Garanzie rilasciate in favore dell'Iraq anteriormente all'embargo.(GU n.156 del 6-7-1993)
Vigente al: 6-7-1993
Il consiglio delle Comunita' europee, con regolamento n. 3541 del 7 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L. 361 del 10 dicembre 1992 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 1993, ha vietato di soddisfare o di adottare qualsiasi disposizione volta a soddisfare qualunque richiesta di tipo risarcitorio presentata da soggetti iracheni o ad essi riconducibile che derivi da un contratto la cui esecuzione sia stata colpita direttamente o indirettamente dalla misure di embargo decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Al fine di assicurare una uniforme applicazione del regolamento, questo Ministero, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate (Ministero degli affari esteri e Ministero del tesoro), ritiene opportuno rendere noto sull'argomento il punto di vista degli organi amministrativi che seguono la materia di cui trattasi. In tema di garanzie prestate a fronte di impegni assunti nei confronti di soggetti iracheni, il divieto sancito dal regolamento riguarda oltre che il pagamento in favore di detti soggetti, anche il pagamento da parte degli ordinanti delle garanzie stesse in favore degli istituti finanziari che intendessero rivalersi su di essi, qualora detti istituti fossero stati costretti a soddisfare, contro la loro volonta', eventuali richieste irachene. Queste ultime peraltro non potranno aver luogo tenuto conto che la risoluzine 687 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vieta la loro presentazione da parte dell'Iraq e che la Comunita' e gli Stati membri si sono impegnati, come risulta dal terzo "considerando" del regolamento n. 3541, a subordinare la propria approvazione alla rimozione dell'embargo all'osservanza da parte dell'Iraq del divieto di cui trattasi. Il regolamento n. 3541 ha peraltro privato per sempre di ogni effetto le garanzie e le controgaranzie finanziarie in esso consider- ate ed ha conseguentemente liberato in via definitiva da ogni obbligazione nei confronti degli istituti che hanno rilasciato le garanzie le imprese ordinanti, i cui rapporti con detti istituti devono intendersi risolti, a far data del 10 dicembre 1992, per impossibilita' sopravvenuta, di diritto e di fatto, della prestazione. Il direttore generale: MAZZA