COMUNICATO
Comunicato relativo alla deliberazione del 7 aprile 1993 recante: "Approvazione dei modelli per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sostitutivi di quelli approvati con delibera n. 6095 del 14 aprile 1992. (Deliberazione n. 6966)".(GU n.115 del 19-5-1993 - Suppl. Ordinario n. 49)
Alla deliberazione citata in epigrafe, riportata a pag. 33 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, devono intendersi allegate le "istruzioni di compilazione" a suo tempo, per mero errore materiale, omesse e, qui di seguito, riportate: PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO Istruzioni per la compilazione del modello 19/A di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge n. 216 del 7 giugno 1974 nonche' dello schema per le comunicazioni di cui all'art. 5-bis, sub art. 1, della legge n. 216 del 7 giugno 1974. L'art. 19 del decreto legislativo del 14 dicembre 1992, n. 481, emanato in attuazione della direttiva 89/646/CEE, ha modificato l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281. A seguito della nuova disposizione, devono essere comunicate alla Banca d'Italia esclusivamente le partecipazioni in misura superiore alla percentuale stabilita dalla stessa Banca d'Italia, in enti creditizi o societa' che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma e non anche le partecipazioni in societa' con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto. Conseguentemente si e' reso necessario predisporre modificazioni al modello 19/A ed alle relative istruzioni. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/50 Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5 della legge n. 216/74 cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge n. 149/92, sono tenuti all'invio della segnalazione alla CONSOB ed alla societa' partecipata entro 48 ore dall'operazione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona superano la soglia del 2% del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in una societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto (*). A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresi' tenute le societa' fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonche' le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti. I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come sopra individuato. Tale comunicazione dovra' essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione. _______________________ (*) Deve essere utilizzato il modello 19/B, da trasmettere alla CONSOB ed alla societa' partecipata, nel caso di comunicazioni rese dalle societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto con riferimento alle partecipazioni superiori al 10% del capitale dalle stesse detenute in societa' italiane ed estere le cui azioni non sono quotate in borsa o non sono ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in societa' a responsabilita' limitata. La dichiarazione e' dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H, ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni. Le societa' o gli enti facenti capo a societa' o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla societa' o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla. Nell'ipotesi in cui la societa' o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74, puo' essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le societa' che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la societa' partecipata. Qualora la partecipazione riguardi una societa' di intermediazione mobiliare che abbia azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto l'obbligo di cui all'art. 4 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si ritiene assolto con il solo invio dei modelli 19/A in duplice copia. Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato ex lege (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime. Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovra' essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio in fondo al modello, le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto. Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovra' effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto. Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle succes- sive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione da parte dei soggetti tenuti dovranno essere adempiuti secondo le istruzioni di seguito riportate relative alla compilazione del quadro B. Nella medesima ipotesi, le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, nello stesso giorno in cui gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione relativa alla variazione del capitale, dovranno portare a conoscenza del mercato, mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, le variazioni del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto superiori al cinque per cento. Per le societa' cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare. La comunicazione andra' inviata alla societa' partecipata ed alla CONSOB. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata a.r. In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa comunicazione dovra' essere consegnata direttamente ovvero inviata a mezzo telefax, al numero 06/8477505, entro il termine suddetto. Si precisa che l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74, si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/A e 19/B. MODALITA' DI COMPILAZIONE QUADRO A: Dichiarante. Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le societa' di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonche' l'eventuale sigla sociale. Per la specie e per il settore di operativita', le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici: SPECIE SETTORE DI OPERATIVITA' - - 08 Societa' semplice 01 Aziende autonome 41 Societa' in accomandita per azioni 02 Enti territoriali 42 Societa' in accomandita semplice 03 Enti pubblici economici 43 Societa' in nome collettivo 04 Alimentare agricolo 51 Societa' per azioni 05 Assicurativo 52 Societa' a responsabilita' limitata 06 Bancario 61 Societa' cooperativa a responsa- 07 Cartario ed editoriale bilita' limitata 62 Societa' cooperativa a responsa- 08 Cementifero bilita' illimitata 71 Istituzioni creditizie 09 Chimico 72 Comuni, province e regioni 10 Commercio 74 Enti e societa' non residenti 11 Comunicazioni 14 Enti vari 12 Elettronico 13 Finanziario 14 Immobiliare ed edilizio 15 Meccanico e automobili- stico 16 Minerale e metallurgico 17 Tessile 18 Altri - Causale della dichiarazione: andra' indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate: 1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante e', in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto. 2. Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori all'1% della partecipazione gia' comunicata con causale 1, sempreche' la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3. 3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 2%. 4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L come precisato nelle relative istruzioni. In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andra' compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L, aggiornata al momento di invio della dichiarazione. In ipotesi di modifiche del contenuto informativo di cui ai quadri A e B (ad es. variazione della denominazione sociale, trasformazione, cambio di residenza, trasferimento della sede legale), non sara' necessario compilare un nuovo modello ma e' sufficiente comunicare tali dati alla CONSOB ed alla societa' partecipata, con una nota. - Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andra' indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore ovvero di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni di borsa chiusa. In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovra' farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica. In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico. Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto si siano verificate per successive fasi od operazioni, si dovra' far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite. - Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andra' indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione: A) compravendita in borsa o nel mercato ristretto; B) compravendita; C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi; D) successione o acquisizione a causa di morte; E) pegno; F) usufrutto; G) deposito; H) riporto; I) altro. QUADRO B: Societa' partecipata. Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della societa' partecipata ed il relativo codice fiscale. - Capitale sociale in azioni con diritto di voto: andra' indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Nelle ipotesi di variazione del capitale, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal giorno del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale. Per le societa' cooperative quotate si fara' riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato. QUADRO C: Azioni possedute direttamente dal dichiarante. - Azioni possedute: il dichiarante dovra' indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprieta' e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovra' essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. - Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni. - Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andra' indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante e' titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. QUADRO D: Azioni possedute per il tramite di societa' controllate, fiduciarie, interposta persona. - Azioni possedute: andra' riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di societa' controllate (*), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprieta' e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andra' compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andra' riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni. Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a piu' soggetti (rientranti nelle categorie delle societa' controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso. - Azioni per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto: in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra societa' controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni rela- tive alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto). - Azioni con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone: andra' riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto. ________________________ (*) Ai fini della definizione di societa' controllata dovra'farsi riferimento al disposto dell'art. 5-quater introdotto dal D.L. n. 90/92. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. QUADRO E: Azioni possedute per conto di altri soggetti. Tale quadro andra' compilato dalle societa' fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti. - Numero totale degli effettivi proprietari: andra' indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantita' di azioni possedute da ciascuno di essi. - Azioni possedute: andra' indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla societa' fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andra' riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. - Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andra' riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla societa' fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andra' compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni. - Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la societa' fiduciaria sia privata del diritto di voto. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle societa' fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi. QUADRO F: Azioni possedute da societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare. Le societa' di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto di voto, specificando il numero di azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, e quelle pri- vate di tale diritto. RIEPILOGO - Azioni totali possedute: andra' indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. - Azioni con diritto di voto possedute: andra' riportato il numero delle azioni - calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E ed F - per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andra' indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro B. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La prima pagina del modello andra' completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del codice di avviamento postale), ed il numero telefonico. Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o piu' quadri G, H ed L, dovra' pure essere indicato - nelle caselle corrispondenti - il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro. - Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione. QUADRO G: Elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto con un numero di azioni superiore al 2% del capitale, con esclusione del dichiarante e di quelli ricompresi nei quadri H ed L. In questo quadro dovra' essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualita' di societa' fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L. I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B. Per ogni soggetto andra' indicato il numero delle azioni per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Andra' effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%. Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro che sara' completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. - Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovra' essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di societa' controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andra' inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ove sia necessario, potranno essere utilizzati piu' fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1. QUADRO H: Distinta delle societa' controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni. Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle societa' controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni di societa' quotate. Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ossia, si inserisca o esca un soggetto della catena partecipativa, ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore all'1%, ossia, solo quando il soggetto, titolare diretto della partecipazione rilevante nella societa' oggetto della comunicazione, vari la propria partecipazione in misura superiore o inferiore all'1%. Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andra' riempito un separato foglio secondo le seguenti modalita': Societa' controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andra' completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalita' del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni della societa' oggetto della comunicazione possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni rel- ative alla compilazione del precedente quadro D. Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della societa' per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo - ai sensi dell'art. 1/5-quater, introdotto dal D.L. n. 90/92 - andra' barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo e' assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite altri soggetti. Se il rapporto di controllo e' assicurato da accordi con altri soci, che conferiscono al dichiarante la maggioranza dei diritti di voto, andra' barrata anche la casella D. Se il dichiarante ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori andra' barrata anche la casella E. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovra' tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della societa' controllata. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la societa' controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti. - Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con le medesime modalita' sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano piu' societa' controllate andra' segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della societa' che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andra' descritta in fogli successivi numerati progressivamente. - Firma del legale rappresentante: ove si opti per la segnalazione a firma congiunta, ciascun quadro H andra' sottoscritto dal legale rappresentante della societa' cui il quadro si riferisce ovvero da persona munita di apposita delega. QUADRO L: Elenco degli effettivi proprietari delle azioni (con esclusione di quelli il cui pacchetto di proprieta' sia inferiore al 2% del capitale). Andra' riportato, da parte della societa fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni possedute nel caso in cui le azioni in proprieta' risultino superiori al 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B. Per ogni soggetto andra' indicato il numero delle azioni delle quali e' effettivo proprietario, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Andra' effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1% del capitale, sempreche' tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%. Tale comunicazione dovra' essere effettuata anche qualora la percentuale complessivamente detenuta dalla fiduciaria non subisca variazioni. Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro che sara' compilato secondo le istruzioni per la compilazione del precedente quadro A. Ove sia necessario, potranno essere utilizzati piu' fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5- BIS Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5- bis della legge n. 216/7/4, come sostituito dal D.L. n. 90/92, il superamento (e la riduzione della percentuale al di sotto) delle soglie del 10, 20, 33, 50 e 75 per cento del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto di societa' le cui azioni sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto deve essere comunicato alla CONSOB ed alla societa' partecipata. L'obbligo incombe su tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, in via diretta o indiretta, si trovino nelle situazioni sopra indicate. Il termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione e' di due giorni dal momento in cui si e' avuta conoscenza, ovvero, date le circostanze, dal momento in cui si sarebbe dovuto avere conoscenza degli effetti obbligatori dell'atto, compiuto in borsa o fuori borsa, anche se gli effetti reali si verificano successivamente. Nell'ipotesi di variazione del capitale sociale della societa' oggetto della comunicazione, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal giorno del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale. Ai fini del calcolo dei due giorni non vanno computati, sia per operazioni compiute in borsa, sia fuori borsa, i giorni di borsa chiusa. Ai fini del calcolo della percentuale, si applica il comma 2 dell'art. 1/5 secondo le istruzioni gia' riportate. Inoltre, si tiene conto anche delle azioni possedute da altri soggetti con i quali si e' concluso, direttamente o indirettamente, un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto. In tal senso, le azioni sindacate possedute da ciascun soggetto vanno sommate a quelle sindacate possedute dagli altri soggetti aderenti all'accordo; qualora il totale delle azioni sindacate superi la soglia rilevante, ciascun soggetto sara' tenuto autonomamente all'obbligo di segnalazione di cui all'art. 1/5-bis, anche se il possesso unitario non sia rilevante ai fini dell'applicazione della norma. Una nuova comunicazione dovra' essere effettuata da ciascuno dei soggetti aderenti, qualora per effetto dell'acquisto o della dismissione anche di uno solo dei soggetti, il totale della percentuale sindacata superi (o si riduca al di sotto di) una delle soglie rilevanti. Sempre ai fini del calcolo della percentuale, si deve tener conto delle azioni che in virtu' di accordi stipulati, direttamente o indirettamente, si possono acquistare in borsa o fuori borsa, di propria iniziativa. In tali casi, l'obbligo, che decorre dalla data dell'accordo, prescinde dall'acquisto. Nell'ipotesi in cui il diritto di acquisto non venga esercitato, il soggetto sara' tenuto a comunicare nei termini la riduzione della percentuale di partecipazione al di sotto della soglia rilevante. Qualora i soggetti interposti si avvalgano dell'esenzione di cui all'art. 1/5-ter, i soggetti capogruppo o la persona fisica che li controlla dovranno effettuare la comunicazione nei termini cui sarebbe tenuto il diretto partecipante (esemplificando, A controlla B e C i quali possiedono rispettivamente il 15 ed il 10 per cento del capitale di una societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto. Qualora B acquisti un ulteriore 6 per cento, il soggetto A, in regime di esenzione di cui all'art. 1/5-ter, sara' tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 1/5-bis, anche se la percentuale totale da lui posseduta non supera la soglia rilevante del 33 per cento; nell'ipotesi in cui i soggetti interposti non si avvalgano dell'esenzione sopra ricordata, sara' il soggetto B a dover effettuare la comunicazione di cui all'art. 1/5-bis, ed il soggetto A sara' tenuto solo alla dichiarazione di cui all'art. 1/5). La predetta comunicazione dovra' essere trasmessa a mezzo telex o telefax, al numero 06/8477505, secondo lo schema di seguito riportato. Dovra' essere indicato che trattasi di comunicazione ai sensi dell'art. 1/5-bis, legge n. 216/74. Le comunicazioni a mezzo telefax dovranno essere confermate per lettera da recapitare alla CONSOB entro il termine di 7 giorni; nello stesso termine e con le stesse modalita' potranno essere comunicate eventuali rettifiche ed integrazioni a comunicazioni gia' effettuate. Si richiede, infine, che copia dell'avviso che la societa' partecipata deve pubblicare ai sensi del settimo comma dell'art. 1/5-bis, sia trasmessa alla CONSOB, contestualmente all'invio agli organi di stampa, con i medesimi mezzi e modalita' sopra individuati. Dovranno altresi' essere specificati i giornali su cui sara' pubblicato il suddetto avviso e la data di pubblicazione. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLO SCHEMA APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 6036 DELL'11 MARZO 1992 PUBBLICATA NELLA G.U. N. 65 DEL 18 MARZO 1992 Soggetto dichiarante: - andra' riportato, se persone fisiche: nome, domicilio, codice fiscale, numero di telefono; se persone giuridiche o societa' di persone: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero di telefono. Societa' partecipata: - andranno indicati i seguenti dati: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero, valore nominale e categorie delle azioni rappresentanti il capitale sottoscritto con diritto di voto quale risulta dall'atto costitutivo. Eventuali soggetti interposti: - dovranno essere indicate le societa' controllate, le societa' fiduciarie o le interposte persone tramite le quali si possiede la partecipazione rilevante. Per ogni soggetto dovranno essere indicati gli stessi dati richiesti per il soggetto dichiarante. Nominativo della/e controparte/i dell'operazione: - andra' indicato il nominativo della/e controparte/i solo qualora questi ultimi siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 1/5 o 1/5- bis e cio' sia conosciuto o conoscibile da parte del soggetto dichiarante. Data dell'operazione: - andra' indicata la data dell'operazione. Qualora l'operazione dovesse essere perfezionata in un momento successivo, specificare anche tale data. Tipo dell'operazione: - andra' indicato se trattasi di compravendita, in borsa o fuori borsa, negozi di pegno, usufrutto, ecc. Categoria, numero e valore nominale delle azioni oggetto dell'operazione e percentuale rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto: - i dati richiesti andranno riferiti alle azioni oggetto dell'operazione. Totale azioni possedute: - andra' indicato il numero totale delle azioni, distinte per categorie, possedute dal soggetto, rapportandolo in termini percentuali al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto. Occorrera', inoltre, precisare il titolo del possesso. In ipotesi di accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto: - si dovra' indicare la percentuale totale delle azioni per le quali esiste l'accordo e la percentuale detenuta dal dichiarante nell'ambito dell'accordo. La percentuale di azioni detenute dal dichiarante nell'ambito dell'accordo potra' o meno coincidere con il totale delle azioni possedute dal dichiarante stesso e con il numero delle azioni oggetto dell'operazione. Il nominativo degli altri soggetti aderenti all'accordo dovra' essere indicato anche se uno o piu' di essi non siano autonomamente tenuti alla comunicazione di cui all'art. 1/5. Si precisa che il soggetto aderente all'accordo in base al quale venga superata una delle soglie di cui all'art. 1/5-bis, ma che possieda unitariamente una percentuale inferiore al 2 per cento del capitale con diritto di voto di una societa' con azioni quotate in borsa, sara' tenuto ad effettuare esclusivamente la comunicazione di cui all'art. 1/5- bis e non anche quella di cui all'art. 1/5. In ipotesi di accordo in virtu' del quale si possono acquistare azioni di propria iniziativa: - andra' indicato, oltre al nominativo del partecipante all'accordo, il tipo di accordo, nonche' i termini e le modalita' previsti per l'acquisizione. INTERRELAZIONI TRA GLI ARTICOLI 1/5 ED 1/5- BIS Si precisa che la comunicazione effettuata in base al disposto dell'art. 1/5-bis, introdotto dal D.L. n. 90/92, non sostituisce quella dovuta ai sensi dell'art. 1/5, tranne l'ipotesi in cui la prima sia redatta sul modello 19/A e contenga tutti gli elementi informativi richiesti ai sensi delle due norme. In tal caso nelle annotazioni dovra' essere indicato che la comunicazione viene effettuata ai sensi degli articoli 1/5 ed 1/5-bis. PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO IN SOCIETA' NON QUOTATE, IN SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ISCRITTE ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 1/91 ED IN SOCIETA' FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO PREDETTO, PREVISTE ALL'ART. 17, COMMA 2, DELLA MEDESIMA LEGGE. Istruzioni per la compilazione del modello 19/B di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge n. 216 del 7 giugno 1974 Ai sensi dell'art 1/5, comma 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, sono tenute all'invio della segnalazione, entro 48 ore dall'operazione, le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, che in via diretta o per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipano in misura superiore al 10 % del capitale sottoscritto in una societa', italiana o estera, le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto o in una societa' a responsabilita' limitata. Le societa' facenti capo ad una societa' tenuta alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla societa' capogruppo tenuta all'obbligo. Qualora la societa' capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74, puo'essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta da tutte le societa' - ovviamente, tenute all'obbligo (societa' con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto) - che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra la societa' dichiarante e quella partecipata. Le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in misura rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in una societa' di intermediazione mobiliare iscritta all'albo di cui all'art. 3, comma 1, o in una societa' fiduciaria iscritta alla sezione speciale dell'albo predetto, prevista dall'art. 17, comma 2, della medesima legge, possono utilizzare, per le relative comunicazioni, il modello 19/B in sostituzione del modello 19/F, assolvendo ad entrambi gli obblighi. In tal caso dovra' essere inviato, ove dovuto, alla societa' partecipata ed alla CONSOB in duplice copia, il protocollo di autonomia gestionale di cui al citato art. 4, legge n. 1/1991. Sempre nel medesimo caso, le societa' facenti capo ad una societa' tenuta alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla societa' capogruppo tenuta all'obbligo. Nell'ipotesi in cui la societa' capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 1/91, puo' essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le societa' che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la societa' partecipata. Ai fini del calcolo della percentuale occorre tener conto anche delle azioni o quote per le quali il socio sia privato, ex lege, o per atti di disposizione negoziale, del diritto di voto sulle medesime. Nell'ipotesi di azioni o quote oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni o quote. Nell'ipotesi di azioni o quote possedute a titolo di deposito, il depositario dovra' effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni o quote. Nell'ipotesi di azioni o quote oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto. Le azioni o quote possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Per le societa' cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni o quote possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare. I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione entro il termine di trenta giorni nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite del 5% (1% per le partecipazioni in SIM o societa' fiduciarie) del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 10% del capitale sottoscritto (2% per le partecipazioni in SIM o societa' fiduciarie). La dichiarazione e' dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G e H, come meglio precisato nelle relative istruzioni. La comunicazione andra' inviata alla societa' partecipata ed alla CONSOB (qualora il modello 19/B sia utilizzato in sostituzione del modello 19/F, esso dovra' essere inviato alla CONSOB in duplice copia). Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata a.r. In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa comunicazione dovra' essere consegnata direttamente, ovvero inviata a mezzo telefax, al numero 06/8477505, entro il termine suddetto. MODALITA' DI COMPILAZIONE QUADRO A: Dichiarante. Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonche' l'eventuale sigla sociale. Per la specie e per il settore di operativita', le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici: SPECIE SETTORE DI OPERATIVITA' - - 41 Societa' in accomandita per azioni 03 Enti pubblici economici 51 Societa' per azioni 04 Alimentare agricolo 61 Societa' cooperativa a responsabilita' 05 Assicurativo limitata 71 Istituzioni creditizie 06 Bancario 74 Enti e societa' non residenti 07 Cartario ed editoriale 14 Enti vari 08 Cementifero 09 Chimico 10 Commercio 11 Comunicazioni 12 Elettronico 13 Finanziario 14 Immobiliare ed edilizio 15 Meccanico ed automobi- listico 16 Minerale e metallurgico 17 Tessile 18 Altri - Causale della dichiarazione: andra' indicata, nell'apposito riquadro, la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate: 1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 10% (2% per comunicazioni in SIM o societa' fiduciarie) di possesso di azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante e', in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto. 2. Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori al 5% (1% per comunicazioni in SIM o societa' fiduciarie) della partecipazione gia' comunicata con causale 1, sempreche' la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3. 3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 10% (2% per comunicazioni in SIM o societa' fiduciarie). 4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G ed H come precisato nelle relative istruzioni. In ipotesi di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andra' compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G ed H aggiornata al momento di invio della dichiarazione. In ipotesi di modifiche del contenuto informativo di cui ai quadri A e B (ad es. cambiamento della titolarita' della partecipazione, variazione della denominazione sociale, trasformazione, trasferimento della sede legale), non sara' necessario compilare un nuovo modello ma e' sufficiente comunicare tali dati, alla CONSOB ed alla societa' partecipata, con una nota. - Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andra' indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore ovvero di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni di borsa chiusa. In caso di acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovra' farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica. Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore al 5% (1% per comunicazioni in SIM o societa' fiduciarie) si siano verificate per successive fasi od operazioni, si dovra' far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite. - Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andra' indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione. B) compravendita; C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi; E) pegno; F) usufrutto; G) deposito; H) riporto; I) altro. QUADRO B: Societa' partecipata. Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della societa' partecipata ed il relativo codice fiscale. - Capitale sociale numero azioni o quote: andra' indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale sociale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Per le societa' cooperative si fara' riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato. Nell'ipotesi di partecipazione in una societa' estera, indicare la valuta nella quale e' espresso il capitale sociale. In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal giorno del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale. Per societa' di nuova costituzione l'obbligo di comunicazione decorre dall'iscrizione della societa' nel registro delle imprese. QUADRO C: Azioni o quote possedute direttamente dal dichiarante. - Azioni o quote possedute: il dichiarante dovra' indicare il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni o quote in proprieta' e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovra' essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. - Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni o quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni. - Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andra' indicato il numero complessivo di azioni o quote per le quali il dichiarante e' titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. QUADRO D: Azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, fiduciarie, interposta persona. - Azioni o quote possedute: andra' riportato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di societa' controllate (*), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni o quote in proprieta' ed oggetto di contratto di riporto, il riquadro andra' compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andra' riportata nel quadro H secondo le rel- ative istruzioni. Nell'ipotesi in cui le azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a piu' soggetti (rientranti nelle categorie delle societa' controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso. - Azioni o quote per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto: in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni o quote per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra societa' controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto). _______________________ (*) Ai fini della definizione di societa' controllata dovra' farsi riferimento al disposto dell'art. 5-quater introdotto dal D.L. n. 90/92. Qualora si tratti di una partecipazione in una SIM o in una societa' fiduciaria iscritta all'albo dovra' farsi riferimento al disposto dell'art. 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. - Azioni o quote con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone: andra' riportato il numero complessivo delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. R I E P I L O G O - Azioni o quote totali possedute: andra' indicato il numero totale delle azioni o quote possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. - Azioni o quote con diritto di voto possedute: andra' riportato il numero delle azioni o quote - calcolato effettuando la somma dei quadri C e D - per il quale il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, sia titolare del diritto di voto. Andra' indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il numero delle azioni o quote di cui al quadro B. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, sia titolare del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La prima pagina del modello andra' completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del codice di avviamento postale), ed il numero telefonico. Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C e D). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o piu' quadri G ed H dovra' pure essere indicato - nelle caselle corrispondenti - il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro. - Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione. QUADRO G: Elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto con un numero di azioni o quote superiore al 10 % (o al 2% per le partecipazioni in SIM e societa' fiduciarie) del capitale, con esclusione del dichiarante e di quelli ricompresi nel quadro H. In questo quadro dovra' essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, ovvero dai soggetti di cui al quadro H. I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 10% (o al 2% per le partecipazioni in SIM o societa' fiduciarie) del capitale sociale di cui al quadro B. Per ogni soggetto andra' indicato il numero delle azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Andra' effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore al 5% (o 1% per le partecipazioni in SIM e societa' fiduciarie) del capitale permanendo al di sopra del limite del 10% (o 2% per le partecipazioni in SIM o societa' fiduciarie). Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro che sara' completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. - Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovra' essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di societa' controllate, fiduciarie, interposte persone (D). Andra' inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ove sia necessario, potranno essere utilizzati piu' fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1. QUADRO H: Distinta delle societa' controllate, fiduciarie e delle interposte persone tramite le quali sono possedute le azioni o quote. Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle societa' controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede le azioni o le quote. Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ossia, si inserisca o esca un soggetto della catena partecipativa, ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore al 5% (o 1% per le partecipazioni in SIM e societa' fiduciarie), ossia solo quando il soggetto, titolare diretto della partecipazione rilevante nella societa' oggetto della comunicazione, vari la propria partecipazione in misura superiore al 5% ( o 1% per le partecipazioni in SIM e societa' fiduciarie). Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andra' riempito un separato foglio secondo le seguenti modalita': - Societa' controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote: il riquadro andra' completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni o quote riportando le generalita' del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni o quote della societa' oggetto della comunicazione possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. - Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della societa' per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo - ai sensi dell'art. 1/5-quater, introdotto dal D.L. n. 90/92 - andra' barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo e' assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta tramite altri soggetti. Se il rapporto di controllo e' assicurato da accordi con altri soci, che conferiscono al dichiarante la maggioranza degli amministratori andra' barrata la casella E. Per le partecipazioni in SIM o in societa' fiduciarie, nel caso di rapporto di controllo - ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 1/91 - assumono rilevanza esclusivamente le ipotesi di cui alle caselle B e C. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e indiretta si dovra' tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni o quote della societa' controllata. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la societa' controllata, specificando la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta o indiretta tramite altri soggetti. - Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni o quote con le medesime modalita' sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante ed il titolare delle azioni o quote si frappongano piu' societa' controllate andra' segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della societa' che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni o quote del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andra' descritta in fogli successivi numerati progressivamente. PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ISCRITTE ALL' ALBO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1 E DI SOCIETA' FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO PREDETTO PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DELLA MEDESIMA LEGGE. Istruzioni per la compilazione del modello 19/F Ai sensi dell'art. 4 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono tenuti all'invio della segnalazione di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, entro 48 ore dall'operazione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche che in via diretta o per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto in una societa' di intermediazione mobiliare e in un societa' fiduciaria di cui alla legge n. 1/91. A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresi' tenute le societa' fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonche' le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti. I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sociale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come sopra individuato. Tale comunicazione dovra' essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione. La dichiarazione e' dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni. Le societa' o gli enti facenti capo a societa' o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla societa' o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla. Nell'ipotesi in cui la societa' o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 1/91 puo' essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le societa' che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la societa' partecipata. Qualora la partecipazione riguardi una societa' di intermediazione mobiliare che abbia azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto l'obbligo di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 1/91, si ritiene assolto con il solo invio dei modelli 19/A in duplice copia. Ai fini del calcolo della percentuale del 2% va tenuto conto anche delle azioni per le quali il socio sia privato, ex lege o per atti di disposizione negoziali, del diritto di voto sulle medesime. Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovra' effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto. Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo quadro B). I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, nel termine di trenta giorni dovranno effettuare una comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sottoscritto. La dichiarazione e' dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni. La predetta comunicazione andra' inviata alla societa' partecipata e, in duplice copia, alla CONSOB. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata a.r. In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa comunicazione dovra' essere consegnata direttamente ovvero inviata a mezzo telefax, al numero 06/8477505, entro il termine suddetto. I protocolli di autonomia gestionale di cui all'art. 4, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dovranno essere inviati, contestualmente alla suddetta comunicazione, alla societa' partecipata e, in duplice copia, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvedera' a trasmettere alla Banca d'Italia le comunicazioni ed i protocolli di autonomia gestionale ricevuti a norma del citato art. 4. QUADRO A: Dichiarante. Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le societa' di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonche' l'eventuale sigla sociale. Per la specie e per il settore di operativita', le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici: SPECIE SETTORE DI OPERATIVITA' - - 08 Societa' semplice 01 Aziende autonome 41 Societa' in accomandita per azioni 02 Enti territoriali 42 Societa' in accomandita semplice 03 Enti pubblici economici 43 Societa' in nome collettivo 04 Alimentare agricolo 51 Societa' per azioni 05 Assicurativo 52 Societa' a responsabilita' limitata 06 Bancario 61 Societa' cooperativa a responsabi- 07 Cartario ed editoriale lita' limitata 62 Societa' cooperativa a responsabi- 08 Cementifero lita' illimitata 71 Istituzioni creditizie 09 Chimico 72 Comuni, province e regioni 10 Commercio 74 Enti e societa' non residenti 11 Comunicazioni 14 Enti vari 12 Elettronico 13 Finanziario 14 Immobiliare ed edilizio 15 Meccanico e automobili- stico 16 Minerale e metallurgico 17 Tessile 18 Altri - Causale della dichiarazione: andra' indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate: 1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante e', in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto. 2. Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori all'1% della partecipazione gia' comunicata con causale 1, sempreche' la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3. 3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 2%. 4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisto nelle relative istruzioni. In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andra' compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L, aggiornata al momento di invio della dichiarazione. In ipotesi di modifiche del contenuto informativo di cui ai quadri A e B (ad es. variazione della denominazione sociale, trasformazione, cambio di residenza, trasferimento della sede legale), non sara' necessario compilare un nuovo modello ma e' sufficiente comunicare tali dati, alla CONSOB ed alla societa' partecipata, con una nota. - Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andra' indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore ovvero di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni di borsa chiusa. In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovra' farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica. In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico. Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto si siano verificate per successive fasi od operazioni, si dovra' far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite. - Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andra' indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione. B) compravendita; C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi; D) successione o acquisizione a causa di morte; E) pegno; F) usufrutto; G) deposito; H) riporto; I) altro. QUADRO B: Societa' partecipata. Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della societa' partecipata ed il relativo codice fiscale. - Capitale numero azioni: andra' indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Nelle ipotesi di variazione del capitale, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal giorno del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale. QUADRO C: Azioni possedute direttamente dal dichiarante. - Azioni possedute: il dichiarante dovra' indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprieta' e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovra' essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. - Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni. - Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andra' indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante e' titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto. QUADRO D: Azioni possedute per il tramite di societa' controllate, fiduciarie, interposta persona. - Azioni possedute: andra' riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di societa' controllate (*), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprieta' ed oggetto di contratto di riporto, il riquadro andra' compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andra' riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni. Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a piu' soggetti (rientranti nelle categorie delle societa' controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso. - Azioni per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto: in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra societa' controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni rela- tive alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto). _____________________ (*) Ai fini della definizione di societa' controllata dovra' farsi riferimento al disposto dell'art. 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. - Azioni con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone: andra' riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto. QUADRO E: Azioni possedute per conto di altri soggetti. Tale quadro andra' compilato dalle societa' fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti. - Numero totale degli effettivi proprietari: andra' indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantita' di azioni possedute da ciascuno di essi. - Azioni possedute: andra' indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla societa' fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andra' riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. - Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andra' riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla societa' fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andra' compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni. - Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la societa' fiduciaria sia privata del diritto di voto. Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle societa' fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi. QUADRO F: Azioni possedute da societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare. Le societa' di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto di voto e quelle private di tale diritto. - Azioni totali possedute: andra' indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale. - Azioni con diritto di voto possedute: andra' riportato il numero delle azioni - calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E ed F - per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andra' indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro B. La prima pagina del modello andra' completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del codice di avviamento postale), ed il numero telefonico. Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o piu' quadri G, H ed L, dovra' pure essere indicato - nelle caselle corrispondenti - il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro. - Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione. QUADRO G: Elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto con un numero di azioni superiore al 2 % del capitale, con esclusione del dichiarante e di quelli ricompresi nei quadri H ed L. In questo quadro dovra' essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualita' di societa' fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L. I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2 % del capitale sociale di cui al quadro B. Per ogni soggetto andra' indicato il numero delle azioni per le quali spetta il diritto di voto. Andra' effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%. Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro che sara' completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. - Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovra' essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di societa' controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andra' inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ove sia necessario, potranno essere utilizzati piu' fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1. QUADRO H: Distinta delle societa' controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni. Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle societa' controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede le azioni. Una nuova comunicazione deve essere effettuta solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ossia, si inserisca o esca un soggetto della catena partecipativa, ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore all' 1%, ossia, solo quando il soggetto, della comunicazione, vari la propria partecipazione in misura superiore o inferiore all'1%. Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andra' riempito un separato foglio secondo le seguenti modalita': - Societa' controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andra' completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalita' del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni della societa' oggetto della comunicazione possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni rel- ative alla compilazione del precedente quadro D. - Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della societa' per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo - ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 1/91 - andra' barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo e' assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite altri soggetti. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovra' tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della societa' controllata. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la societa' controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti. - Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con le medesime modalita' sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano piu' societa' controllate andra' segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della societa' che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andra' descritta in fogli successivi numerati progressivamente. - Firma del legale rappresentante: andra' apposta la firma del legale rappresentante o di persona munita di apposita delega. QUADRO L: Elenco degli effettivi proprietari delle azioni (con esclusione di quelli il cui pacchetto di proprieta' sia inferiore al 2 % del capitale). Andra' riportato, da parte della societa' fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni possedute nel caso in cui le azioni in proprieta' risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2 % del capitale di cui al quadro B. Per ogni soggetto andra' indicato il numero delle azioni delle quali e' effettivo proprietario. Andra' effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1 % del capitale. Tale comunicazione dovra' essere effettuata anche se la percentuale complessivamente detenuta dalla fiduciaria non subisca variazioni. Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro che sara' compilato secondo le istruzioni per la compilazione del precedente quadro A. Ove sia necessario, potranno essere utilizzati piu' fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.