Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di ingegnere in Italia.(GU n.165 del 16-7-1993)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Garcia Rubi Juan presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 10 marzo 1993; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Visto il parere del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo cui non vi sono differenze tra la formazione del Garcia Rubi Juan e quella dell'ingegnere italiano, per cui e' esclusa l'applicabilita' di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo anzidetto; Decreta: Il titolo di Garcia Rubi Juan, cittadino spagnolo, di ingegnere e' riconosciuto come titolo abilitante ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere. Roma, 7 luglio 1993 Il direttore generale: ROVELLO