MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 30 aprile 1993, n. 15 

  Caratteristiche  minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito
ed alla vendita di presidi sanitari.
(GU n.133 del 9-6-1993)
 
 Vigente al: 9-6-1993  
 

1. PREMESSA.
  1.1. Rilevato come sia  necessario  ed  improcrastinabile  indicare
soluzioni  omogenee  in  materia  di  esercizi  di vendita di presidi
sanitari su  tutto  il  territorio  nazionale,  al  fine  di  evitare
disomogeneita'   nell'applicazione   delle  norme,  con  la  presente
circolare  vengono  emanate  le  linee  guida  da   adottarsi   nella
valutazione  delle caratteristiche di sicurezza dei locali adibiti al
deposito ed alla vendita di tali prodotti.
  Tali linee guida sono quelle ritenute "minime" affinche'  i  locali
adibiti  a  deposito  e  vendita  di  presidi sanitari possano essere
dichiarati  idonei  dai  servizi  di  igiene  pubblica  delle  unita'
sanitarie  locali,  cosi'  come previsto dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1255/1968.
  Le presenti linee guida hanno  le  seguenti  norme  di  riferimento
primario:
   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255
(Disciplina della  produzione,  del  commercio  e  della  vendita  di
fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate);
   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
   decreto del Presidente della Repubblica  19  marzo  1956,  n.  303
(Norme per l'igiene del lavoro);
   legge  26  luglio  1965,  n.  966  (Norme per la prevenzione degli
incendi);
   decreto ministeriale 27 settembre 1965  (Attivita'  soggette  alle
visite di prevenzione incendi);
   decreto  ministeriale  16  febbraio  1982  (Modifiche  al  decreto
ministeriale 27 settembre 1965);
   legge  7  dicembre  1984,  n.  818,  e  successive  modifiche   ed
integrazioni (nulla osta provvisorio);
   decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche ed integrazioni (Rischi di incidenti rilevanti);
   legge  1   marzo  1968,  n.  186  (Disposizioni   concernenti   la
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e
impianti elettrici ed elettronici);
   legge 5 marzo 1990, n. 46 (Attestato di conformita' degli impianti
elettrici);
   legge   10   maggio  1976,  n.  319,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
  Importante e' anche la  circolare  del  Ministero  dell'interno  11
dicembre 1985, n. 36 (Visite di prevenzione incendi).
  1.2. Le indicazioni della presente circolare sono applicabili:
   1)  ai  depositi e locali per il commercio e la vendita di presidi
sanitari, intendendo con il  termine  "locale"  anche  un  gruppo  di
locali  tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed
al deposito;
   2) ai depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre
presidi sanitari, anche se fuori fabbrica ed anche se ubicate  presso
"vettori".
  1.3. Il riconoscimento di idoneita' dei locali da parte dei servizi
di  igiene  pubblica  delle unita' sanitarie locali e' subordinato al
rilascio del "certificato  prevenzione  e  incendi"  (C.P.I.)  o  dal
"nulla  osta  provvisorio"  (N.O.P.)  da  parte dei vigili del fuoco,
quando le proprieta' fisico-chimiche dei presidi sanitari in deposito
e le quantita' stoccate lo richiedano.
2. AMBIENTE DI LAVORO.
  2.1. Ubicazione dei locali.
  2.1.1.  I locali adibiti a deposito e vendita di presidi sanitari o
a deposito fuori stabilimento  delle  imprese  produttrici  (compresi
quelli presso i "vettori"), devono collocarsi nelle aree indicate nel
Piano regolatore generale (P.R.G.) del comune.
  2.1.2.  Non  possono  essere  adibiti  a  deposito  e  vendita ed a
deposito di smistamento (compresi quelli presso i  "vettori")  locali
sotterranei o seminterrati.
  2.2. Caratteristiche dei locali.
  2.2.1.  Devono  avere  un'altezza  netta,  misurata  dal  punto del
pavimento all'altezza media della  copertura  dei  soffitti  e  delle
volte, non inferiore a tre metri.
  2.2.2. Le pareti devono essere trattate con pitture idrorepellenti.
  2.2.3.  I  pavimenti  devono essere di tipo impermeabile e privi di
fessurazioni.
  Se prescritte dai vigili del fuoco,  vi  devono  essere  soglie  di
contenimento dei reflui, adeguate alle caratteristiche dei locali.
  Qualora  invece  non  siano  prescritte  soglie  di contenimento, i
pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i
liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto di  raccolta
(cisterna  o  bacino  di  contenimento  di  capacita'  adeguata)  per
impedire  il  convogliamento  delle  acque  contaminate  da   presidi
sanitari nella rete fognaria.
  2.2.4.  L'aerazione  dei locali deve avvenire mediante finestrature
che garantiscano un sufficiente ricambio naturale dell'aria.
  Se l'aerazione naturale e' insufficiente, per ottenere il  ricambio
d'aria necessario, occorre installare un sistema di ventilazione atta
a  garantire  4-6  ricambi  orari durante il lavoro o comunque da non
creare turbolenze, escludendo altresi' forme di ricircolo.
  2.3. Caratteristiche degli impianti.
  2.3.1.  L'impianto  elettrico  deve  essere,  in   tutti   i   suoi
componenti, conforme a quanto stabilito dalla normativa in vigore.
  Le  protezioni  contro  il  contatto  accidentale  ("messa a terra"
coordinata  con  "interruttore   differenziale")   vanno   realizzate
collegando  anche  le  masse  metalliche  presenti  nei  locali,  per
raggiungere l'equipotenzialita'.
  Le suddette  protezioni  devono  essere  sottoposte  a  collaudo  e
verifica periodica.
  2.3.2. L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato
utilizzando  l'acqua come trasportatore di calore. Il generatore deve
essere ubicato all'esterno dei locali.
  E' vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas.
  Le temperature dei locali devono essere tali da  non  compromettere
la sicurezza dei prodotti immagazzinati.
  2.4. Stoccaggio dei prodotti.
  2.4.1.  Nei  locali di deposito e vendita dei presidi sanitari, non
e' ammesso lo stoccaggio e la  vendita  di  generi  alimentari  e  lo
stoccaggio dei mangimi.
  2.4.2.  I  prodotti  di prima e seconda classe tossicologica devono
essere   tenuti   separati   dai   prodotti   delle   altre    classi
tossicologiche,  anche  mediante  tramezzi di robusta rete metallica,
provvisti di porta munita di serratura o lucchetto, ad esclusione  di
quelli stoccati nei depositi di smistamento (compresi quelli presso i
"vettori").
  Nei  piccoli  depositi  e  locali  di  vendita, la separazione puo'
essere realizzata anche mediante vetrinette o scaffalature  chiuse  a
chiave.
  2.4.3. Le confezioni di presidi sanitari non devono essere tenute a
contatto diretto di pareti e di pavimenti.
  2.4.4.   Eventuali  operazioni  diverse  dalla  movimentazione  dei
preparati commerciali (ad esempio il caricamento delle  batterie  dei
carrelli trasportatori-elevatori) devono essere eseguite in altro lo-
cale.
  2.4.5.  Nei  locali,  esclusi dall'obbligo del C.P.I. o del N.O.P.,
deve essere installato almeno un  estintore  portatile  da  6  kg,  a
polvere   polivalente   di   tipo   ABC,  posto  in  zona  facilmente
accessibile, che dovra' essere sottoposto ogni sei mesi  a  controllo
ed a certificazione di idoneita'.
  2.5. Operazioni di bonifica.
  2.5.1.  I  locali  devono essere mantenuti puliti e la pulizia deve
essere ottenuta senza sollevare polvere.
  2.5.2. In caso di versamenti conseguenti a rotture  di  confezioni,
va  provveduto  immediatamente alla bonifica del settore interessato.
Se il prodotto versato e' in granuli o  in  polvere  la  bonifica  va
effettuata  con apparecchio aspiratore; se allo stato liquido, questo
va prima assorbito  con  apposito  materiale  (segatura  identificata
mediante colorante, farina fossile, bentonite).
  Lo  stoccaggio  e  lo  smaltimento  dei residui della bonifica deve
essere effettuato nel  rispetto  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 915/1982.
  2.6.  Dotazioni  varie  da  tenersi  in locali separati rispetto ai
magazzini e locali di movimentazione.
  2.6.1. Per ogni addetto alla vendita  ed  al  deposito  di  presidi
sanitari, deve essere presente una dotazione individuale di occhiali,
guanti  e  stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di
gomma, maschera a facciale intero, con filtro combinato per polveri e
vapori organici.
  I mezzi di  protezione  individuale  devono  essere  conservati  in
apposito  armadietto  a  piu'  ante,  ove riporre anche gli eventuali
abiti da lavoro.
  2.6.2. Nei locali deve  essere  presente  una  cassetta  di  pronto
soccorso installata in zona quanto piu' possibile vicina.
  2.6.3.  Deve  essere disponibile acqua per lavarsi, con lavandini a
comando non manuale.
  Deve esservi installata una doccia di emergenza  ed  una  vaschetta
lava-occhi.
  2.6.4.  In  prossimita'  dell'apparecchio  telefonico devono essere
tenuti  affissi  bene  in  vista  i  numeri  telefonici  dei   centri
antiveleno,  della  guardia  medica  e  del presidio ospedaliero piu'
prossimo, dei servizi di  prevenzione  dell'unita'  sanitaria  locale
competenti per territorio, dei vigili del fuoco.
                                                   Il Ministro: COSTA