MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei
   servizi di riscossione degli ambiti territoriali delle province di
   Ancona,  Ascoli  Piceno,  Avellino,  Bergamo,  Bologna,  Brindisi,
   Campobasso,  Como,  Cosenza,  Cremona,  Foggia,  Genova,  Isernia,
   Lecce,  Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Sassari, Taranto
   e Torino.
(GU n.138 del 15-6-1993)

   Con decreto ministeriale n. 1/3732 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia  di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare   di   L.   725.021.537,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 70% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Ancona dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4507 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia di Ascoli Piceno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata  di  aprile  1994,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 15.440.557.400,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di  Ascoli Piceno dara' attuazione, con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali
sgravi di imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/5115 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  B  della
provincia  di  Avellino  e'  concessa  dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di aprile 1994,
del versamento delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  229.545.000,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 50% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Avellino dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4421 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla  scadenza  della  rata  di  aprile  1994,  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  29.435.099.776,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Bergamo dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4607 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Bologna e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla  scadenza  della  rata  di  aprile  1994,  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  76.283.701.002,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto  a  nome  delle  ditte  Pettazzoni  Ezio,  Sorghini S.a.s. e
Sorghini Leano.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Bologna dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4990 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Brindisi e' concessa  dilazione,  ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata  di  aprile  1994,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 25.883.741.661,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Brindisi dara' attuazione, con apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4605 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Campobasso e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata  di  aprile  1994,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 1.859.252.463,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi di riscossione, all'80% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di  Campobasso  dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed  agli  eventuali
sgravi di imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4208 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di  Como  e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  34.255.318.311,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Como  dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4763 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Cosenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  42.584.322.332,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Cosenza dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
  Con decreto ministeriale n. 1/4609 del 26 aprile 1993, al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito B della
provincia di Cremona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare   di   L.   761.446.416,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 50% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Cremona dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4328 del 26 aprile 1993, al titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito A della
provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla  scadenza  della  rata  di  aprile  1994,  del
versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.  748.550.849,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Foggia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4692 del 26 aprile 1993, al titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito B della
provincia di Genova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla  scadenza  della  rata  di  aprile  1994,  del
versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.  578.053.000,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Genova dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4606 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Isernia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla  scadenza  della  rata  di  aprile  1994,  del
versamento   delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  1.683.489.282,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Isernia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4443 del 26 aprile 1993, al titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito B della
provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla  scadenza  della  rata  di  aprile  1994,  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  39.452.239.000,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di Lecce dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4497 del 26 aprile 1993, al titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito B della
provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla  scadenza  della  rata  di  aprile  1994,  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  17.187.367.856,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di Lecce dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/5001 del 26 aprile 1993, al titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito B della
provincia di Perugia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare   di   L.   571.639.427,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 70% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Perugia dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4991 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Potenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   2.752.165.516,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Potenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4442 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di  Reggio  Calabria  e'  concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1994,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  4.363.623.842,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Reggio Calabria dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed  agli  eventuali
sgravi di imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4327 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di  Rieti e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   8.865.666.332,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Rieti dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/4963 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Sassari e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  10.297.032.855,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Sassari dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/5002 del 26 aprile 1993, al titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito A della
provincia di Taranto e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare   di   L.   713.508.384,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Taranto dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/5006 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  B  della
provincia di Taranto e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla  scadenza  della  rata  di  aprile  1994,  del
versamento   delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  2.223.705.701,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Taranto dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
  Con  decreto ministeriale n. 1/4119 del 26 aprile 1993, al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  B  della
provincia  di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   2.278.175.476,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 60% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Torino dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.