Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.171 del 23-7-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le delibere delle seguenti facolta' dell'Universita' degli studi di Firenze: medicina e chirurgia in data 24 ottobre 1990, ingegneria in data 30 maggio 1991 e scienze matematiche, fisiche e naturali in data 30 maggio 1991; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 19 gennaio 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze viene ulteriormente modificato come appresso. Dopo l'art. 543 - relativo alla scuola di specializzazione in psicologia clinica e con il conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli - vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in fisica sanitaria. XLVII - Scuola di specializzazione in fisica sanitaria Art. 544. - E' istituita la scuola di specializzazione in fisica sanitaria presso l'Universita' degli studi di Firenze. La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione dei fisici sanitari da impiegarsi presso unita' sanitarie locali, centri di ricerca pubblici e privati, ospedali, centri nucleari e di controllo ecologico. La scuola rilascia il titolo di specialista in fisica sanitaria. Art. 545. - La scuola ha la durata di due anni. L'attivita' didattica comprende ogni anno 400 ore di didattica teorico-pratica nonche' di tirocinio professionale guidato che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra gli insegnamenti teorico e pratici. In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi. Art. 546. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina e chirurgia e il dipartimento di fisiopatologia clinica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della scuola. Art. 547. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in fisica, chimica, chimica industriale e i laureati di tutti i corsi di laurea della facolta' di ingengeria. Art. 548. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I Anno: complementi di fisica; elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana; fisica e dosimetria delle radiazioni; strumentazione e tecnologie biomediche; radiobiologia. II Anno: protezione personale e ambientale; strumentazione e tecnologie biomediche; fisica e dosimetria della radiazione; informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie; fisica della radioterapia o tecniche fisiche nel controllo dell'ambiente. Art. 549. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza presso il dipartimento di fisiopatologia clinica, i servizi sanitari ospedalieri e i centri di ricerca nazionali e internazionali. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 17 maggio 1993 Il pro-rettore: ZAMPI