Proroga della sospensione delle disposizioni relative all'attivita' di pesca professionale nella zona C di riserva parziale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 dicembre 1991 di istituzione della riserva naturale e marina denominata Isole Egadi.(GU n.123 del 28-5-1993)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 - Disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette; Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1991, recante l'istituzione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi; Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1993, relativo alla sospensione delle disposizioni relative all'attivita' di pesca professionale nella zona C di riserva parziale di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale del 27 dicembre 1991; Considerato che non si e' ancora costituita la commissione di riserva prevista nel citato decreto del 27 dicembre 1991; Considerato che non e' stato possibile acquisire adeguati elementi conoscitivi di carattere tecnico-scientifico inerenti gli effetti della pesca professionale all'interno della zona C di riserva parziale nell'ambito della riserva marina delle Isole Egadi; Considerato che in data 17 maggio 1993 la commissione ambiente del Senato ha effettuato un sopralluogo in zona con audizioni dal quale scaturira' una apposita relazione; Considerato che in data 26 maggio 1993 la consulta tecnica per le aree naturali protette esprimera' le proprie valutazioni in merito al ripristino delle misure di salvaguardia all'interno della riserva marina delle Isole Egadi; Ritenuto di dover prorogare la sospensione delle disposizioni rela- tive all'attivita' di pesca professionale nella zona C di riserva parziale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 dicembre 1991, di istituzione della riserva naturale marina, denominata Isole Egadi, per un periodo sufficiente alla acquisizione ed alla valutazione della citata relazione della commissione ambiente del Senato nonche' del predetto parere della consulta tecnica per le aree naturali protette; Decreta: Art. 1. Il termine di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 1993 citato in premessa e' prorogato di giorni sessanta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 1993 Il Ministro dell'ambiente SPINI Il Ministro della marina mercantile COSTA