MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari del
   servizio  di  riscossione degli ambiti territoriali delle province
   di Cuneo, Siena, Lecce, Verona e Pisa.
(GU n.114 del 18-5-1993)

   Con decreto ministeriale  n.  1/1825  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Cuneo e' concessa dilazione, ai sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 1.485.747.673,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  70%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di Cuneo dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto ministeriale n. 1/2134 del 13 marzo 1993, al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia  di  Cuneo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di febbraio 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare   di   L.   839.610.800,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 70% del
carico iscritto a nome dell'impresa Lobera e Turco S.p.a.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Cuneo dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/2339 del 13 marzo 1993, al  titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Siena e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  febbraio  1994,  del
versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.  331.283.959,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  50%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di Siena dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto ministeriale n. 1/2898 del 30 marzo 1993, al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia  di  Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di febbraio 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare   di   L.   334.532.000,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi di riscossione, all'80% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Lecce dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/3145 del 30 marzo 1993, al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito A della
provincia di Verona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  febbraio  1994,  del
versamento   delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  2.923.791.158,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  70%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Verona dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto ministeriale n. 1/3249 del 6 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  B  della
provincia  di  Pisa  e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di febbraio 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare   di   L.   962.191.000,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome del contribuente Occhini Vasco.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Pisa  dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.