Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di presidi sanitari.(GU n.133 del 9-6-1993)
Vigente al: 9-6-1993
1. PREMESSA. 1.1. Rilevato come sia necessario ed improcrastinabile indicare soluzioni omogenee in materia di esercizi di vendita di presidi sanitari su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare disomogeneita' nell'applicazione delle norme, con la presente circolare vengono emanate le linee guida da adottarsi nella valutazione delle caratteristiche di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di tali prodotti. Tali linee guida sono quelle ritenute "minime" affinche' i locali adibiti a deposito e vendita di presidi sanitari possano essere dichiarati idonei dai servizi di igiene pubblica delle unita' sanitarie locali, cosi' come previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968. Le presenti linee guida hanno le seguenti norme di riferimento primario: decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 (Disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate); decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme per l'igiene del lavoro); legge 26 luglio 1965, n. 966 (Norme per la prevenzione degli incendi); decreto ministeriale 27 settembre 1965 (Attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi); decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 1965); legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche ed integrazioni (nulla osta provvisorio); decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni (Rischi di incidenti rilevanti); legge 1 marzo 1968, n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici); legge 5 marzo 1990, n. 46 (Attestato di conformita' degli impianti elettrici); legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento). Importante e' anche la circolare del Ministero dell'interno 11 dicembre 1985, n. 36 (Visite di prevenzione incendi). 1.2. Le indicazioni della presente circolare sono applicabili: 1) ai depositi e locali per il commercio e la vendita di presidi sanitari, intendendo con il termine "locale" anche un gruppo di locali tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito; 2) ai depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre presidi sanitari, anche se fuori fabbrica ed anche se ubicate presso "vettori". 1.3. Il riconoscimento di idoneita' dei locali da parte dei servizi di igiene pubblica delle unita' sanitarie locali e' subordinato al rilascio del "certificato prevenzione e incendi" (C.P.I.) o dal "nulla osta provvisorio" (N.O.P.) da parte dei vigili del fuoco, quando le proprieta' fisico-chimiche dei presidi sanitari in deposito e le quantita' stoccate lo richiedano. 2. AMBIENTE DI LAVORO. 2.1. Ubicazione dei locali. 2.1.1. I locali adibiti a deposito e vendita di presidi sanitari o a deposito fuori stabilimento delle imprese produttrici (compresi quelli presso i "vettori"), devono collocarsi nelle aree indicate nel Piano regolatore generale (P.R.G.) del comune. 2.1.2. Non possono essere adibiti a deposito e vendita ed a deposito di smistamento (compresi quelli presso i "vettori") locali sotterranei o seminterrati. 2.2. Caratteristiche dei locali. 2.2.1. Devono avere un'altezza netta, misurata dal punto del pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti e delle volte, non inferiore a tre metri. 2.2.2. Le pareti devono essere trattate con pitture idrorepellenti. 2.2.3. I pavimenti devono essere di tipo impermeabile e privi di fessurazioni. Se prescritte dai vigili del fuoco, vi devono essere soglie di contenimento dei reflui, adeguate alle caratteristiche dei locali. Qualora invece non siano prescritte soglie di contenimento, i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di contenimento di capacita' adeguata) per impedire il convogliamento delle acque contaminate da presidi sanitari nella rete fognaria. 2.2.4. L'aerazione dei locali deve avvenire mediante finestrature che garantiscano un sufficiente ricambio naturale dell'aria. Se l'aerazione naturale e' insufficiente, per ottenere il ricambio d'aria necessario, occorre installare un sistema di ventilazione atta a garantire 4-6 ricambi orari durante il lavoro o comunque da non creare turbolenze, escludendo altresi' forme di ricircolo. 2.3. Caratteristiche degli impianti. 2.3.1. L'impianto elettrico deve essere, in tutti i suoi componenti, conforme a quanto stabilito dalla normativa in vigore. Le protezioni contro il contatto accidentale ("messa a terra" coordinata con "interruttore differenziale") vanno realizzate collegando anche le masse metalliche presenti nei locali, per raggiungere l'equipotenzialita'. Le suddette protezioni devono essere sottoposte a collaudo e verifica periodica. 2.3.2. L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato utilizzando l'acqua come trasportatore di calore. Il generatore deve essere ubicato all'esterno dei locali. E' vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas. Le temperature dei locali devono essere tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati. 2.4. Stoccaggio dei prodotti. 2.4.1. Nei locali di deposito e vendita dei presidi sanitari, non e' ammesso lo stoccaggio e la vendita di generi alimentari e lo stoccaggio dei mangimi. 2.4.2. I prodotti di prima e seconda classe tossicologica devono essere tenuti separati dai prodotti delle altre classi tossicologiche, anche mediante tramezzi di robusta rete metallica, provvisti di porta munita di serratura o lucchetto, ad esclusione di quelli stoccati nei depositi di smistamento (compresi quelli presso i "vettori"). Nei piccoli depositi e locali di vendita, la separazione puo' essere realizzata anche mediante vetrinette o scaffalature chiuse a chiave. 2.4.3. Le confezioni di presidi sanitari non devono essere tenute a contatto diretto di pareti e di pavimenti. 2.4.4. Eventuali operazioni diverse dalla movimentazione dei preparati commerciali (ad esempio il caricamento delle batterie dei carrelli trasportatori-elevatori) devono essere eseguite in altro lo- cale. 2.4.5. Nei locali, esclusi dall'obbligo del C.P.I. o del N.O.P., deve essere installato almeno un estintore portatile da 6 kg, a polvere polivalente di tipo ABC, posto in zona facilmente accessibile, che dovra' essere sottoposto ogni sei mesi a controllo ed a certificazione di idoneita'. 2.5. Operazioni di bonifica. 2.5.1. I locali devono essere mantenuti puliti e la pulizia deve essere ottenuta senza sollevare polvere. 2.5.2. In caso di versamenti conseguenti a rotture di confezioni, va provveduto immediatamente alla bonifica del settore interessato. Se il prodotto versato e' in granuli o in polvere la bonifica va effettuata con apparecchio aspiratore; se allo stato liquido, questo va prima assorbito con apposito materiale (segatura identificata mediante colorante, farina fossile, bentonite). Lo stoccaggio e lo smaltimento dei residui della bonifica deve essere effettuato nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. 2.6. Dotazioni varie da tenersi in locali separati rispetto ai magazzini e locali di movimentazione. 2.6.1. Per ogni addetto alla vendita ed al deposito di presidi sanitari, deve essere presente una dotazione individuale di occhiali, guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera a facciale intero, con filtro combinato per polveri e vapori organici. I mezzi di protezione individuale devono essere conservati in apposito armadietto a piu' ante, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro. 2.6.2. Nei locali deve essere presente una cassetta di pronto soccorso installata in zona quanto piu' possibile vicina. 2.6.3. Deve essere disponibile acqua per lavarsi, con lavandini a comando non manuale. Deve esservi installata una doccia di emergenza ed una vaschetta lava-occhi. 2.6.4. In prossimita' dell'apparecchio telefonico devono essere tenuti affissi bene in vista i numeri telefonici dei centri antiveleno, della guardia medica e del presidio ospedaliero piu' prossimo, dei servizi di prevenzione dell'unita' sanitaria locale competenti per territorio, dei vigili del fuoco. Il Ministro: COSTA