Rideterminazione dei limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione per il personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia.(GU n.125 del 31-5-1993)
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente "Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990 nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147; Visti l'art. 3 della legge n. 21/1991 e l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 che consentono, tra l'altro, di rimborsare ai militari delle Forze armate, con esclusione dei gradi di generale e dei colonnelli, ed agli appartenenti alle Forze di polizia, esclusi i dirigenti, inviati in missione, la spesa sostenuta per uno o due pasti giornalieri, entro limiti rivalutabili annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT; Visto l'art. 7, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che consente la rivalutazione dei rimborsi spese connesse al trattamento di missione nei limiti del tasso programmato d'inflazione; Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 13 maggio 1992, con il quale si e' provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1 gennaio 1992, in L. 34.700 il limite massimo di spesa rimborsabile per il primo pasto ed in L. 69.400 quello rimborsabile per i due pasti; Considerato che in sede di relazione previsionale e programmatica il tasso di inflazione per l'anno 1992 e' stato fissato nel 4,5 per cento, inferiore alla variazione percentuale degli indici del costo della vita valevoli per la determinazione della variazione dell'indennita' di contingenza nei settori dell'industria e commercio; Ritenuto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure dell'indennita' di missione, occorre operare sugli importi aumentati l'arrotondamento per eccesso a L. 100; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1993 i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad 8 ore sono rideterminati come segue: da L. 34.700 a L. 36.300 per un pasto; da L. 69.400 a L. 72.600 per due pasti. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 1993 Il Ministro del tesoro BARUCCI p. Il Ministro per la funzione pubblica SACCONI Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1993 Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 134