Abilitazione del Banco ambrosiano veneto a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.(GU n.167 del 19-7-1993)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.); Visto, in particolare, l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo altresi' che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro; Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge n. 876/1973 a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma a favore di enti pubblici nonche' di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario; Visto il decreto-legge n. 333/1992, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" ed in particolare l'art. 5 con il quale sono state abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia per il rischio di cambio; Vista la domanda in data 30 aprile 1992 con la quale il Banco ambrosiano veneto ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui alle citate leggi n. 876/1973 e n. 526/1982; Ritenuto che si possa provvedere in merito; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche (art. 3); Decreta: Il Banco ambrosiano veneto e' abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876 e dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per le finalita' previste dalle leggi medesime, nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attivita' del Banco stesso e salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 1993 p. Il direttore generale: PAOLILLO