caso  di  comunicazioni  rese  dalle  societa'  con  azioni
          quotate  in  borsa  o  ammesse alle negoziazioni al mercato
          ristretto con riferimento alle partecipazioni superiori  al
          10% del capitale dalle stesse detenute in societa' italiane
          ed  estere  le  cui  azioni non sono quotate in borsa o non
          sono ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto  o  in
          societa' a responsabilita' limitata.
   La  dichiarazione  e'  dovuta inoltre nei casi in cui intervengano
variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G,
H, ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.
   Le societa' o gli enti facenti capo a societa' o enti tenuti  alla
redazione  di  un  bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di
effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga  resa
dalla  societa'  o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la
controlla.
   Nell'ipotesi in cui la societa' o ente capogruppo  non  rediga  un
bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74,
puo'  essere  assolto  con  una  comunicazione  effettuata  dal  solo
soggetto capogruppo, o dalla  persona  fisica  che  lo  controlla,  a
condizione   che   la   comunicazione   medesima   sia   sottoscritta
congiuntamente da tutte le societa' che si pongono, all'interno della
catena partecipativa, tra  il  soggetto  dichiarante  e  la  societa'
partecipata.
   Qualora la partecipazione riguardi una societa' di intermediazione
mobiliare  che  abbia  azioni quotate in borsa o negoziate al mercato
ristretto l'obbligo di cui all'art. 4 della legge 2 gennaio 1991,  n.
1,  si  ritiene assolto con il solo invio dei modelli 19/A in duplice
copia.
   Ai fini del calcolo della percentuale non va  tenuto  conto  delle
azioni  prive  del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio);
al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali
il socio sia privato ex lege (ad esempio, azioni proprie), o per atti
di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia),  del
diritto di voto sulle medesime.
   Nell'ipotesi  di  azioni  oggetto  di  contratto  di  pegno  e  di
usufrutto,  il  creditore  pignoratizio  e  l'usufruttuario  dovranno
effettuare  la  segnalazione  solo  nel caso in cui ad essi spetti il
diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi  di  contratti  di
pegno  che  prevedono  particolari  clausole inerenti l'esercizio del
diritto di voto in relazione agli argomenti che  figurano  all'ordine
del  giorno dell'assemblea, la comunicazione dovra' essere effettuata
sia dal proprietario delle  azioni  sia  dal  creditore  pignoratizio
specificando, nell'apposito spazio in fondo al modello, le situazioni
rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.
   Nell'ipotesi   di  azioni  possedute  a  titolo  di  deposito,  il
depositario dovra' effettuare la segnalazione solo nel  caso  in  cui
esso  eserciti  discrezionalmente  il  diritto  di voto inerente alle
azioni.
   Nell'ipotesi  di  azioni  oggetto  di contratto di riporto, sia il
riportato che il riportatore sono tenuti a rendere  la  comunicazione
ove  vengano  superati  i  limiti  percentuali  previsti dalla norma,
specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.
   Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della
percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da  azioni  con
diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle succes-
sive modificazioni.
   In  ipotesi  di  variazione  del  capitale  sociale, gli eventuali
obblighi di comunicazione  da  parte  dei  soggetti  tenuti  dovranno
essere  adempiuti secondo le istruzioni di seguito riportate relative
alla compilazione del quadro B.
   Nella medesima ipotesi, le societa' con azioni quotate in borsa  o
ammesse  alle negoziazioni nel mercato ristretto, nello stesso giorno
in cui gli amministratori depositano per  l'iscrizione  nel  registro
delle  imprese  l'attestazione relativa alla variazione del capitale,
dovranno portare a conoscenza del mercato, mediante pubblicazione  di
un  avviso  su  almeno  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale,  le
variazioni del capitale sociale rappresentato da azioni  con  diritto
di voto superiori al cinque per cento.
   Per  le  societa'  cooperative, la dichiarazione attiene al numero
totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo,
conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal
numero dei  voti  che  di  fatto  possono  essere  espressi  in  sede
assembleare.
   La  comunicazione andra' inviata alla societa' partecipata ed alla
CONSOB. Le comunicazioni si intendono effettuate nel  giorno  in  cui
sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata
a.r.
   In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa
comunicazione  dovra' essere consegnata direttamente ovvero inviata a
mezzo telefax, al numero 06/8477505, entro il termine suddetto.
   Si precisa che l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74,  si
considera  assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/A e
19/B.
 
                      MODALITA' DI COMPILAZIONE
 
QUADRO A: Dichiarante.
   Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per  le
persone  fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo eventuali
titoli) e, per le persone giuridiche e per le societa' di persone, la
ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto  costitutivo
e dalle successive modificazioni, nonche' l'eventuale sigla sociale.
   Per  la  specie  e  per  il  settore  di operativita', le relative
caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:
 
               SPECIE                         SETTORE DI OPERATIVITA'
                  -                                       -
08 Societa' semplice                     01 Aziende autonome
41 Societa' in accomandita per azioni    02 Enti territoriali
42 Societa' in accomandita semplice      03 Enti pubblici economici
43 Societa' in nome collettivo           04 Alimentare agricolo
51 Societa' per azioni                   05 Assicurativo
52 Societa' a responsabilita' limitata   06 Bancario
61 Societa' cooperativa a responsa-      07 Cartario ed editoriale
    bilita' limitata
62 Societa' cooperativa a responsa-      08 Cementifero
    bilita' illimitata
71 Istituzioni creditizie                09 Chimico
72 Comuni, province e regioni            10 Commercio
74 Enti e societa' non residenti         11 Comunicazioni
14 Enti vari                             12 Elettronico
                                         13 Finanziario
                                         14 Immobiliare ed edilizio
                                         15 Meccanico e automobili-
                                             stico
                                         16 Minerale e metallurgico
                                         17 Tessile
                                         18 Altri
   -  Causale  della  dichiarazione:  andra'  indicata  nell'apposito
riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una  delle
ipotesi di seguito specificate:
    1.  Dichiarazione  iniziale da effettuare nei casi di superamento
del limite del 2% di possesso di azioni  per  le  quali  il  soggetto
dichiarante  e',  in  via diretta o per il tramite di altri soggetti,
titolare della partecipazione o del diritto di voto.
    2. Dichiarazione da effettuare per  variazioni  superiori  all'1%
della  partecipazione  gia'  comunicata  con causale 1, sempreche' la
variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.
    3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale
entro il limite previsto del 2%.
    4. Dichiarazione da effettuare nei casi  in  cui,  non  essendosi
verificata  una  delle  ipotesi  precedenti  (causale 1, 2, 3), siano
intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai  quadri
G, H ed L come precisato nelle relative istruzioni.
   In  ipotesi  di  successione  mortis  causa  o di fusione, i nuovi
soggetti titolari  della  partecipazione,  oltre  ad  effettuare  una
segnalazione  a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare
la riduzione della percentuale entro il limite previsto  in  capo  al
precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.
   Qualunque  sia  la  causale della dichiarazione, il modello andra'
compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia
al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G,  H  ed  L,
aggiornata al momento di invio della dichiarazione.
   In ipotesi di modifiche del contenuto informativo di cui ai quadri
A e B (ad es. variazione della denominazione sociale, trasformazione,
cambio  di  residenza,  trasferimento  della  sede legale), non sara'
necessario compilare un nuovo modello ma  e'  sufficiente  comunicare
tali dati alla CONSOB ed alla societa' partecipata, con una nota.
   -  Data  dell'acquisto  o  della  variazione della partecipazione:
andra' indicata la data dalla quale decorre  il  termine  di  48  ore
ovvero   di  30  giorni  entro  il  quale  deve  essere  eseguita  la
comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i
giorni di borsa chiusa.
   In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto  o
trasferimento  per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto
o di deposito, dovra' farsi riferimento alla data di  perfezionamento
dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.
   In  caso  di  operazioni di compravendita in borsa a termine fermo
deve farsi  riferimento  alla  data  di  liquidazione  di  fine  mese
borsistico.
   Nell'ipotesi  in  cui  le  variazioni  della percentuale in misura
superiore all'1 per  cento  del  capitale  sociale  rappresentato  da
azioni con diritto di voto si siano verificate per successive fasi od
operazioni,   si   dovra'   far  riferimento  alla  data  dell'ultima
operazione che ha determinato il superamento di detto limite.
   - Codice dell'acquisto o della  variazione  della  partecipazione:
andra'  indicato,  secondo  i  codici di seguito riportati, il titolo
dell'acquisto  o  della  variazione  facendo  riferimento  all'ultima
operazione che determina l'obbligo della segnalazione:
    A) compravendita in borsa o nel mercato ristretto;
    B) compravendita;
    C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi;
    D) successione o acquisizione a causa di morte;
    E) pegno;
    F) usufrutto;
    G) deposito;
    H) riporto;
    I) altro.
QUADRO B: Societa' partecipata.
   Andranno  indicati,  negli  appositi spazi, la denominazione della
societa' partecipata ed il relativo codice fiscale.
   - Capitale sociale in azioni con diritto di voto: andra'  indicato
il  numero  delle  azioni  rappresentanti  il capitale con diritto di
voto,  quale  risulta  dall'atto  costitutivo  e   dalle   successive
modificazioni.
   Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria: andra'
indicato il numero delle azioni  rappresentanti  il  capitale  aventi
diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
   Nelle  ipotesi  di  variazione  del  capitale, l'eventuale obbligo
della segnalazione decorre dal giorno del deposito  per  l'iscrizione
nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione
del capitale sociale.
   Per  le  societa' cooperative quotate si fara' riferimento ai dati
dell'ultimo bilancio approvato.
QUADRO C: Azioni possedute direttamente dal dichiarante.
   - Azioni possedute: il dichiarante dovra' indicare  il  numero  di
azioni  aventi  diritto  di  voto  possedute  direttamente, suddivise
secondo il titolo del possesso; per le azioni  in  proprieta'  e  per
quelle  oggetto  di  contratto  di riporto, il riquadro dovra' essere
compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante  sia
titolare o meno del diritto di voto.
   -  Azioni  per  le quali il dichiarante sia privato del diritto di
voto: in questo  riquadro,  che  dovra'  essere  compilato  solo  dal
proprietario  che  sia  privato del diritto di voto ovvero per azioni
oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero  di
azioni  per  le  quali  il  dichiarante  stesso  non sia titolare del
diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati
al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.
   -  Azioni  con  diritto  di  voto in capo al soggetto dichiarante:
andra' indicato il numero complessivo  di  azioni  per  le  quali  il
dichiarante  e'  titolare  del  diritto  di  voto.  Tale  numero deve
corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed
il totale delle azioni per  le  quali  il  soggetto  dichiarante  sia
privato del diritto di voto.
   -  Di  cui  con  diritto  di voto nell'assemblea ordinaria: andra'
indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni
indicato nel precedente riquadro.
QUADRO D: Azioni possedute per il tramite  di  societa'  controllate,
fiduciarie, interposta persona.
   -  Azioni  possedute:  andra' riportato il numero di azioni aventi
diritto di voto possedute per il tramite di societa' controllate (*),
fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di  possesso
di queste ultime. Per le azioni in proprieta' e per quelle oggetto di
contratto  di riporto, il riquadro andra' compilato indipendentemente
dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del
diritto  di  voto.  L'indicazione  dei  soggetti  interposti   andra'
riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.
   Nell'ipotesi  in  cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a
piu' soggetti (rientranti nelle categorie delle societa'  controllate
o  fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per
ciascun titolo di possesso.
   - Azioni  per  le  quali  i  soggetti  controllati,  fiduciari  ed
interposte  persone  sono  privati  del  diritto  di  voto: in questo
riquadro, che dovra' essere compilato solo  qualora  il  proprietario
sia  privato  del  diritto  di  voto  ovvero  per  azioni  oggetto di
contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni  per
le  quali  i  soggetti  interposti  siano privati del diritto di voto
anche nell'ipotesi in cui il voto stesso  spetti  ad  altra  societa'
controllata,  fiduciaria  o interposta persona (cfr. istruzioni rela-
tive alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui  spetta
il diritto di voto).
   -  Azioni  con  diritto  di  voto in capo ai soggetti controllati,
fiduciari  ed  interposte  persone:  andra'   riportato   il   numero
complessivo  delle  azioni  per  le  quali  i predetti soggetti siano
titolari del diritto di voto. Tale  numero  deve  corrispondere  alla
differenza  tra  il  totale delle azioni possedute ed il totale delle
azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.
________________________
            (*) Ai fini della  definizione  di  societa'  controllata
          dovra'farsi  riferimento  al  disposto  dell'art.  5-quater
          introdotto dal D.L. n.  90/92.
   - Di cui con diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria:  andra'
indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni
indicato nel precedente riquadro.
QUADRO E: Azioni possedute per conto di altri soggetti.
   Tale   quadro  andra'  compilato  dalle  societa'  fiduciarie  che
posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.
   - Numero totale degli effettivi proprietari:  andra'  indicato  il
numero  complessivo degli effettivi proprietari delle azioni detenute
in  via  fiduciaria  indipendentemente  dalla  quantita'  di   azioni
possedute da ciascuno di essi.
   -  Azioni  possedute:  andra'  indicato  il  numero complessivo di
azioni con  diritto  al  voto  possedute  dalla  societa'  fiduciaria
dichiarante  per  conto  di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti
andra' riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora
il loro possesso unitario sia superiore al 2%  del  capitale  sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto.
   -  Azioni  per  le quali il dichiarante sia privato del diritto di
voto: andra' riportato il numero delle azioni per le quali il diritto
di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla societa' fiduciaria.
Ove ne ricorrano le condizioni andra' compilato il quadro G,  secondo
le relative istruzioni.
   -  Azioni  con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il
numero di azioni deve corrispondere alla  differenza  tra  il  totale
delle  azioni  possedute  e  le  azioni  per  le  quali  la  societa'
fiduciaria sia privata del diritto di voto.
   - Di cui con diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria:  andra'
indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni
indicato nel precedente riquadro.
   Le  medesime  istruzioni  si  applicano  anche ai soggetti diversi
dalle societa' fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi.
QUADRO F: Azioni possedute da societa' di gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare.
   Le  societa'  di  gestione  di  fondi   comuni   devono   indicare
l'ammontare  complessivo  delle  azioni  possedute  dall'insieme  dei
propri fondi di investimento mobiliare,  indicando  separatamente  il
numero  delle  azioni  con diritto di voto, specificando il numero di
azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, e quelle pri-
vate di tale diritto.
 
                              RIEPILOGO
 
   - Azioni totali possedute: andra' indicato il numero totale  delle
azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri
soggetti,  in  qualita'  di  societa'  fiduciaria  o  di  societa' di
gestione di fondi comuni  di  investimento,  indipendentemente  dalla
titolarita'  del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto
percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale  rappresentato  da
azioni con diritto di voto.
   -  Di  cui  con  diritto  di voto nell'assemblea ordinaria: andra'
indicato  il  numero  totale  delle  azioni  con  diritto   di   voto
nell'assemblea  ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per
il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di
societa'   di   gestione   di   fondi   comuni    di    investimento,
indipendentemente  dalla  titolarita'  del  diritto  di  voto. Andra'
inoltre indicato il  rapporto  percentuale  tra  tali  azioni  ed  il
capitale   sociale  rappresentato  da  azioni  con  diritto  di  voto
nell'assemblea ordinaria.
   - Azioni con diritto di voto possedute: andra' riportato il numero
delle azioni - calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E ed F
- per il quale il dichiarante, in proprio, per il  tramite  di  altri
soggetti,  in  qualita'  di  societa'  fiduciaria  o  di  societa' di
gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti  di
voto. Andra' indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni
ed  il  numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di
voto di cui al quadro B.
   - Di cui con diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria:  andra'
indicato  il  numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante,
in proprio o per  il  tramite  di  altri  soggetti,  in  qualita'  di
societa'  fiduciaria  o  di  societa'  di gestione di fondi comuni di
investimento, sia  titolare  del  diritto  di  voto.  Andra'  inoltre
indicato  il  rapporto  percentuale  tra  tali  azioni ed il capitale
sociale rappresentato da azioni con diritto  di  voto  nell'assemblea
ordinaria.
   La  prima  pagina  del modello andra' completata con la data della
dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo  indirizzo  (con
la  specifica  del  codice  di  avviamento  postale),  ed  il  numero
telefonico.
   Dovranno inoltre  essere  barrate  le  caselle  corrispondenti  ai
quadri  riempiti  (B,  C,  D,  E,  F).  Qualora  il dichiarante abbia
riempito anche uno o piu' quadri  G,  H  ed  L,  dovra'  pure  essere
indicato  -  nelle  caselle  corrispondenti  -  il  numero  dei fogli
riempiti per ciascun quadro.
   - Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero  complessivo
dei fogli che compongono la dichiarazione.
QUADRO  G:  Elenco  dei soggetti cui spetta il diritto di voto con un
numero di azioni superiore al 2% del  capitale,  con  esclusione  del
dichiarante e di quelli ricompresi nei quadri H ed L.
   In questo quadro dovra' essere riportato l'elenco dei soggetti cui
spetta  il  diritto  di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in
qualita' di societa' fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri
H ed L.
   I soggetti  cui  spetta  il  diritto  di  voto  andranno  indicati
esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute
dal  dichiarante  direttamente o indirettamente, gli stessi risultino
titolari di diritti di voto in misura superiore al  2%  del  capitale
sociale  rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro
B.
   Per ogni soggetto andra' indicato il numero delle  azioni  per  le
quali  spetta  il  diritto  di  voto,  specificando  le azioni aventi
diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
   Andra' effettuata una nuova comunicazione nel  caso  di  modifiche
dell'elenco  di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti
di voto in capo a  detti  nominativi,  sempre  con  riferimento  alle
azioni  possedute  dal  dichiarante  direttamente  o  indirettamente,
registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al
di sopra del limite del 2%.
   Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso  riquadro
che  sara'  completato  secondo  le  medesime istruzioni riportate al
precedente quadro A.
   - Quadro di provenienza e  relativo  titolo  di  possesso:  dovra'
essere  precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno
capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di societa'
controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto  di
altri  soggetti  (E).  Nei primi due casi andra' inoltre precisato il
titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.
   Ove  sia  necessario,  potranno  essere  utilizzati piu' fogli del
quadro  G.  In  ogni  caso   i   fogli   dovranno   essere   numerati
progressivamente a partire dal numero 1.
QUADRO  H:  Distinta  delle  societa' controllate, fiduciarie e delle
interposte persone per il  tramite  delle  quali  sono  possedute  le
azioni.
   Tale  quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato
il quadro D, deve riportare l'indicazione delle societa' controllate,
fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle  quali  il
dichiarante possiede azioni di societa' quotate.
   Una  nuova  comunicazione  deve essere effettuata solo nel caso in
cui varino  i  soggetti  indicati  nel  presente  quadro,  ossia,  si
inserisca  o  esca un soggetto della catena partecipativa, ovvero nel
caso in cui le azioni spettanti al soggetto  titolare  delle  stesse,
segnalato   nella  parte  superiore  del  quadro  H,  registrino  una
variazione superiore all'1%, ossia, solo quando il soggetto, titolare
diretto della partecipazione rilevante nella societa'  oggetto  della
comunicazione,  vari  la propria partecipazione in misura superiore o
inferiore all'1%.
   Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle  azioni  andra'
riempito un separato foglio secondo le seguenti modalita':
    Societa'  controllata,  fiduciaria  o interposta persona titolare
delle azioni con diritto di voto: il riquadro andra'  completato  per
ciascun  titolare  in  via  diretta  di  tali  azioni  riportando  le
generalita'  del  soggetto  secondo  le  istruzioni   relative   alla
compilazione  del  precedente  quadro  A.  Andranno  poi riportate le
azioni della  societa'  oggetto  della  comunicazione  possedute  dal
soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni rel-
ative alla compilazione del precedente quadro D.
    Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella A
ove  il  titolare  sia  intestatario  fiduciario  delle  azioni della
societa' per conto del dichiarante.
   Nel caso di rapporto di controllo - ai sensi dell'art. 1/5-quater,
introdotto dal D.L. n. 90/92  -  andra'  barrata  rispettivamente  la
casella  B  o la casella C se la posizione di controllo e' assicurata
al dichiarante dalle azioni detenute in via  diretta  ovvero  in  via
indiretta  per il tramite altri soggetti. Se il rapporto di controllo
e'  assicurato  da  accordi  con  altri  soci,  che  conferiscono  al
dichiarante  la maggioranza dei diritti di voto, andra' barrata anche
la casella D. Se il dichiarante ha il diritto di nominare e  revocare
la  maggioranza  degli amministratori andra' barrata anche la casella
E.
   Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo
delle azioni possedute in via diretta e  indiretta  si  dovra'  tener
conto,  ai  fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri,
del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che  detiene
il  maggior numero di azioni della societa' controllata. In ogni caso
andranno  riportati  i  rapporti  partecipativi  esistenti   tra   il
dichiarante e la societa' controllata, specificando la percentuale di
azioni  possedute  in via diretta o indiretta per il tramite di altri
soggetti.
   - Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato
dalle azioni detenute in  via  indiretta,  andranno  riportati  nella
seconda  parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed
il soggetto titolare delle azioni con  le  medesime  modalita'  sopra
descritte.  Nel  caso  in cui tra il dichiarante ed il titolare delle
azioni si frappongano piu' societa' controllate andra' segnalata  una
unica  catena  partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di
controllo  diretto,  della  societa'  che,  nell'ambito  del  gruppo,
detiene   il   maggior  numero  di  azioni  del  soggetto  interposto
controllato. Ove per la  segnalazione  dei  soggetti  interposti  non
fosse  sufficiente  un  unico  foglio,  la catena andra' descritta in
fogli successivi numerati progressivamente.
   - Firma del legale rappresentante: ove si opti per la segnalazione
a firma congiunta, ciascun quadro H andra'  sottoscritto  dal  legale
rappresentante  della  societa'  cui il quadro si riferisce ovvero da
persona munita di apposita delega.
QUADRO L:  Elenco  degli  effettivi  proprietari  delle  azioni  (con
esclusione  di quelli il cui pacchetto di proprieta' sia inferiore al
2% del capitale).
   Andra' riportato, da  parte  della  societa  fiduciaria,  l'elenco
degli effettivi proprietari delle azioni possedute nel caso in cui le
azioni   in   proprieta'  risultino  superiori  al  2%  del  capitale
rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro  B.  Per
ogni  soggetto  andra' indicato il numero delle azioni delle quali e'
effettivo proprietario, specificando le azioni aventi diritto di voto
nell'assemblea ordinaria.
   Andra' effettuata una nuova comunicazione nel  caso  di  modifiche
dell'elenco  di  tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto
fiduciario intrattenuto, risultino  variazioni  delle  partecipazioni
detenute  per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1%
del capitale, sempreche' tali partecipazioni permangano al  di  sopra
del  limite del 2%. Tale comunicazione dovra' essere effettuata anche
qualora la percentuale complessivamente detenuta dalla fiduciaria non
subisca variazioni.
   Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso  riquadro
che  sara'  compilato  secondo  le istruzioni per la compilazione del
precedente quadro A.
   Ove sia necessario, potranno  essere  utilizzati  piu'  fogli  del
quadro   L.   In   ogni   caso   i  fogli  dovranno  essere  numerati
progressivamente a partire dal numero 1.
 
        AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5- BIS
   Ai  sensi  del  primo  comma  dell'art.  1/5-  bis  della legge n.
216/7/4, come sostituito dal D.L. n.  90/92,  il  superamento  (e  la
riduzione della percentuale al di sotto) delle soglie del 10, 20, 33,
50  e  75 per cento del capitale sottoscritto rappresentato da azioni
con diritto di voto di societa' le cui azioni sono quotate in borsa o
ammesse  alle  negoziazioni  nel  mercato   ristretto   deve   essere
comunicato alla CONSOB ed alla societa' partecipata.
   L'obbligo   incombe   su  tutti  coloro  che,  persone  fisiche  o
giuridiche, in via diretta o indiretta, si trovino  nelle  situazioni
sopra indicate.
   Il  termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione
e' di due giorni dal momento in cui si e' avuta  conoscenza,  ovvero,
date  le  circostanze,  dal  momento  in  cui si sarebbe dovuto avere
conoscenza degli effetti obbligatori dell'atto, compiuto in  borsa  o
fuori   borsa,   anche   se   gli   effetti   reali   si   verificano
successivamente.
   Nell'ipotesi di variazione del  capitale  sociale  della  societa'
oggetto  della  comunicazione, l'eventuale obbligo della segnalazione
decorre dal giorno del deposito per l'iscrizione nel  registro  delle
imprese   dell'attestazione  dell'avvenuta  variazione  del  capitale
sociale.
   Ai fini del calcolo dei due giorni non vanno  computati,  sia  per
operazioni  compiute  in  borsa,  sia  fuori borsa, i giorni di borsa
chiusa.
   Ai fini del calcolo della  percentuale,  si  applica  il  comma  2
dell'art. 1/5 secondo le istruzioni gia' riportate.
   Inoltre,  si  tiene  conto  anche  delle azioni possedute da altri
soggetti con i quali si e' concluso, direttamente  o  indirettamente,
un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto. In
tal  senso,  le  azioni sindacate possedute da ciascun soggetto vanno
sommate a quelle sindacate possedute dagli  altri  soggetti  aderenti
all'accordo;  qualora  il  totale  delle  azioni  sindacate superi la
soglia  rilevante,  ciascun  soggetto  sara'   tenuto   autonomamente
all'obbligo  di  segnalazione  di  cui  all'art. 1/5-bis, anche se il
possesso unitario non sia rilevante ai fini  dell'applicazione  della
norma.
   Una  nuova  comunicazione dovra' essere effettuata da ciascuno dei
soggetti  aderenti,  qualora  per  effetto  dell'acquisto   o   della
dismissione   anche  di  uno  solo  dei  soggetti,  il  totale  della
percentuale sindacata superi (o si riduca al di sotto di)  una  delle
soglie rilevanti.
   Sempre  ai fini del calcolo della percentuale, si deve tener conto
delle azioni che in  virtu'  di  accordi  stipulati,  direttamente  o
indirettamente,  si  possono  acquistare  in  borsa o fuori borsa, di
propria iniziativa. In tali casi, l'obbligo, che decorre  dalla  data
dell'accordo, prescinde dall'acquisto. Nell'ipotesi in cui il diritto
di  acquisto  non  venga  esercitato,  il  soggetto  sara'  tenuto  a
comunicare  nei   termini   la   riduzione   della   percentuale   di
partecipazione al di sotto della soglia rilevante.
   Qualora  i  soggetti interposti si avvalgano dell'esenzione di cui
all'art. 1/5-ter, i soggetti capogruppo o la persona  fisica  che  li
controlla  dovranno  effettuare  la  comunicazione  nei  termini  cui
sarebbe tenuto il diretto partecipante (esemplificando, A controlla B
e C i quali possiedono rispettivamente il 15 ed il 10 per  cento  del
capitale  di  una societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle
negoziazioni nel mercato ristretto. Qualora B acquisti un ulteriore 6
per cento, il soggetto A, in regime  di  esenzione  di  cui  all'art.
1/5-ter,  sara' tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'art.
1/5-bis, anche se la percentuale totale da lui posseduta  non  supera
la  soglia rilevante del 33 per cento; nell'ipotesi in cui i soggetti
interposti non si avvalgano dell'esenzione sopra ricordata, sara'  il
soggetto  B  a  dover  effettuare  la  comunicazione  di cui all'art.
1/5-bis, ed il soggetto A sara' tenuto solo alla dichiarazione di cui
all'art. 1/5).
   La predetta comunicazione dovra' essere trasmessa a mezzo telex  o
telefax,   al   numero  06/8477505,  secondo  lo  schema  di  seguito
riportato. Dovra' essere indicato che trattasi  di  comunicazione  ai
sensi dell'art. 1/5-bis, legge n. 216/74.
   Le  comunicazioni  a  mezzo telefax dovranno essere confermate per
lettera da recapitare alla CONSOB entro il termine di 7 giorni; nello
stesso termine e con le stesse modalita' potranno  essere  comunicate
eventuali rettifiche ed integrazioni a comunicazioni gia' effettuate.
   Si  richiede,  infine,  che  copia  dell'avviso  che  la  societa'
partecipata deve pubblicare ai  sensi  del  settimo  comma  dell'art.
1/5-bis,  sia  trasmessa  alla CONSOB, contestualmente all'invio agli
organi di stampa, con i medesimi mezzi e modalita' sopra individuati.
Dovranno  altresi'  essere  specificati  i  giornali  su  cui   sara'
pubblicato il suddetto avviso e la data di pubblicazione.
MODALITA'  DI  COMPILAZIONE  DELLO  SCHEMA APPROVATO DALLA CONSOB CON
DELIBERA
N. 6036 DELL'11 MARZO 1992 PUBBLICATA NELLA G.U. N. 65 DEL  18  MARZO
1992
Soggetto dichiarante:
   -  andra'  riportato,  se persone fisiche: nome, domicilio, codice
fiscale, numero di telefono; se  persone  giuridiche  o  societa'  di
persone:  denominazione  e  ragione  sociale,  sede,  codice fiscale,
numero di telefono.
Societa' partecipata:
   - andranno indicati  i  seguenti  dati:  denominazione  e  ragione
sociale,  sede,  codice  fiscale, numero, valore nominale e categorie
delle azioni rappresentanti il capitale sottoscritto con  diritto  di
voto quale risulta dall'atto costitutivo.
Eventuali soggetti interposti:
   -  dovranno  essere  indicate le societa' controllate, le societa'
fiduciarie o le interposte persone tramite le quali  si  possiede  la
partecipazione  rilevante. Per ogni soggetto dovranno essere indicati
gli stessi dati richiesti per il soggetto dichiarante.
Nominativo della/e controparte/i dell'operazione:
   - andra' indicato il nominativo della/e controparte/i solo qualora
questi   ultimi   siano   autonomamente   tenuti   agli  obblighi  di
comunicazione di cui  agli  articoli  1/5  o  1/5-  bis  e  cio'  sia
conosciuto o conoscibile da parte del soggetto dichiarante.
Data dell'operazione:
   -  andra'  indicata  la data dell'operazione. Qualora l'operazione
dovesse essere perfezionata in  un  momento  successivo,  specificare
anche tale data.
Tipo dell'operazione:
   -  andra'  indicato se trattasi di compravendita, in borsa o fuori
borsa, negozi di pegno, usufrutto, ecc.
Categoria, numero e valore nominale delle azioni oggetto
   dell'operazione  e  percentuale  rispetto  al   capitale   sociale
   rappresentato da azioni con diritto di voto:
   -   i   dati  richiesti  andranno  riferiti  alle  azioni  oggetto
dell'operazione.
Totale azioni possedute:
   - andra' indicato il numero  totale  delle  azioni,  distinte  per
categorie,   possedute   dal   soggetto,   rapportandolo  in  termini
percentuali al capitale  sottoscritto  rappresentato  da  azioni  con
diritto  di  voto.  Occorrera',  inoltre,  precisare  il  titolo  del
possesso.
In ipotesi di accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti
   di voto:
   - si dovra' indicare la percentuale totale  delle  azioni  per  le
quali  esiste  l'accordo  e  la  percentuale detenuta dal dichiarante
nell'ambito dell'accordo.  La  percentuale  di  azioni  detenute  dal
dichiarante  nell'ambito dell'accordo potra' o meno coincidere con il
totale delle azioni possedute dal dichiarante stesso e con il  numero
delle  azioni  oggetto  dell'operazione.  Il  nominativo  degli altri
soggetti aderenti all'accordo dovra' essere indicato anche se  uno  o
piu' di essi non siano autonomamente tenuti alla comunicazione di cui
all'art. 1/5. Si precisa che il soggetto aderente all'accordo in base
al  quale venga superata una delle soglie di cui all'art. 1/5-bis, ma
che possieda unitariamente una percentuale inferiore al 2  per  cento
del  capitale  con diritto di voto di una societa' con azioni quotate
in borsa, sara' tenuto ad effettuare esclusivamente la  comunicazione
di cui all'art. 1/5- bis e non anche quella di cui all'art. 1/5.
In ipotesi di accordo in virtu' del quale si possono acquistare
   azioni di propria iniziativa:
   -   andra'   indicato,   oltre   al  nominativo  del  partecipante
all'accordo, il tipo di accordo, nonche' i  termini  e  le  modalita'
previsti per l'acquisizione.
 
           INTERRELAZIONI TRA GLI ARTICOLI 1/5 ED 1/5- BIS
 
   Si  precisa  che  la  comunicazione effettuata in base al disposto
dell'art. 1/5-bis, introdotto dal  D.L.  n.  90/92,  non  sostituisce
quella  dovuta  ai  sensi  dell'art.  1/5, tranne l'ipotesi in cui la
prima sia redatta sul modello 19/A  e  contenga  tutti  gli  elementi
informativi  richiesti  ai  sensi  delle due norme. In tal caso nelle
annotazioni  dovra'  essere  indicato  che  la  comunicazione   viene
effettuata ai sensi degli articoli 1/5 ed 1/5-bis.
 
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL
   MERCATO   RISTRETTO  IN  SOCIETA'  NON  QUOTATE,  IN  SOCIETA'  DI
   INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ISCRITTE ALL'ALBO  DI  CUI  ALL'ART.  3,
   COMMA  1,  DELLA  LEGGE N. 1/91 ED IN SOCIETA' FIDUCIARIE ISCRITTE
   ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO PREDETTO,  PREVISTE  ALL'ART.  17,
   COMMA 2, DELLA MEDESIMA LEGGE.
 
Istruzioni  per  la  compilazione del modello 19/B di cui all'art. 5,
sub art. 1, della legge n. 216 del 7 giugno 1974
   Ai sensi dell'art 1/5, comma 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216,
sono   tenute   all'invio   della   segnalazione,   entro   48    ore
dall'operazione,  le  societa'  con azioni quotate in borsa o ammesse
alle negoziazioni al mercato ristretto, che in via diretta o  per  il
tramite  di  societa'  controllate  o  di  societa'  fiduciarie o per
interposta persona, partecipano in  misura  superiore  al  10  %  del
capitale  sottoscritto  in  una  societa',  italiana o estera, le cui
azioni non sono quotate in  borsa  o  ammesse  alle  negoziazioni  al
mercato ristretto o in una societa' a responsabilita' limitata.
   Le  societa' facenti capo ad una societa' tenuta alla redazione di
un bilancio consolidato  sono  esentate  dall'obbligo  di  effettuare
un'autonoma  comunicazione  qualora  quest'ultima  venga  resa  dalla
societa' capogruppo tenuta all'obbligo.
   Qualora la societa' capogruppo non rediga un bilancio consolidato,
l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n.  216/74,  puo'essere  assolto
con  una  comunicazione  effettuata  dal  solo soggetto capogruppo, a
condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta da tutte le
societa'  -  ovviamente,  tenute  all'obbligo  (societa'  con  azioni
quotate  in borsa o negoziate al mercato ristretto) - che si pongono,
all'interno della catena partecipativa, tra la societa' dichiarante e
quella partecipata.
   Le  societa'  con  azioni  quotate  in  borsa   o   ammesse   alle
negoziazioni   nel   mercato  ristretto  che  partecipano  in  misura
rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 2 gennaio  1991,
n.  1, in una societa' di intermediazione mobiliare iscritta all'albo
di cui all'art. 3, comma 1, o in  una  societa'  fiduciaria  iscritta
alla  sezione  speciale  dell'albo  predetto,  prevista dall'art. 17,
comma 2, della medesima legge, possono utilizzare,  per  le  relative
comunicazioni,  il  modello  19/B  in  sostituzione del modello 19/F,
assolvendo ad entrambi  gli  obblighi.  In  tal  caso  dovra'  essere
inviato,  ove  dovuto,  alla  societa'  partecipata ed alla CONSOB in
duplice copia, il protocollo di autonomia gestionale di cui al citato
art. 4, legge n.  1/1991.  Sempre  nel  medesimo  caso,  le  societa'
facenti  capo  ad  una  societa' tenuta alla redazione di un bilancio
consolidato sono  esentate  dall'obbligo  di  effettuare  un'autonoma
comunicazione   qualora   quest'ultima   venga  resa  dalla  societa'
capogruppo tenuta all'obbligo.
   Nell'ipotesi in cui la societa' capogruppo non rediga un  bilancio
consolidato,  l'obbligo  di  cui  all'art. 4, comma 1, legge n. 1/91,
puo'  essere  assolto  con  una  comunicazione  effettuata  dal  solo
soggetto  capogruppo,  a condizione che la comunicazione medesima sia
sottoscritta congiuntamente da tutte  le  societa'  che  si  pongono,
all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e
la societa' partecipata.
   Ai  fini  del  calcolo della percentuale occorre tener conto anche
delle azioni o quote per le quali il socio sia privato,  ex  lege,  o
per  atti  di  disposizione  negoziale,  del  diritto  di  voto sulle
medesime.
   Nell'ipotesi di azioni o quote oggetto di contratto di pegno e  di
usufrutto,  il  creditore  pignoratizio  e  l'usufruttuario  dovranno
effettuare la segnalazione solo nel caso in cui  ad  essi  spetti  il
diritto di voto inerente alle azioni o quote.
   Nell'ipotesi  di azioni o quote possedute a titolo di deposito, il
depositario dovra' effettuare la segnalazione solo nel  caso  in  cui
esso  eserciti  discrezionalmente  il  diritto  di voto inerente alle
azioni o quote.
   Nell'ipotesi di azioni o quote oggetto di  contratto  di  riporto,
sia  il  riportato  che  il  riportatore  sono  tenuti  a  rendere la
comunicazione ove vengano  superati  i  limiti  percentuali  previsti
dalla  norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto
di voto.
   Le azioni o quote  possedute  devono  essere  rapportate,  per  il
calcolo  della  percentuale,  al  capitale sottoscritto quale risulta
dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.
   Per le societa' cooperative, la dichiarazione  attiene  al  numero
totale delle azioni o quote possedute, indipendentemente dal relativo
titolo,   conferenti   il  diritto  di  partecipare  alle  assemblee,
prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi
in sede assembleare.
   I  soggetti  tenuti  all'obbligo   della   segnalazione   dovranno
effettuare  la  comunicazione  entro  il  termine  di  trenta  giorni
nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando  la
stessa superi in aumento o in diminuzione il limite del 5% (1% per le
partecipazioni   in   SIM   o   societa'   fiduciarie)  del  capitale
sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si  riduca
al   di   sotto   del  10%  del  capitale  sottoscritto  (2%  per  le
partecipazioni in SIM o societa' fiduciarie).
   La dichiarazione e' dovuta inoltre nei casi  in  cui  intervengano
variazioni  in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G
e H, come meglio precisato nelle relative istruzioni.
   La comunicazione andra' inviata alla societa' partecipata ed  alla
CONSOB  (qualora  il  modello 19/B sia utilizzato in sostituzione del
modello 19/F, esso dovra'  essere  inviato  alla  CONSOB  in  duplice
copia).
   Le  comunicazioni  si  intendono effettuate nel giorno in cui sono
state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata a.r.
   In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa
comunicazione dovra' essere consegnata direttamente, ovvero inviata a
mezzo telefax, al numero 06/8477505, entro il termine suddetto.
 
                      MODALITA' DI COMPILAZIONE
 
QUADRO A: Dichiarante.
   Andranno riportate con precisione, oltre  al  codice  fiscale,  la
ragione  o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo
e dalle successive modificazioni, nonche' l'eventuale sigla sociale.
   Per la specie e  per  il  settore  di  operativita',  le  relative
caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:
 
       SPECIE                             SETTORE DI OPERATIVITA'
         -                                           -
41 Societa' in accomandita per azioni      03 Enti pubblici economici
51 Societa' per azioni                     04 Alimentare agricolo
61 Societa' cooperativa a responsabilita'  05 Assicurativo
    limitata
71 Istituzioni creditizie                  06 Bancario
74 Enti e societa' non residenti           07 Cartario ed editoriale
14 Enti vari                               08 Cementifero
                                           09 Chimico
                                           10 Commercio
                                           11 Comunicazioni
                                           12 Elettronico
                                           13 Finanziario
                                           14 Immobiliare ed edilizio
                                           15 Meccanico ed automobi-
                                               listico
                                           16 Minerale e metallurgico
                                           17 Tessile
                                           18 Altri
   -  Causale  della  dichiarazione:  andra'  indicata, nell'apposito
riquadro, la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle
ipotesi di seguito specificate:
    1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi  di  superamento
del   limite  del  10%  (2%  per  comunicazioni  in  SIM  o  societa'
fiduciarie) di possesso di azioni o quote per le  quali  il  soggetto
dichiarante  e',  in  via diretta o per il tramite di altri soggetti,
titolare della partecipazione o del diritto di voto.
    2. Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori al 5% (1%
per comunicazioni in SIM o societa' fiduciarie) della  partecipazione
gia'  comunicata con causale 1, sempreche' la variazione non comporti
l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.
    3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale
entro il limite previsto del 10%  (2%  per  comunicazioni  in  SIM  o
societa' fiduciarie).
    4.  Dichiarazione  da  effettuare  nei casi in cui, non essendosi
verificata una delle ipotesi precedenti  (causale  1,  2,  3),  siano
intervenute  modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri
G ed H come precisato nelle relative istruzioni.
   In  ipotesi  di  fusione,  i   nuovi   soggetti   titolari   della
partecipazione,  oltre  ad effettuare una segnalazione a proprio nome
(con  causale  1  o  2),  dovranno  comunicare  la  riduzione   della
percentuale  entro  il limite previsto in capo al precedente soggetto
dichiarante utilizzando la causale 3.
   Qualunque sia la causale della dichiarazione,  il  modello  andra'
compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia
al  dichiarante  sia  agli  altri  soggetti  di  cui ai quadri G ed H
aggiornata al momento di invio della dichiarazione.
   In ipotesi di modifiche del contenuto informativo di cui ai quadri
A e B (ad es. cambiamento  della  titolarita'  della  partecipazione,
variazione della denominazione sociale, trasformazione, trasferimento
della  sede  legale), non sara' necessario compilare un nuovo modello
ma e' sufficiente comunicare tali dati, alla CONSOB ed alla  societa'
partecipata, con una nota.
   -  Data  dell'acquisto  o  della  variazione della partecipazione:
andra' indicata la data dalla quale decorre  il  termine  di  48  ore
ovvero   di  30  giorni  entro  il  quale  deve  essere  eseguita  la
comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i
giorni di borsa chiusa.
   In  caso  di  acquisto  o  trasferimento  per   atto   tra   vivi,
costituzione  di  pegno,  di  usufrutto  o  di deposito, dovra' farsi
riferimento  alla  data  di  perfezionamento  dell'atto,  secondo  la
rispettiva disciplina civilistica.
   Nell'ipotesi  in  cui  le  variazioni  della percentuale in misura
superiore al 5% (1% per comunicazioni in SIM o  societa'  fiduciarie)
si  siano verificate per successive fasi od operazioni, si dovra' far
riferimento alla data dell'ultima operazione che  ha  determinato  il
superamento di detto limite.
   -  Codice  dell'acquisto  o della variazione della partecipazione:
andra' indicato, secondo i codici di  seguito  riportati,  il  titolo
dell'acquisto  o  della  variazione  facendo  riferimento  all'ultima
operazione che determina l'obbligo della segnalazione.
     B) compravendita;
     C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi;
     E) pegno;
     F) usufrutto;
     G) deposito;
     H) riporto;
     I) altro.
QUADRO B: Societa' partecipata.
   Andranno indicati, negli appositi spazi,  la  denominazione  della
societa' partecipata ed il relativo codice fiscale.
   -  Capitale  sociale  numero  azioni  o  quote: andra' indicato il
numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale quale  risulta
dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.
   Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria: andra'
indicato il numero delle azioni rappresentanti  il  capitale  sociale
aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
   Per   le   societa'  cooperative  si  fara'  riferimento  ai  dati
dell'ultimo bilancio approvato.
   Nell'ipotesi di partecipazione in una societa' estera, indicare la
valuta nella quale e' espresso il capitale sociale.
   In tutti i casi di variazione del  capitale  (aumenti,  riduzioni,
conversione  di  obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione
decorre dal giorno del deposito per l'iscrizione nel  registro  delle
imprese   dell'attestazione  dell'avvenuta  variazione  del  capitale
sociale.
   Per societa' di  nuova  costituzione  l'obbligo  di  comunicazione
decorre dall'iscrizione della societa' nel registro delle imprese.
QUADRO C: Azioni o quote possedute direttamente dal dichiarante.
   -  Azioni  o  quote  possedute:  il dichiarante dovra' indicare il
numero  di  azioni  o  quote  aventi  diritto   di   voto   possedute
direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni
o  quote in proprieta' e oggetto di contratto di riporto, il riquadro
dovra' essere compilato indipendentemente dalla  circostanza  che  il
dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.
   -  Azioni  o  quote  per  le  quali il dichiarante sia privato del
diritto di voto: in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo
dal proprietario che sia privato  del  diritto  di  voto  ovvero  per
azioni  o  quote  oggetto  di  contratto  di  riporto,  dovra' essere
indicato il numero di azioni o quote  per  le  quali  il  dichiarante
stesso  non  sia  titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti
tale diritto andranno elencati al successivo  quadro  G,  secondo  le
relative istruzioni.
   -  Azioni  o  quote  con  diritto  di  voto  in  capo  al soggetto
dichiarante: andra' indicato il numero complessivo di azioni o  quote
per  le  quali  il  dichiarante e' titolare del diritto di voto. Tale
numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle  azioni
o  quote  possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali il
soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.
   - Di cui con diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria:  andra'
indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni
indicato nel precedente riquadro.
QUADRO  D:  Azioni  o  quote  possedute  per  il  tramite di societa'
controllate, fiduciarie, interposta persona.
   - Azioni o quote possedute: andra' riportato il numero di azioni o
quote aventi diritto di voto possedute per  il  tramite  di  societa'
controllate  (*),  fiduciarie  e di interposte persone, suddivise per
titolo di possesso di  queste  ultime.  Per  le  azioni  o  quote  in
proprieta'  ed  oggetto  di  contratto di riporto, il riquadro andra'
compilato  indipendentemente  dalla  circostanza   che   i   soggetti
interposti  siano  titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione
dei soggetti interposti andra' riportata nel quadro H secondo le rel-
ative istruzioni. Nell'ipotesi in cui  le  azioni  o  quote  facciano
capo,  a  diverso titolo, a piu' soggetti (rientranti nelle categorie
delle societa' controllate o fiduciarie od  interposte  persone),  le
stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.
   - Azioni o quote per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed
interposte  persone  sono  privati  del  diritto  di  voto: in questo
riquadro, che dovra' essere compilato solo  qualora  il  proprietario
sia  privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di
contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero  di  azioni  o
quote per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di
voto  anche  nell'ipotesi  in  cui  il  voto  stesso  spetti ad altra
societa'  controllata,  fiduciaria   o   interposta   persona   (cfr.
istruzioni  relative  alla  compilazione  del  quadro  G in ordine ai
soggetti cui spetta il diritto di voto).
_______________________
             (*) Ai fini della definizione  di  societa'  controllata
          dovra'  farsi  riferimento  al  disposto dell'art. 5-quater
          introdotto dal D.L. n.   90/92. Qualora si  tratti  di  una
          partecipazione  in  una  SIM  o  in una societa' fiduciaria
          iscritta all'albo  dovra'  farsi  riferimento  al  disposto
          dell'art. 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
   -  Azioni  o  quote  con  diritto  di  voto  in  capo  ai soggetti
controllati, fiduciari ed interposte  persone:  andra'  riportato  il
numero  complessivo  delle  azioni  o  quote  per le quali i predetti
soggetti siano  titolari  del  diritto  di  voto.  Tale  numero  deve
corrispondere  alla  differenza  tra  il  totale delle azioni o quote
possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali  i  ripetuti
soggetti siano privati del voto.
   -  Di  cui  con  diritto  di voto nell'assemblea ordinaria: andra'
indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni
indicato nel precedente riquadro.
 
                          R I E P I L O G O
 
   - Azioni o quote  totali  possedute:  andra'  indicato  il  numero
totale  delle  azioni o quote possedute dal dichiarante, in proprio o
per il tramite di altri soggetti, indipendentemente dalla titolarita'
del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto  percentuale
tra tali azioni ed il capitale sociale.
   -  Di  cui  con  diritto  di voto nell'assemblea ordinaria: andra'
indicato  il  numero  totale  delle  azioni  con  diritto   di   voto
nell'assemblea  ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per
il tramite di altri soggetti, indipendentemente dalla titolarita' del
diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale  tra
tali  azioni  ed  il  capitale  sociale  rappresentato  da azioni con
diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
   - Azioni o quote con diritto di voto possedute:  andra'  riportato
il  numero  delle azioni o quote - calcolato effettuando la somma dei
quadri C e D - per il quale il  dichiarante,  in  proprio  o  per  il
tramite  di  altri soggetti, sia titolare del diritto di voto. Andra'
indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni o  quote  ed
il numero delle azioni o quote di cui al quadro B.
   -  Di  cui  con  diritto  di voto nell'assemblea ordinaria: andra'
indicato il numero di azioni ordinarie per le quali  il  dichiarante,
in  proprio  o  per  il  tramite  di altri soggetti, sia titolare del
diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale  tra
tali  azioni  ed  il  capitale  sociale  rappresentato  da azioni con
diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
   La prima pagina del modello andra' completata con  la  data  della
dichiarazione,  la  firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con
la  specifica  del  codice  di  avviamento  postale),  ed  il  numero
telefonico.
   Dovranno  inoltre  essere  barrate  le  caselle  corrispondenti ai
quadri riempiti (B, C e D). Qualora  il  dichiarante  abbia  riempito
anche  uno  o  piu' quadri G ed H dovra' pure essere indicato - nelle
caselle corrispondenti - il numero dei  fogli  riempiti  per  ciascun
quadro.
   -  Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo
dei fogli che compongono la dichiarazione.
QUADRO G: Elenco dei soggetti cui spetta il diritto di  voto  con  un
numero  di  azioni  o  quote  superiore  al  10  %  (o  al  2% per le
partecipazioni in  SIM  e  societa'  fiduciarie)  del  capitale,  con
esclusione del dichiarante e di quelli ricompresi nel quadro H.
   In questo quadro dovra' essere riportato l'elenco dei soggetti cui
spetta  il  diritto  di  voto  diversi  dal  dichiarante,  ovvero dai
soggetti di cui al quadro H.
   I soggetti  cui  spetta  il  diritto  di  voto  andranno  indicati
esclusivamente  nei  casi in cui, con riferimento alle azioni o quote
possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente,  gli  stessi
risultino  titolari  di diritti di voto in misura superiore al 10% (o
al  2%  per  le  partecipazioni  in  SIM  o  societa' fiduciarie) del
capitale sociale di cui al quadro B.
   Per ogni soggetto andra' indicato il numero delle azioni  o  quote
per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni aventi
diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
   Andra'  effettuata  una  nuova comunicazione nel caso di modifiche
dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i  diritti
di  voto  in  capo  a  detti  nominativi, sempre con riferimento alle
azioni   o   quote   possedute   dal   dichiarante   direttamente   o
indirettamente,  registrino  una variazione superiore al 5% (o 1% per
le  partecipazioni  in  SIM  e  societa'  fiduciarie)  del   capitale
permanendo al di sopra del limite del 10% (o 2% per le partecipazioni
in SIM o societa' fiduciarie).
   Per  ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro
che sara' completato secondo  le  medesime  istruzioni  riportate  al
precedente quadro A.
   -  Quadro  di  provenienza  e  relativo titolo di possesso: dovra'
essere precisato, barrando le relative  caselle,  se  tali  azioni  o
quote fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite
di  societa'  controllate, fiduciarie, interposte persone (D). Andra'
inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui  spetta  il
diritto di voto.
   Ove  sia  necessario,  potranno  essere  utilizzati piu' fogli del
quadro  G.  In  ogni  caso   i   fogli   dovranno   essere   numerati
progressivamente a partire dal numero 1.
QUADRO  H:  Distinta  delle  societa' controllate, fiduciarie e delle
interposte persone tramite le quali sono possedute le azioni o quote.
   Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno  compilato
il quadro D, deve riportare l'indicazione delle societa' controllate,
fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante
possiede le azioni o le quote.
   Una  nuova  comunicazione  deve essere effettuata solo nel caso in
cui varino  i  soggetti  indicati  nel  presente  quadro,  ossia,  si
inserisca  o  esca un soggetto della catena partecipativa, ovvero nel
caso in cui le azioni spettanti al soggetto  titolare  delle  stesse,
segnalato   nella  parte  superiore  del  quadro  H,  registrino  una
variazione superiore al 5% (o 1%  per  le  partecipazioni  in  SIM  e
societa' fiduciarie), ossia solo quando il soggetto, titolare diretto
della   partecipazione   rilevante   nella   societa'  oggetto  della
comunicazione, vari la propria partecipazione in misura superiore  al
5% ( o 1% per le partecipazioni in SIM e societa' fiduciarie).
   Per  ciascun  soggetto titolare in via diretta delle azioni andra'
riempito un separato foglio secondo le seguenti modalita':
   - Societa' controllata, fiduciaria o interposta  persona  titolare
delle  azioni  o  quote:  il  riquadro  andra' completato per ciascun
titolare  in  via  diretta  delle  azioni  o  quote   riportando   le
generalita'   del   soggetto  secondo  le  istruzioni  relative  alla
compilazione del precedente  quadro  A.  Andranno  poi  riportate  le
azioni  o  quote della societa' oggetto della comunicazione possedute
dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le  istruzioni
relative alla compilazione del precedente quadro D.
   -  Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella
A ove il titolare sia  intestatario  fiduciario  delle  azioni  della
societa' per conto del dichiarante.
   Nel caso di rapporto di controllo - ai sensi dell'art. 1/5-quater,
introdotto  dal  D.L.  n.  90/92  - andra' barrata rispettivamente la
casella B o la casella C se la posizione di controllo  e'  assicurata
al  dichiarante  dalle  azioni  detenute in via diretta ovvero in via
indiretta tramite altri soggetti. Se  il  rapporto  di  controllo  e'
assicurato da accordi con altri soci, che conferiscono al dichiarante
la  maggioranza degli amministratori andra' barrata la casella E. Per
le partecipazioni in SIM  o  in  societa'  fiduciarie,  nel  caso  di
rapporto di controllo - ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n.
1/91  -  assumono  rilevanza  esclusivamente  le  ipotesi di cui alle
caselle B e C.
   Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo
delle azioni o quote possedute in via diretta e indiretta  si  dovra'
tener  conto,  ai  fini  dell'eventuale  compilazione  dei successivi
riquadri, del soggetto (dichiarante o  singolo  soggetto  interposto)
che  detiene  il  maggior  numero  di  azioni  o quote della societa'
controllata. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi
esistenti tra il dichiarante e la societa' controllata,  specificando
la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta o indiretta
tramite altri soggetti.
   - Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato
dalle  azioni  o  quote detenute in via indiretta, andranno riportati
nella  seconda  parte  del  foglio  i  soggetti  interposti  tra   il
dichiarante  ed  il  soggetto  titolare  delle  azioni o quote con le
medesime modalita' sopra descritte. Nel caso che tra  il  dichiarante
ed  il  titolare  delle  azioni  o quote si frappongano piu' societa'
controllate andra' segnalata una unica catena  partecipativa  tenendo
conto,  in  assenza  di rapporti di controllo diretto, della societa'
che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero  di  azioni  o
quote  del  soggetto  interposto controllato. Ove per la segnalazione
dei soggetti interposti non fosse sufficiente  un  unico  foglio,  la
catena    andra'    descritta    in    fogli    successivi   numerati
progressivamente.
 
PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
   ISCRITTE  ALL'  ALBO  DI  CUI  ALL'ART.  3, COMMA 1, DELLA LEGGE 2
   GENNAIO 1991, N. 1 E DI SOCIETA' FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA  SEZIONE
   SPECIALE  DELL'ALBO PREDETTO PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DELLA
   MEDESIMA LEGGE.
           Istruzioni per la compilazione del modello 19/F
   Ai sensi dell'art. 4 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono tenuti
all'invio della segnalazione di cui all'art. 5,  sub  art.  1,  della
legge   7   giugno  1974,  n.  216,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, entro 48 ore  dall'operazione,  tutti  coloro,  persone
fisiche  e giuridiche che in via diretta o per il tramite di societa'
controllate  o  di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta  persona
partecipano  in  misura  superiore al 2% del capitale sottoscritto in
una societa' di intermediazione mobiliare e in un societa' fiduciaria
di cui alla legge n. 1/91.
   A detta comunicazione,  sempre  che  venga  superata  la  predetta
soglia   del  2%  di  possesso,  sono  altresi'  tenute  le  societa'
fiduciarie intestatarie di azioni per  conto  di  terzi,  nonche'  le
societa'  di  gestione  di fondi comuni di investimento mobiliare con
riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il  patrimonio
dei fondi gestiti.
   I   soggetti   tenuti   all'obbligo  della  segnalazione  dovranno
effettuare la comunicazione  nell'ipotesi  di  successiva  variazione
della  partecipazione  quando  la  stessa  superi  in  aumento  o  in
diminuzione il limite  dell'1%  del  capitale  sociale  sottoscritto,
oppure  nell'ipotesi  in  cui la partecipazione si riduca al di sotto
del 2% del capitale sociale come sopra individuato.
   Tale comunicazione dovra' essere effettuata entro  il  termine  di
trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.
   La  dichiarazione  e'  dovuta inoltre nei casi in cui intervengano
variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G,
H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.
   Le societa' o gli enti facenti capo a societa' o enti tenuti  alla
redazione  di  un  bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di
effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga  resa
dalla  societa'  o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la
controlla.
   Nell'ipotesi in cui la societa' o ente capogruppo  non  rediga  un
bilancio  consolidato,  l'obbligo  di  cui all'art. 4, comma 1, della
legge n. 1/91 puo' essere assolto con  una  comunicazione  effettuata
dal   solo  soggetto  capogruppo,  o  dalla  persona  fisica  che  lo
controlla,  a  condizione   che   la   comunicazione   medesima   sia
sottoscritta  congiuntamente  da  tutte  le  societa' che si pongono,
all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e
la societa' partecipata.
   Qualora la partecipazione riguardi una societa' di intermediazione
mobiliare  che  abbia  azioni quotate in borsa o negoziate al mercato
ristretto l'obbligo di cui all'art. 4, comma 1,  legge  n.  1/91,  si
ritiene assolto con il solo invio dei modelli 19/A in duplice copia.
   Ai fini del calcolo della percentuale del 2% va tenuto conto anche
delle azioni per le quali il socio sia privato, ex lege o per atti di
disposizione negoziali, del diritto di voto sulle medesime.
   Nell'ipotesi  di  azioni  oggetto  di  contratto  di  pegno  e  di
usufrutto,  il  creditore  pignoratizio  e  l'usufruttuario  dovranno
effettuare  la  segnalazione  solo  nel caso in cui ad essi spetti il
diritto di voto inerente alle azioni.
   Nell'ipotesi  di  azioni  possedute  a  titolo  di  deposito,   il
depositario  dovra'  effettuare  la segnalazione solo nel caso in cui
esso eserciti discrezionalmente il  diritto  di  voto  inerente  alle
azioni.
   Nell'ipotesi  di  azioni  oggetto  di contratto di riporto, sia il
riportato che il riportatore sono tenuti a rendere  la  comunicazione
ove  vengano  superati  i  limiti  percentuali  previsti dalla norma,
specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.
   Le  percentuali  sopra  indicate  devono  essere   calcolate   con
riferimento   al   capitale   sottoscritto  quale  risulta  dall'atto
costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo  quadro
B).
   I  soggetti  tenuti all'obbligo della segnalazione, nel termine di
trenta giorni dovranno effettuare una comunicazione  nell'ipotesi  di
successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in
aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sottoscritto,
oppure  nell'ipotesi  in  cui la partecipazione si riduca al di sotto
del 2% del capitale sottoscritto.
   La dichiarazione e' dovuta inoltre nei casi  in  cui  intervengano
variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G,
H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.
   La predetta comunicazione andra' inviata alla societa' partecipata
e,  in  duplice  copia,  alla  CONSOB.  Le comunicazioni si intendono
effettuate nel giorno in cui sono  state  consegnate  direttamente  o
spedite per lettera raccomandata a.r.
   In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa
comunicazione  dovra' essere consegnata direttamente ovvero inviata a
mezzo telefax, al numero 06/8477505, entro il termine suddetto.
   I protocolli di autonomia gestionale di cui all'art. 4,  comma  1,
della   legge   2  gennaio  1991,  n.  1,  dovranno  essere  inviati,
contestualmente   alla   suddetta   comunicazione,   alla    societa'
partecipata  e,  in  duplice copia, alla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa.
   La Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvedera'  a
trasmettere  alla  Banca d'Italia le comunicazioni ed i protocolli di
autonomia gestionale ricevuti a norma del citato art. 4.
QUADRO A: Dichiarante.
   Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per  le
persone  fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo eventuali
titoli) e, per le persone giuridiche e per le societa' di persone, la
ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto  costitutivo
e dalle successive modificazioni, nonche' l'eventuale sigla sociale.
   Per  la  specie  e  per  il  settore  di operativita', le relative
caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:
 
            SPECIE                        SETTORE DI OPERATIVITA'
               -                                    -
08 Societa' semplice                     01 Aziende autonome
41 Societa' in accomandita per azioni    02 Enti territoriali
42 Societa' in accomandita semplice      03 Enti pubblici economici
43 Societa' in nome collettivo           04 Alimentare agricolo
51 Societa' per azioni                   05 Assicurativo
52 Societa' a responsabilita' limitata   06 Bancario
61 Societa' cooperativa a responsabi-    07 Cartario ed editoriale
    lita' limitata
62 Societa' cooperativa a responsabi-    08 Cementifero
    lita' illimitata
71 Istituzioni creditizie                09 Chimico
72 Comuni, province e regioni            10 Commercio
74 Enti e societa' non residenti         11 Comunicazioni
14 Enti vari                             12 Elettronico
                                         13 Finanziario
                                         14 Immobiliare ed edilizio
                                         15 Meccanico e automobili-
                                             stico
                                         16 Minerale e metallurgico
                                         17 Tessile
                                         18 Altri
   -  Causale  della  dichiarazione:  andra'  indicata  nell'apposito
riquadro  la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle
ipotesi di seguito specificate:
    1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi  di  superamento
del  limite  del  2%  di  possesso di azioni per le quali il soggetto
dichiarante e', in via diretta o per il tramite  di  altri  soggetti,
titolare della partecipazione o del diritto di voto.
    2.  Dichiarazione  da  effettuare per variazioni superiori all'1%
della partecipazione gia' comunicata con  causale  1,  sempreche'  la
variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.
    3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale
entro il limite previsto del 2%.
    4.  Dichiarazione  da  effettuare  nei casi in cui, non essendosi
verificata una delle ipotesi precedenti  (causale  1,  2,  3),  siano
intervenute  modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri
G, H ed L, come precisto nelle relative istruzioni.
   In ipotesi di successione mortis  causa  o  di  fusione,  i  nuovi
soggetti  titolari  della  partecipazione,  oltre  ad  effettuare una
segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno  comunicare
la  riduzione  della  percentuale entro il limite previsto in capo al
precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.
   Qualunque sia la causale della dichiarazione,  il  modello  andra'
compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia
al  dichiarante  sia  agli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L,
aggiornata al momento di invio della dichiarazione.
   In ipotesi di modifiche del contenuto informativo di cui ai quadri
A e B (ad es. variazione della denominazione sociale, trasformazione,
cambio di residenza, trasferimento  della  sede  legale),  non  sara'
necessario  compilare  un  nuovo modello ma e' sufficiente comunicare
tali dati, alla CONSOB ed alla societa' partecipata, con una nota.
   -  Data  dell'acquisto  o  della  variazione della partecipazione:
andra' indicata la data dalla quale decorre  il  termine  di  48  ore
ovvero   di  30  giorni  entro  il  quale  deve  essere  eseguita  la
comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i
giorni di borsa chiusa.
   In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto  o
trasferimento  per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto
o di deposito, dovra' farsi riferimento alla data di  perfezionamento
dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.
   In  caso  di  operazioni di compravendita in borsa a termine fermo
deve farsi  riferimento  alla  data  di  liquidazione  di  fine  mese
borsistico.
   Nell'ipotesi  in  cui  le  variazioni  della percentuale in misura
superiore all'1 per  cento  del  capitale  sociale  rappresentato  da
azioni con diritto di voto si siano verificate per successive fasi od
operazioni,   si   dovra'   far  riferimento  alla  data  dell'ultima
operazione che ha determinato il superamento di detto limite.
   - Codice dell'acquisto o della  variazione  della  partecipazione:
andra'  indicato,  secondo  i  codici di seguito riportati, il titolo
dell'acquisto  o  della  variazione  facendo  riferimento  all'ultima
operazione che determina l'obbligo della segnalazione.
     B) compravendita;
     C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi;
     D) successione o acquisizione a causa di morte;
     E) pegno;
     F) usufrutto;
     G) deposito;
     H) riporto;
     I) altro.
QUADRO B: Societa' partecipata.
   Andranno  indicati,  negli  appositi spazi, la denominazione della
societa' partecipata ed il relativo codice fiscale.
   - Capitale numero azioni: andra' indicato il numero  delle  azioni
rappresentanti  il  capitale,  quale  risulta dall'atto costitutivo e
dalle successive modificazioni.
   Nelle ipotesi di  variazione  del  capitale,  l'eventuale  obbligo
della  segnalazione  decorre dal giorno del deposito per l'iscrizione
nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione
del capitale sociale.
QUADRO C: Azioni possedute direttamente dal dichiarante.
   - Azioni possedute: il dichiarante dovra' indicare  il  numero  di
azioni  aventi  diritto  di  voto  possedute  direttamente, suddivise
secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprieta' e oggetto
di  contratto  di  riporto,  il  riquadro  dovra'  essere   compilato
indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o
meno del diritto di voto.
   -  Azioni  per  le quali il dichiarante sia privato del diritto di
voto: in questo  riquadro,  che  dovra'  essere  compilato  solo  dal
proprietario  che  sia  privato del diritto di voto ovvero per azioni
oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero  di
azioni  per  le  quali  il  dichiarante  stesso  non sia titolare del
diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati
al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.
   -  Azioni  con  diritto  di  voto in capo al soggetto dichiarante:
andra' indicato il numero complessivo  di  azioni  per  le  quali  il
dichiarante  e'  titolare  del  diritto  di  voto.  Tale  numero deve
corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed
il totale delle azioni per  le  quali  il  soggetto  dichiarante  sia
privato del diritto di voto.
QUADRO  D:  Azioni  possedute per il tramite di societa' controllate,
fiduciarie, interposta persona.
   - Azioni possedute: andra' riportato il numero  di  azioni  aventi
diritto di voto possedute per il tramite di societa' controllate (*),
fiduciarie  e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso
di queste ultime. Per le azioni in proprieta' ed oggetto di contratto
di riporto, il  riquadro  andra'  compilato  indipendentemente  dalla
circostanza  che  i  soggetti  interposti  siano  titolari o meno del
diritto  di  voto.  L'indicazione  dei  soggetti  interposti   andra'
riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.
   Nell'ipotesi  in  cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a
piu' soggetti (rientranti nelle categorie delle societa'  controllate
o  fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per
ciascun titolo di possesso.
   - Azioni  per  le  quali  i  soggetti  controllati,  fiduciari  ed
interposte  persone  sono  privati  del  diritto  di  voto: in questo
riquadro, che dovra' essere compilato solo  qualora  il  proprietario
sia  privato  del  diritto  di  voto  ovvero  per  azioni  oggetto di
contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni  per
le  quali  i  soggetti  interposti  siano privati del diritto di voto
anche nell'ipotesi in cui il voto stesso  spetti  ad  altra  societa'
controllata,  fiduciaria  o interposta persona (cfr. istruzioni rela-
tive alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui  spetta
il diritto di voto).
_____________________
             (*)  Ai  fini  della definizione di societa' controllata
          dovra' farsi riferimento al disposto dell'art. 4, comma  3,
          della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
   -  Azioni  con  diritto  di  voto in capo ai soggetti controllati,
fiduciari  ed  interposte  persone:  andra'   riportato   il   numero
complessivo  delle  azioni  per  le  quali  i predetti soggetti siano
titolari del diritto di voto. Tale  numero  deve  corrispondere  alla
differenza  tra  il  totale delle azioni possedute ed il totale delle
azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.
QUADRO E: Azioni possedute per conto di altri soggetti.
   Tale  quadro  andra'  compilato  dalle  societa'  fiduciarie   che
posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.
   -  Numero  totale  degli effettivi proprietari: andra' indicato il
numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni  detenute
in   via  fiduciaria  indipendentemente  dalla  quantita'  di  azioni
possedute da ciascuno di essi.
   - Azioni possedute:  andra'  indicato  il  numero  complessivo  di
azioni  con  diritto  al  voto  possedute  dalla  societa' fiduciaria
dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco  di  tali  soggetti
andra' riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora
il  loro  possesso  unitario sia superiore al 2% del capitale sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto.
   -  Azioni  per  le quali il dichiarante sia privato del diritto di
voto: andra' riportato il numero delle azioni per le quali il diritto
di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla societa' fiduciaria.
Ove ne ricorrano le condizioni andra' compilato il quadro G,  secondo
le relative istruzioni.
   -  Azioni  con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il
numero di azioni deve corrispondere alla  differenza  tra  il  totale
delle  azioni  possedute  e  le  azioni  per  le  quali  la  societa'
fiduciaria sia privata del diritto di voto.
   Le medesime istruzioni si  applicano  anche  ai  soggetti  diversi
dalle societa' fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi.
QUADRO F: Azioni possedute da societa' di gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare.
   Le   societa'   di   gestione  di  fondi  comuni  devono  indicare
l'ammontare  complessivo  delle  azioni  possedute  dall'insieme  dei
propri  fondi  di  investimento mobiliare, indicando separatamente il
numero delle azioni con diritto di voto  e  quelle  private  di  tale
diritto.
   -  Azioni totali possedute: andra' indicato il numero totale delle
azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri
soggetti, in  qualita'  di  societa'  fiduciaria  o  di  societa'  di
gestione  di  fondi  comuni  di investimento, indipendentemente dalla
titolarita' del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il  rapporto
percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale.
   - Azioni con diritto di voto possedute: andra' riportato il numero
delle azioni - calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E ed F
-  per  il  quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri
soggetti, in  qualita'  di  societa'  fiduciaria  o  di  societa'  di
gestione  di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di
voto. Andra' indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni
ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con  diritto  di
voto di cui al quadro B.
   La  prima  pagina  del modello andra' completata con la data della
dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo  indirizzo  (con
la  specifica  del  codice  di  avviamento  postale),  ed  il  numero
telefonico.
   Dovranno inoltre  essere  barrate  le  caselle  corrispondenti  ai
quadri  riempiti  (B,  C,  D,  E,  F).  Qualora  il dichiarante abbia
riempito anche uno o piu' quadri  G,  H  ed  L,  dovra'  pure  essere
indicato  -  nelle  caselle  corrispondenti  -  il  numero  dei fogli
riempiti per ciascun quadro.
   - Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero  complessivo
dei fogli che compongono la dichiarazione.
QUADRO  G:  Elenco  dei soggetti cui spetta il diritto di voto con un
numero di azioni superiore al 2 % del capitale,  con  esclusione  del
dichiarante e di quelli ricompresi nei quadri H ed L.
   In questo quadro dovra' essere riportato l'elenco dei soggetti cui
spetta  il  diritto  di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in
qualita' di societa' fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri
H ed L.
   I soggetti  cui  spetta  il  diritto  di  voto  andranno  indicati
esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute
dal  dichiarante  direttamente o indirettamente, gli stessi risultino
titolari di diritti di voto in misura superiore al 2 %  del  capitale
sociale di cui al quadro B.
   Per  ogni  soggetto  andra' indicato il numero delle azioni per le
quali spetta il diritto di voto.
   Andra' effettuata una nuova comunicazione nel  caso  di  modifiche
dell'elenco  di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti
di voto in capo a  detti  nominativi,  sempre  con  riferimento  alle
azioni  possedute  dal  dichiarante  direttamente  o  indirettamente,
registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al
di sopra del limite del 2%.
   Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso  riquadro
che  sara'  completato  secondo  le  medesime istruzioni riportate al
precedente quadro A.
   - Quadro di provenienza e  relativo  titolo  di  possesso:  dovra'
essere  precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno
capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di societa'
controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto  di
altri  soggetti  (E).  Nei primi due casi andra' inoltre precisato il
titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.
   Ove sia necessario, potranno  essere  utilizzati  piu'  fogli  del
quadro   G.   In   ogni   caso   i  fogli  dovranno  essere  numerati
progressivamente a partire dal numero 1.
QUADRO H: Distinta delle societa'  controllate,  fiduciarie  e  delle
interposte  persone  per  il  tramite  delle  quali sono possedute le
azioni.
   Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno  compilato
il quadro D, deve riportare l'indicazione delle societa' controllate,
fiduciarie  e  delle persone interposte per il tramite delle quali il
dichiarante possiede le azioni.
   Una nuova comunicazione deve essere effettuta solo nel caso in cui
varino i soggetti indicati nel presente quadro, ossia, si inserisca o
esca un soggetto della catena partecipativa, ovvero nel caso  in  cui
le  azioni  spettanti  al  soggetto  titolare delle stesse, segnalato
nella  parte  superiore  del  quadro  H,  registrino  una  variazione
superiore   all'   1%,   ossia,   solo   quando  il  soggetto,  della
comunicazione, vari la propria partecipazione in misura  superiore  o
inferiore all'1%.
   Per  ciascun  soggetto titolare in via diretta delle azioni andra'
riempito un separato foglio secondo le seguenti modalita':
   - Societa' controllata, fiduciaria o interposta  persona  titolare
delle  azioni  con diritto di voto: il riquadro andra' completato per
ciascun  titolare  in  via  diretta  di  tali  azioni  riportando  le
generalita'   del   soggetto  secondo  le  istruzioni  relative  alla
compilazione del precedente  quadro  A.  Andranno  poi  riportate  le
azioni  della  societa'  oggetto  della  comunicazione  possedute dal
soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni rel-
ative alla compilazione del precedente quadro D.
   - Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la  casella
A  ove  il  titolare  sia  intestatario fiduciario delle azioni della
societa' per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo
- ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 1/91 - andra' barrata
rispettivamente la casella B o  la  casella  C  se  la  posizione  di
controllo  e'  assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via
diretta ovvero in via indiretta per il tramite altri soggetti.
   Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo
delle  azioni  possedute  in  via diretta e indiretta si dovra' tener
conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei  successivi  riquadri,
del  soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene
il maggior numero di azioni della societa' controllata.
   In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti
tra  il  dichiarante  e  la  societa'  controllata,  specificando  la
percentuale  di  azioni  possedute  in via diretta o indiretta per il
tramite di altri soggetti.
   - Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato
dalle azioni detenute in  via  indiretta,  andranno  riportati  nella
seconda  parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed
il soggetto titolare delle azioni con  le  medesime  modalita'  sopra
descritte.  Nel  caso  in cui tra il dichiarante ed il titolare delle
azioni si frappongano piu' societa' controllate andra' segnalata  una
unica  catena  partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di
controllo  diretto,  della  societa'  che,  nell'ambito  del  gruppo,
detiene   il   maggior  numero  di  azioni  del  soggetto  interposto
controllato. Ove per la  segnalazione  dei  soggetti  interposti  non
fosse  sufficiente  un  unico  foglio,  la catena andra' descritta in
fogli successivi numerati progressivamente.
   - Firma del legale rappresentante: andra'  apposta  la  firma  del
legale rappresentante o di persona munita di apposita delega.
QUADRO  L:  Elenco  degli  effettivi  proprietari  delle  azioni (con
esclusione di quelli il cui pacchetto di proprieta' sia inferiore  al
2 % del capitale).
   Andra'  riportato,  da  parte  della societa' fiduciaria, l'elenco
degli effettivi proprietari delle azioni possedute nel caso in cui le
azioni in proprieta' risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti,
superiori al 2 % del capitale di cui al quadro B. Per  ogni  soggetto
andra'  indicato  il  numero  delle  azioni  delle quali e' effettivo
proprietario.
   Andra' effettuata una nuova comunicazione nel  caso  di  modifiche
dell'elenco  di  tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto
fiduciario intrattenuto, risultino  variazioni  delle  partecipazioni
detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1 %
del capitale. Tale comunicazione dovra' essere effettuata anche se la
percentuale  complessivamente  detenuta  dalla fiduciaria non subisca
variazioni.
   Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso  riquadro
che  sara'  compilato  secondo  le istruzioni per la compilazione del
precedente quadro A.
   Ove sia necessario, potranno  essere  utilizzati  piu'  fogli  del
quadro   L.   In   ogni   caso   i  fogli  dovranno  essere  numerati
progressivamente a partire dal numero 1.