MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 aprile 1993 

  Disposizioni  concernenti la ripartizione dei fondi disponibili tra
le diverse finalita' della legge 5 febbraio  1992,  n.  68,  relativa
alla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
(GU n.148 del 26-6-1993)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista   la   legge   5   febbraio   1992,  n.  68,  concernente  la
"Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di  terzi"  ed
in particolare il comma 1, lettera b), del succitato articolo in base
al  quale il Ministro dei trasporti, anche alla luce delle domande di
concessione di benefici pervenute,  ripartisce  annualmente  i  fondi
disponibili  tra  le  diverse  finalita'  della  legge,  in  modo  da
assicurarne l'equilibrato soddisfacimento, e determina il contingente
delle domande relative a ciscun beneficio che possono essere accolte;
  Considerato  che  la  legge  23  dicembre  1992,  n.   500   (legge
finanziaria 1993) ha incrementato e rimodulato gli stanziamenti della
legge  n.  68/1992  relativamente  all'ammontare  spendibile  per  il
soddisfacimento delle  istanze  relative  ai  benefici  di  cui  agli
articoli   8,   9  e  10  della  legge  stessa  con  lo  stanziamento
supplementare  di  lire  100  miliardi  per  l'anno  1993  mentre  ha
trasferito  i  30  miliardi  gia' previsti a tal fine per l'esercizio
finanziario 1993 all'esercizio 1995, lasciando immutato il limite  di
impegno  settennale  di 40 miliardi, a partire dal 1993, destinato al
soddisfacimento dei mutui di cui agli articoli 3, 4 e 6  della  legge
n. 68/1992;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 29 ottobre 1992 (*)
recante  "disposizioni  concernenti  i  criteri  per la concessione e
l'erogazione dei benefici nonche' i  tempi  e  le  modalita'  per  la
presentazione    delle    domande"    relativamente   all'anno   1992
conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma  1,  lettera  a),
della legge n. 68/1992;
  Tenuto  conto che relativamente ai benefici di cui agli articoli 8,
9 e 10 della succitata legge n. 68/1992 sono pervenute istanze per la
concessione di benefici  per  un  importo  di  molto  superiore  allo
stanziamento complessivo di 30 miliardi disponibile per il 1992;
  Ritenuto  che  inoltre il succitato stanziamento di 30 miliardi per
l'anno 1992, debba  essere  piu'  opportunamente  utilizzato  per  il
soddisfacimento  dei  soli  benefici di cui all'art. 9 della legge n.
68/1992   in   quanto   consente   di   autorizzare   la   cessazione
dell'attivita'  di imprenditori monoveicolari - limitatamente a circa
un quarto degli istanti - che, in caso  di  rinvio  dell'accoglimento
della   domanda   all'anno  successivo,  sarebbero  soggetti  ad  una
diminuzione od anche alla completa perdita  del  beneficio  collegato
alla loro eta' anagrafica al momento della cessazione dell'attivita';
  Tenuto  conto,  anche  sulla base di una valutazione condotta sulle
domande presentate con  riferimento  al  1992,  che  lo  stanziamento
previsto  per  l'anno 1993, ammontante a 100 miliardi, consentira' di
procedere ad una suddivisione che  comprenda  il  soddisfacimento  di
tutte le finalita' contemplate negli articoli 8, 9, 10 della legge n.
68/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma di lire 30 miliardi, stanziata sul capitolo di spesa 7294
per l'anno finanziario 1992, come previsto dall'art. 12  della  legge
n. 68/1992, viene destinata all'accoglimento delle istanze presentate
per  l'anno  1992  ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti 20
ottobre  1992  per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 9 della
legge stessa.
   Roma, 26 aprile 1993
                                                  Il Ministro: TESINI
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   (*) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1993.