Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Cuneo, Siena, Lecce, Verona e Pisa.(GU n.114 del 18-5-1993)
Con decreto ministeriale n. 1/1825 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Cuneo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.485.747.673, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cuneo dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/2134 del 13 marzo 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Cuneo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 839.610.800, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome dell'impresa Lobera e Turco S.p.a. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cuneo dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/2339 del 13 marzo 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Siena e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 331.283.959, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Siena dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/2898 del 30 marzo 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 334.532.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Lecce dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/3145 del 30 marzo 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Verona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.923.791.158, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Verona dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/3249 del 6 aprile 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Pisa e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 962.191.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome del contribuente Occhini Vasco. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pisa dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.