MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1993 

  Abilitazione del Banco ambrosiano veneto a contrarre  prestiti  con
la Banca europea per gli investimenti.
(GU n.167 del 19-7-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista la legge 27 dicembre 1973,  n.  876,  recante  aumento  della
quota  di  partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea
per gli investimenti (B.E.I.);
  Visto, in particolare, l'art. 3 di  detta  legge,  che  accorda  la
garanzia  dello  Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento
degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da  contrarsi
con  la  B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo
al finanziamento  di  iniziative  da  realizzare  nel  territorio  di
competenza  della  Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale,
nel settore delle infrastrutture e  dei  servizi  ed  in  quello  dei
progetti  speciali  di  cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n.
853, e successive modificazioni, disponendo altresi' che gli istituti
e gli enti pubblici abilitati a contrarre i  prestiti  di  cui  sopra
saranno  designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro
del tesoro;
  Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art.  32,
che  ha  esteso  le garanzie statali previste dal citato art. 3 della
legge n. 876/1973 a tutte le operazioni di finanziamento  effettuate,
nel   settore   dell'agricoltura,   dalla   Banca   europea  per  gli
investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma a favore  di
enti  pubblici  nonche'  di  istituti  autorizzati  all'esercizio del
credito agrario;
  Visto il decreto-legge n. 333/1992, convertito dalla legge 8 agosto
1992, n. 359,  recante  "Misure  urgenti  per  il  risanamento  della
finanza  pubblica" ed in particolare l'art. 5 con il quale sono state
abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia per il
rischio di cambio;
  Vista la domanda in data 30 aprile  1992  con  la  quale  il  Banco
ambrosiano  veneto  ha  chiesto  di essere abilitato ad effettuare le
operazioni finanziarie di cui alle citate  leggi  n.  876/1973  e  n.
526/1982;
  Ritenuto che si possa provvedere in merito;
  Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme
per la razionalizzazione  dell'organizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche (art. 3);
                              Decreta:
  Il Banco ambrosiano veneto e' abilitato a contrarre prestiti con la
Banca  europea  per gli investimenti ai sensi dell'art. 3 della legge
27 dicembre 1973, n. 876 e dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n.
526, per le finalita' previste dalle  leggi  medesime,  nel  rispetto
della  normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attivita'
del Banco stesso e salvo quanto disposto  dall'art.  5  del  decreto-
legge  11  luglio  1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n.  359.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 luglio 1993
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO