Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale aziende:(GU n.143 del 21-6-1993)1) Pierrel Hospital S.p.a. 2) C.G.P. - Camiceria Giudici Piero 3) Pascucci Giuseppe 4) I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani S.p.a. 5) Moccia Irme S.p.a. 6) Di Russo & C. S.n.c. 7) Societa' veneziana conterie S.p.a. 8) Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario S.c.r.l. 9) Nuova Finac S.r.l. 10) Filanda Gera e Vidor S.p.a. 11) Moda Europa S.r.l.;
Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Armonia, con sede in Como e unita' di Como, per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lascor, con sede in Sesto Calende (Varese), unita' di Sesto Calende (Varese), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1992 con decorrenza 15 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Abb Kent Taylor, con sede in Milano, unita' di Lenno (Como), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Knoll international Italia, con sede in Milano, unita' di Legnano (Milano) e Solaro (Milano), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Pierrel Hospital ora Vielle farmaceutici, con sede in Milano, sede ed uffici di Milano e stabilimento di Sondalo (Sondrio): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 29 maggio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990; primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 29 maggio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12085/26 dell'11 aprile 1992. 2) Ditta C.G.P. - Camiceria Giudici Piero, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia: periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 6 dicembre 1990 - CIPI 8 ottobre 1991; primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 6 dicembre 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12012/16 del 5 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 30 febbraio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Contributo addizionale: no, in fallimento dal 13 maggio 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria dal 19 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Carello (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Torino e Venaria (Torino), per il periodo dal 1 febbraio 1992 al 31 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 1 luglio 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Carello (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Torino e Venaria (Torino), per il periodo dal 1 agosto 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 1 agosto 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. No Sag italiana, dal 1 gennaio 1993 Sepi (Gruppo Fiat), con sede in San Pietro Mosezzo (Novara) ora Torino e unita' di San Pietro Mosezzo, frazione Nibbia (Novara), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Giem - Gruppo industriale Ercole Marelli, con sede in Milano, unita' di Sesto S. Giovanni (Milano) e filiali nazionali per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I Cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio e unita' di Sondrio, per il periodo dal 20 aprile 1992 al 19 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 20 aprile 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.B.M. Hudson italiana, con sede in Milano e unita' di Terno di Isola (Bergamo), per il periodo dal 1 marzo 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 1 marzo 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Agis, con sede in Taranto e unita' di: sede di Taranto, Taranto, unita' prod. c/o Agip di Taranto, unita' prod. c/o Ilva di Taranto, per il periodo dal 1 marzo 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1992 con decorrenza 1 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Agis, con sede in Taranto e unita' di: sede di Taranto, Taranto, unita' prod. c/o Agip di Taranto, unita' prod. c/o Ilva di Taranto, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 1 settembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alcan alluminio (Gruppo Alcan), con sede in Pieve Emanuele (Milano), unita' di Borgofranco d'Ivrea (Torino), Bresso (Milano), centri di distribuzione nazionali e Pieve Emanuele (Milano), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Alcanital service (Gruppo Alcan), con sede in Pieve Emanuele (Milano), unita' di Gifflenga (Vercelli) e Senago (Milano), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Inteco (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di Collegno (Torino), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Inteco (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di Collegno (Torino), per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Visconti di Modrone, con sede in Valdobbiadene (Treviso), uffici di Milano e unita' di Valdobbiadene (Treviso), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 6 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino, unita' di Chivasso (Torino), enti centrali di Milano, Torino, Napoli, entri commerciali nazionali, magazzini di San Giuliano Milanese (Milano) e Pavia, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unita' produttive di Desio (Milano), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 27 luglio 1992; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Compagnia costruzione cinture (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Compagnia costruzione cinture (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ilvaform (Gruppo Ilva), con sede in Salerno e unita' di Salerno, per il periodo dal 1 febbraio 1992 al 31 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 1 febbraio 1992; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ilvaform (Gruppo Ilva), con sede in Salerno e unita' di Salerno, per il periodo dal 1 agosto 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 1 agosto 1992; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Socimi Societa' costruzioni industriali Milano, con sede in Milano, unita' di Arluno (Milano), Binasco (Milano), Chilivani (Sassari) e Milano, per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992. Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria dal 24 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. C.T.P. di Tacchella Domenico & C. (Gruppo Carrera), con sede in Povegliano Veronese (Verona) e unita' di Povegliano Veronese (Verona), per il periodo dal 20 maggio 1992 al 19 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 20 maggio 1992; 24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Basic Line (Gruppo Carrera), con sede in Ariano Polesine (Rovigo) e unita' di Ariano Polesine (Rovigo), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992; 25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Mustang (Gruppo Carrera), con sede in Tregnano (Verona), e unita' di Tregnano (Verona), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992; 26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Shirt line di Tacchella Imerio & C. (Gruppo Carrera), con sede in Vigasio (Verona) e unita' di Vigasio (Verona), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992; 27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Caris di Tacchella rag. Tito & C. (Gruppo Carrera), con sede in Caldiero (Verona) e unita' di Cazzago S. Martino (Brescia), per il periodo dal 22 maggio 1992 al 21 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 22 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Lidman di Tacchella rag. Tito & C. (Gruppo Carrera), con sede in Caldiero (Verona) e unita' di Calcinato (Brescia), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Dyaguar, con sede in Desio (Milano) e unita' di Robecco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1992 con decorrenza 20 luglio 1992; 30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazine aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Marelli motori, con sede in Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 20 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fonderie Sabiem, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992; 32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lema Lezzeni Mario, con sede in Olgiate Comasco (Como) e unita' di Olgiate Comasco (Como), per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lema Lezzeni Mario, con sede in Olgiate Comasco (Como) e unita' di Olgiate Comasco (Como), per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 21 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 22 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Saeco, con sede in Milano e unita' di Gaggio Montano (Bologna), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992; 35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Marzocchi, con sede in Lavino di Zola Predosa (Bologna) e unita' di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992; 36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unita' di Cogno (Brescia), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992; 37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unita' di Cogno (Brescia), per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lares Cozzi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1992 con decorrenza 13 aprile 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lares Cozzi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 12 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1992 con decorrenza 13 ottobre 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 1 maggio 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 4 giugno 1992 con decorrenza 1 maggio 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unita' di Cassano d'Adda (Milano), Fara Gera d'Adda (Bergamo), Villa d'Alme' (Bergamo), Vimercate (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. De' Medici & Co., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Contributo addizionale: no, in concordato preventivo dal 24 luglio 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifattura Sebina, con sede in Sarnico (Brescia) e unita' di Sarnico (Bergamo), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifatture Segalini, con sede in Como e unita' di Molteno (Como), per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1992 con decorrenza 15 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifatture Segalini, con sede in Como e unita' di Molteno (Como), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1992 con decorrenza 15 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Riganti, con sede in Varese e unita' di Solbiate Arno (Varese), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Riganti, con sede in Varese e unita' di Solbiate Arno (Varese), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano e unita' di Vignate (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 5 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Hitman, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Corsico (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1992 al 19 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 20 gennaio 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Hitman, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Corsico (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 20 luglio 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e unita' di Verano Brianza e Briosco (Milano), per il periodo dal 21 aprile 1992 al 20 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1992 con decorrenza 21 aprile 1992; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e unita' di Verano Brianza e Briosco (Milano), per il periodo dal 21 ottobre 1992 al 20 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 21 ottobre 1992; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Officine Villa Vittorio, con sede in Bergamo e unita' di Canonica d'Adda (Bergamo), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Vincenzo Bernardelli, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e unita' di Gardone Val Trompia (Brescia), per il periodo dal 28 aprile 1992 al 27 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 28 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Vincenzo Bernardelli, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e unita' di Gardone Val Trompia (Brescia), per il periodo dal 28 ottobre 1992 al 27 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 28 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Retam Service, con sede in Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 2 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Becromal, con sede in Milano e unita' di Rozzano (Milano), per il periodo dal 1 marzo 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 1 marzo 1992; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Becromal, con sede in Milano e unita' di Rozzano (Milano), per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Auschem, con sede in Milano, unita' di Milano e stabilimento di Bergamo - Div. Elastomeri, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano Primo (Milano) e unita' di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano Primo (Milano) e unita' di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. O.M.G., con sede in Camignone (Brescia) e unita' di Camignone (Brescia), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 12 aprile 1992. Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992; 26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Filatura di Torre Boldone, con sede in Torre Boldone (Bergamo) e unita' di Torre Boldone (Bergamo), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 31 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Metalplastiche italiane, con sede in Casalmaiocco (Milano) e unita' di Casalmaiocco (Milano), per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992. Contributo addizionale: no, concordato preventivo dal 24 dicembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bianchi Mare', con sede in Caronno Pertusella (Varese) e centri assistenza di Arezzo, Cassano Magnago (Varese), Firenze, Modena, Padova, Torino, Verona e unita' di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cerestar Bioproducts Italia Branch of Cerestar Bioproducts BV, con sede in Milano e unita' di Casei Gerola (Pavia), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992; 30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Maglificio Pierina, con sede in Uggiate Trevano (Como) e unita' di Uggiate Trevano (Como), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Maglificio Pierina, con sede in Uggiate Trevano (Como) e unita' di Uggiate Trevano (Como), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. O.L.S. - Officine laminatoi Sebino, con sede in Pisogne (Brescia) e unita' di Pisogne (Brescia), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 4 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992. 33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. O.L.S. - Officine laminatoi Sebino, con sede in Pisogne (Brescia) e unita' di Pisogne (Brescia), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992. 34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Agusta sistemi, con sede in Cascina Costa di Samarate (Varese) e unita' di Tradate (Varese), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Zarine, con sede in Mortara (Pavia) e unita' di Mortara (Pavia), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1992 con decorrenza 27 aprile 1992. 36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gividi Italia, con sede in Milano e unita' di Brugherio (Milano), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992. 37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Lanificio di Milano, con sede in Erba (Como) e unita' di Erba (Como), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992. Contributo addizionale: no, concordato preventivo dal 12 febbraio 1992; 38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Lanificio di Milano, con sede in Erba (Como) e unita' di Erba (Como), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992. Contributo addizionale: no, concordato preventivo dal 12 febbraio 1992; 39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.M.R. Costruzioni meccaniche Rho, con sede in Rho (Milano) e unita' di Rho (Milano), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992; 40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.F.G. International Fashion Group, con sede in Madone (Bergamo) e unita' di Madone (Bergamo), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992; 41) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Calzaturificio Adamello, con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992; 42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Zopfi Tessile, con sede in Ranica (Bergamo) e unita' di Ranica (Bergamo), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 26 giugno 1992 con decorrenza 1 giugno 1992; 43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Omar, con sede in Milano e unita' di Alzano Lombardo (Bergamo), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Basile, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992; 45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Basile, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. 46) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Seal gruppo Fiat, con sede in Milano e unita' di Varese, per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1992 con decorrenza 20 luglio 1992; 47) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, con sede in Luino (Varese) e unita' di Luino (Varese), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1992 con decorrenza 24 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 48) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Valmet Carcano, con sede in Maslianico (Como) e unita' di Maslianico (Como), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992; 49) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italfond, con sede in Bagnolo Mella (Brescia), e unita' di Bagnolo Mella (Brescia) per il periodo dall'8 giugno 1992 al 7 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 8 giugno 1992. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ing. Giovanni Breda, con sede in Cadoneghe (Padova) e unita' di Cadoneghe (Padova), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 31 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tubettificio Europeo, con sede in Lecco (Como) e unita' di Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma), Lecco (Como), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1 giugno 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12671/4 del 4 febbraio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eurofilati, con sede in Longarone (Belluno) e unita' di Longarone (Belluno), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eurofilati, con sede in Longarone (Belluno) e unita' di Longarone (Belluno), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industria veneta filati, con sede in Meolo (Venezia) e unita' di Meolo (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio 1992 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industria veneta filati, con sede in Meolo (Venezia) e unita' di Meolo (Venezia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 5 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alumix, con sede in Roma e unita' di Bolzano, Feltre (Belluno), Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Fusina Primario (Venezia), Marghera (Venezia), Mori (Trento), Nembro (Bergamo), Porto Marghera (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano), uffici di Aprilia (Latina), uffici di Carbonia (Cagliari), uffici di Milano, uffici di Roma, per il periodo dal 1 maggio 1992 al 31 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1992 con decorrenza 1 maggio 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' veneziana vetro, con sede in Venezia e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 1 dicembre 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Jogres, con sede in S. Giorgio delle Pertiche (Padova) e unita' di S. Giorgio delle Pertiche (Padova), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Jogres, con sede in S. Giorgio delle Pertiche (Padova) e unita' di S. Giorgio delle Pertiche (Padova), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ar.Te.Ca., con sede in S. Martino B.A. (Verona) e unita' di S. Martino B.A. (Verona), per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) Ditta Pascucci Giuseppe presso Fincantieri, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli): periodo: dal 1 gennaio 1992 al 6 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 4 giugno 1990; pagamento diretto: si. 2) S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dal 25 marzo 1991 al 24 settembre 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dal 25 settembre 1991 al 24 marzo 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988; pagamento diretto: si. 4) S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dal 25 marzo 1992 al 30 aprile 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988; pagamento diretto: si. 5) S.p.a. Moccia Irme, con sede in Napoli e stabilimento di Pomezia (Roma): periodo: dal 28 settembre 1990 al 28 febbraio 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 27 marzo 1989; pagamento diretto: si. 6) S.n.c. Di Russo & C., con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli): periodo: dal 15 marzo 1991 al 14 settembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 15 marzo 1991; pagamento diretto: si. 7) S.n.c. Di Russo & C., con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli): periodo: dal 15 settembre 1991 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 15 marzo 1991; pagamento diretto: si. 8) S.p.a. Societa' veneziana conterie (gruppo Efim), con sede in Venezia Murano e stabilimento di Venezia-Murano: periodo: dal 1 maggio 1988 al 31 ottobre 1988; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 18 marzo 1987 dal 2 giugno 1986; pagamento diretto: no. 9) S.p.a. Societa' veneziana conterie (gruppo Efim), con sede in Venezia Murano e stabilimento di Venezia Murano: periodo: dal 1 novembre 1988 al 30 aprile 1989; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 18 marzo 1987 dal 2 giugno 1986; pagamento diretto: no. 10) S.c.r.l. Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario, con sede in Mestre (Venezia) e stabilimento di Cadoneghe (Padova) e divisione di Badia Polesine (Rovigo); periodo: dal 1 agosto 1991 al 31 gennaio 1992; causale: crisi aziendale (art. 1, legge n. 223/1991) - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1 luglio 1989; pagamento diretto: si. 11) S.c.r.l. Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario, con sede in Mestre (Venezia) e stabilimento di Cadoneghe (Pordenone), divisione di Badia Polesine (Rovigo); periodo: dal 1 febbraio 1992 al 10 giugno 1992; causale: crisi aziendale (art. 1, legge n. 223/1991) - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1 luglio 1989; pagamento diretto: si. 12) S.r.l. Nuova Finac, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli): periodo: dal 14 luglio 1991 al 31 dicembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 17 luglio 1989; pagamento diretto: si. 13) S.p.a. Filanda Gera e Vidor, con sede in Conegliano (Treviso) e stabilimento di Conegliano (Treviso): periodo: dal 29 agosto 1991 al 31 gennaio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 1 settembre 1990; pagamento diretto: si. 14) S.r.l. Moda Europa, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Melito (Napoli): periodo: dal 10 giugno 1991 al 9 dicembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima eoncessione: dal 10 giugno 1991; pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.