Attivazione delle direzioni regionali delle entrate, esclusa quella per l'Abruzzo, limitatamente allo svolgimento delle attivita' necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei relativi servizi logistici.(GU n.147 del 25-6-1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale e' stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze; Visti i decreti del Ministro delle finanze datati 13 marzo 1993, con i quali sono state attribuite le funzioni ai dirigenti generali preposti alle direzioni regionali delle entrate della Campania, dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Lombardia, del Piemonte e della Toscana; Visti i decreti del Ministro delle finanze datati 23 aprile 1993, con i quali sono state attribuite le funzioni ai dirigenti generali preposti alle direzioni regionali delle entrate della Calabria, del Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, delle Marche, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia e del Veneto, nonche' ai dirigenti superiori preposti alle direzioni regionali delle entrate della Basilicata, dell'Umbria e del Molise e alle direzioni delle entrate della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 10 giugno 1993, con il quale sono state emanate le disposizioni relative all'organizzazione interna delle direzioni regionali delle entrate; Visto il comma 8 dell'art. 73 del citato regolamento n. 287 del 1992, che stabilisce che i predetti uffici possono essere attivati tre mesi dopo l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici stessi; Riconosciuta l'esigenza di procedere alla realizzazione dell'organizzazione interna delle direzioni regionali delle entrate sopra menzionate e alla predisposizione dei relativi servizi logistici; Decreta: Art. 1. 1. Le direzioni regionali delle entrate della Campania, dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Lombardia, del Piemonte e della Toscana sono attivate il 21 giugno 1993 limitatamente allo svolgimento delle attivita' necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti per assicurare la piena funzionalita' delle direzioni stesse. 2. Le direzioni regionali delle entrate della Basilicata, della Calabria, del Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, delle Marche, del Molise, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia, dell'Umbria e del Veneto e le direzioni delle entrate della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano sono attivate il 26 luglio 1993 limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. Roma, 18 giugno 1993 Il Ministro: GALLO