Disposizioni concernenti la ripartizione dei fondi disponibili tra le diverse finalita' della legge 5 febbraio 1992, n. 68, relativa alla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.(GU n.148 del 26-6-1993)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 68, concernente la "Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi" ed in particolare il comma 1, lettera b), del succitato articolo in base al quale il Ministro dei trasporti, anche alla luce delle domande di concessione di benefici pervenute, ripartisce annualmente i fondi disponibili tra le diverse finalita' della legge, in modo da assicurarne l'equilibrato soddisfacimento, e determina il contingente delle domande relative a ciscun beneficio che possono essere accolte; Considerato che la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) ha incrementato e rimodulato gli stanziamenti della legge n. 68/1992 relativamente all'ammontare spendibile per il soddisfacimento delle istanze relative ai benefici di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge stessa con lo stanziamento supplementare di lire 100 miliardi per l'anno 1993 mentre ha trasferito i 30 miliardi gia' previsti a tal fine per l'esercizio finanziario 1993 all'esercizio 1995, lasciando immutato il limite di impegno settennale di 40 miliardi, a partire dal 1993, destinato al soddisfacimento dei mutui di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 68/1992; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 29 ottobre 1992 (*) recante "disposizioni concernenti i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici nonche' i tempi e le modalita' per la presentazione delle domande" relativamente all'anno 1992 conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera a), della legge n. 68/1992; Tenuto conto che relativamente ai benefici di cui agli articoli 8, 9 e 10 della succitata legge n. 68/1992 sono pervenute istanze per la concessione di benefici per un importo di molto superiore allo stanziamento complessivo di 30 miliardi disponibile per il 1992; Ritenuto che inoltre il succitato stanziamento di 30 miliardi per l'anno 1992, debba essere piu' opportunamente utilizzato per il soddisfacimento dei soli benefici di cui all'art. 9 della legge n. 68/1992 in quanto consente di autorizzare la cessazione dell'attivita' di imprenditori monoveicolari - limitatamente a circa un quarto degli istanti - che, in caso di rinvio dell'accoglimento della domanda all'anno successivo, sarebbero soggetti ad una diminuzione od anche alla completa perdita del beneficio collegato alla loro eta' anagrafica al momento della cessazione dell'attivita'; Tenuto conto, anche sulla base di una valutazione condotta sulle domande presentate con riferimento al 1992, che lo stanziamento previsto per l'anno 1993, ammontante a 100 miliardi, consentira' di procedere ad una suddivisione che comprenda il soddisfacimento di tutte le finalita' contemplate negli articoli 8, 9, 10 della legge n. 68/1992; Decreta: Art. 1. La somma di lire 30 miliardi, stanziata sul capitolo di spesa 7294 per l'anno finanziario 1992, come previsto dall'art. 12 della legge n. 68/1992, viene destinata all'accoglimento delle istanze presentate per l'anno 1992 ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti 20 ottobre 1992 per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 9 della legge stessa. Roma, 26 aprile 1993 Il Ministro: TESINI ----------- (*) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1993.